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Il Giudice di Pace di Manduria

Restiruzione dei premi assicurativi in relazione alla violazione delle leggi antitrust - cortesemente inviata dal Giudice di Pace avv. Guido Pesce Fonte: Avv. Guido Pesce

 

RREPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Manduria -avv. Guido Pesce - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 220/03 R..G. avente per oggetto “ restituzione premi assicurativi R.c.a.” promossa da: A. P., rappresentato e difeso dall’avv. M.L. - attore CONTRO - R. M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., difesa dall’Avv.G. F.- convenuta ; - Conclusioni: all’udienza di discussione del 13.10.2003 le parti preceisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte. Svolgimento del Processo Con atto di citazione notificato il 05.02.2003, il signor A. conveniva in giudizio, dinanzi a questa A.G., la R. M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione in suo favore,della somma di Euro 361,52, pari all’aumento presuntivo del 20 % del costo del premio versato per una polizza R.C.A. a partire dall’anno 1995 fino al 2000. Assumeva l’istante di aver sottoscritto contratto di assicurazione per la .R.C.A. obbligatoria, ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’autovettura , tg. TA 461271; - che l’Autorità Antitrust ha comminato una multa pari a £. 700 miliardi alle Società di Assicurazione che hanno partecipato all’accordo di cartello, risultato e riconosciuto per ciò stesso vietato dalla legge; - che la Compagnia con cui l’istante ha stipulato la polizza è una delle 39 sanzionate dall’antitrust; - che tale accordo, così come accertato dall’antitrust nonchè dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa, ha avuto come effetto immediato e consequenziale anche l’aumento del costo della polizza di cui alla premessa; - che detto , aumento illecito ammonta, presuntivamente, al 20 % della parte di premio versato e riferito alla garanzia R.C.A., tenuto conto che l’attività in violazione della legge sulla concorrenza, ha determinato un costo di polizza superiore alla media europea e, comunque, illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anti-concorrenziali accertati dall’antitrust, l’istante conclude con la richiesta che venga accolta la sua domanda, e per lo effetto, la società convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percette, così come indicate in premessa. Con vittoria di spese e competenze di lite. Radicatosi il contraddittorio, all’udienza del 19.03.03, la R. M. si costituiva eccependo l’incompetenza per materia del Giudice adito spettando invece la cognizione alla Corte d’Appello; sollevava inoltre eccezione di incompetenza per territorio, competente essendo invece l’autorità di Torino e dovendosi seguire il criterio del foro ove ha il domicilio del debitore, in questo caso la sede legale della società in Torino. Veniva inoltre dedotta l’inammissibilità e l’improponibilità della domanda essendo stato inquadrata erroneamente a dire della convenuta, nell’ambito della figura giuridica della ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 cod.civ.. Veniva argomentato sul punto che i premi erano stati pagati in esecuzione e adempimento di un cotratto valido ed efficace mentre presupposto essenziale per l’azione di ripetizione di indebito è la mancanza di una causa giustificativa del pagamento, sia per l’assenza originaria della stessa sia per il suo venir meno a seguito dell’annullamento , risoluzione o inefficacia del negozio. Si evidenziava inoltre dell’infondatezza della domanda non essendoci prova che le imprese assicurative abbiano posto in essere un illecita intesa ex art. 2 L. 287/90 e contestato che l’attore non fornisce alcuna prova che gli importi della polizza siano stati arbitrariamente aumentati. Infatti la prova non può essere fornita attraverso la decisione dell’antitrust in quanto la violazione contestata dall’Autorità non avrebbe per oggetto la partecipazione ad un accordo di cartello per la fissazione dei prezzi, bensì semplicemente, una


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