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Tribunale di Sanremo I civile rg 1844/2000 - 12-13 gennaio 2004

Gentilmente inviata dal dott. Ignazio Pardo - danno biologico - micropermanenti - chiusura sportello Fonte: Sentenze

 

DData_Inserimento 13/1/2004 Ufficio_giudiziario Tribunale di Sanremo I civile rg 1844/2000 - 12-13 gennaio 2004 Descrizione Gentilmente inviata dal dott. Ignazio Pardo - danno biologico - micropermanenti - chiusura sportello Massima Gentilmente inviata dal dott. Ignazio Pardo - danno biologico - micropermanenti - chiusura sportello Testo IusOnDemand@: chiediamo solo di citare la fonte ! www.ricercagiuridica.com REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sanremo Sezione I^ Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, dott. Ignazio Pardo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile recante il n. 1844/2000 di R.G., promossa da Cxx CATERINA, elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Raimondo Vivaldi che la rappresenta e difende come da mandato a margine all'atto di citazione, - ATTRICE - contro POSTE ITALIANE SPA in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Sanremo Via Roma n.156 assisita e difesa dall'avv. Caterina Di Maio -CONVENUTA- Oggetto: risarcimento danni CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'attrice: “ come da foglio allegato al verbale di udienza del 22 ottobre 2003” Per la convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 3 ottobre 2000 Cxx Caterina conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Sanremo, le Poste Italiane spa e, premesso che il 14 luglio del 1999 mentre era intenta ritirare la corrispondenza dalla propria casella presso l'ufficio postale di Arma di Taggia veniva colpita alla mano destra dal meccanismo automatico entrato improvvisamente in funzione, lamentava di avere subito lesioni personali e chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni oltre interessi, rivalutazione e spese legali. Costituitasi in giudizio la convenuta non negava l'accaduto ma eccepiva che lo stesso si era verificato per la condotta colposa, quantomeno concorrente, della Cxx che non aveva ritirato la mano prima del funzionamento del meccanismo di chiIODusura; precisava di avere già formulato offerta di risarcimento dei danni nei confronti della attrice e concludeva comunque per il rigetto delle domande. La causa, istruita con il IODlicenziamento di CTU medico-legale e con l'audizione di testi veniva, all'udienza del 22 ottobre 2003, sulle conclusioni in epigrafe richiamate, posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e nei limiti che verranno esposti può pertanto essere accolta. Invero dall'escussione dei testi (B..., C... e P...) è emerso che il 14-7-99 mentre l'attrice era intenta a ritirare la corrispondenza dalla propria casella postale sita all'interno dell'ufficio di Arma di Taggia il meccanismo automatico di chiIODusura, del quale non era in funzione né il segnalatore luminoso né quello acustico, improvvisamente entrava in funzione e nella sua corsa colpiva la mano destra dell'attrice che subiva conseguentemente una lussazione al polso. Orbene, tale episodio, a parere dello scrivente va valutato ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. che appunto disciplina le ipotesi di danni cagionati da cose in custodia poiché la convenuta Poste Italiane è titolare di un potere di fatto sul meccanismo di chiIODusura della casella postale di cui è stato riferito il cattivo funzionamento che le impone un dovere giuridico di contenuto positivo consistente nel mantenere il controllo del bene predetto ed adottare le misure idonee ad impedire che esso arrechi danni a terzi. Nel caso di specie, dalle deposizioni testimoniali è emerso che sia il segnalatore acustico che quello luminoso di chiIODusura dello sportello automatico non erano in funzione sicchè deve ritenersi che la convenuta abbia violato un preciso onere di vigilanza sussistente a suo carico sicchè la condotta colposa della medesima è fonte di responsabilità a suo carico. Né peraltro possono ritenersi sussistenti ipotesi di esclusione del


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