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Rca auto alla Corte di Giustizia

Da Diritto.it al link indicato un interessante commento. Fonte: Diritto.it

 

rrg .../2003 Il giudice di pace di Bitonto rilevato che l’eccezione d’incompetenza sollevata dalla ..... assicurazioni spa puo’ essere decisa unitamente al merito; visti gli artt.81 e 82 del trattato ce; vista la legge 287/90; visto l’art.103 del regolamento di procedura dinanzi alla Corte di Giustizia delle ce; rilevato che ai fini della decisione della presente controversia, e’ necessario sospendere il giudizio e rimettere alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunita’ Europee; visto che dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunita’ Europee gia’ pendono le cause c-438/03 e c-439/03 con oggetto pressocche’ identico, su remissione pregiudiziale di questo stesso giudice; vistp l’art.295 cpc; PQM il giudice di pace di Bitonto sospende il presente giudizio. rimette la causa alla Corte di Giustizia delle Comunita’ Europee affinche’ siano risolte le seguienti questioni pregiudiziali: se i fatti definitivamente accertati con la sentenza del consiglio di stato n°2199 del 23 aprile 2002 e con la sentenza n°6139 del tar lazio (roma) del 5 luglio 2001, che devono qui intendersi integralmente richiamate e riprodotte, unitamente al provvedimento dell’agcm italiana cui entrambe le sentenze indicate si riferiscono (relativo ad un cartello posto in essere da diverse compagnie assicuratrici per l’assicurazione rc da incidente stradale) costituiscano infrazioni del diritto comunitario, in particolar modo degli articoli 81 e 82 del trattato ce; se l’infrazione degli articoli 81 e 82 del trattato comporti a carico di coloro che le hanno poste in essere l’obbligo di risarcire i danni ai consumatori finali ed a tutti coloro che, essendo terzi etranei all’intesa o all’abuso, dimostrino di aver comunque subito nocumento; se nella quantificazione del danno, oltre alla restituzione delle somme percepite in violazione delle norme comunitarie, il giudice nazionale ( sempre in virtu’ del diritto comunitario) debba riconoscere al danneggiato anche una somma a titolo di danno punitivo contro coloro che hanno posto in essere l’intesa vietata o l’abuso di posizione dominante; se ai sensi del diritto comunitario debba essere anche riconosciuto il risarcimento del danno morale; se, ai sensi del diritto comunitario, il giudice debba disporre anche d’ufficio il risarcimento dei danni punitivi e del danno morale; se un termine di prescrizione dell’azione risarcitoria per infrazione degli articoli 81 e 82 del trattato ce previsto dalla legge nazionale italiana pari ad un anno, sia in contrasto col diritto comunitario in quanto troppo breve; se il diritto comunitario imponga di considerare quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria il giorno in cui e’ stata compiuta la violazione degli artt.81 e 82 oppure il giorno in cui tale violazione e’ cessata; se si ponga in contrasto col diritto comunitario della concorrenza e/o coi principi fondamentali del diritto comunitario (il riferimento e’ in particolar modo al primo comma dell’art.6 e all’art.13 della convenzione europea per i diritti dell’uomo) una normativa nazionale di tenore analogo a quello del comma ii dell’art.3 della legge italiana n°287 del 10 ottobre 1990 che imponga al consumatore o comunque ad un terzo estraneo, danneggiato da un’intesa illecita e nulla ai sensi dell’art.81 del trattato ce o da una pratica illecita di abuso di posizione dominante ai sensi dell’art.82 del trattato ce, di rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni ad un giudice diverso da quello che sarebbe competente per materia valore e territorio in applicazione delle regole nazionali ordinarie sulla competenza, comportando l’art.33 della legge 287/90 un aggravio di costi e tempi di giudizio che invece non si verifica in applicazione delle regole nazionali ordinarie sulla competenza per territorio, materia e valore; se si ponga in contrasto col diritto comunitario della concorrenza e/o coi principi fondamentali del diritto comunitario (il riferimento e’ in particolar modo al primo comma dell’art.6 e all’art.13 della convenzione europea per i d


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