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Cassazione sezione III civile 11 marzo 2004, n. 4993

Cinture di sicurezza - minori. Fonte: Eius Fonte: Eius

 

SSVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 10 luglio 1993 i coniugi Lxx Emanuele e Cxx Giovanna in proprio e, quanto al primo, nella qualità di tutore della figlia Lxx Carolina, convenivano davanti al Tribunale di Ragusa la Myy Assicurazioni e Pyy Giuseppe per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, morale e biologico, subito a seguito delle lesioni gravissime, con coma irreversibile e con invalidità permanente nella misura del 100%, riportata da Carolina Lxx, all'epoca di anni 27, nell'incidente stradale occorsole il 10 aprile 1992, nel mentre viaggiava come trasportata dall'auto del Pyy (assicurata con la Myy Assicurazione per la r.c.), che usciva di strada ed andava a cozzare contro un muro. Si costituivano i convenuti che resistevano alla domanda. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata il 16 febbraio 1996, riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 5% a carico della Lxx, per il mancato uso della cintura di sicurezza, condannava Pyy al pagamento nei confronti degli attori della complessiva somma di lire 3.158.771.800, oltre rivalutazione ed interessi, nonché la Myy, in solido con il Pyy, fino al limite del massimale di lire 1.500.000.000, oltre rivalutazione ed interessi sulla detta somma. Avverso questa sentenza proponevano appello la Myy ed il Pyy. Proponevano appello incidentali gli attori. La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 10 maggio 2000, ritenuto il concorso di colpa della Lxx nella misura del 30% per il mancato uso della cintura di sicurezza, condannava il Pyy al pagamento, in favore di Lxx Emanuele, nella qualità, della somma complessiva di lire 2.135.908.022, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data dell'incidente ed annualmente rivalutate, fino al passaggio in giudicato della decisione, e detratti gli acconti. Condannava il Pyy a corrispondere a Lxx Emanuele la somma di lire 353.663.000 e Cxx Giovanna la somma di lire 343.163.000 oltre interessi. Condannava la Myy al pagamento, in solido con il Pyy, della somma di lire 1.500.000.000, maggiorata di rivalutazione ed interessi. Riteneva la Corte di merito che a norma dell'art. 172 c.d.s. del 1992, il passeggero trasportato aveva l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza durante la marcia; che a tanto non aveva provveduto la Lxx, che era stato sbalzata fuori dell'auto per alcuni metri andando ad urtare con il capo sull'asfalto; che tale circostanza aveva concorso nella produzione delle gravissime lesioni, con coma irreversibile, nella misura del 50%, come accertato dal c.t.u. ingegnere; che il mancato uso della cintura andava ascritto per il 30% alla trasportata e per il residuo 20% al conducente, che doveva imporre alla Lxx l'uso della cintura; che, per l'effetto, a carico del Pyy andava affermata la responsabilità del 50% per colpa nella guida e per il 20% per non aver fatto adottare la cintura alla trasportata. Pertanto la Corte di appello liquidava, con riferimento alla data della decisione, tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 30% della trasportata, il danno biologico, subito da Lxx Carolina, nella misura di lire 741.201.828; il danno patrimoniale in lire 281.356.194; il danno morale in lire 378.350.000. Quanto all'assistenza infermieristica e fisioterapica, riteneva la Corte di liquidare il danno in lire 735 milioni. Ai coniugi Lxx venivano liquidate lire 476.000.000 per danni patrimoniali e per ciascuno dei genitori lire 105 milioni per danni morali, oltre lire 10.500.000 a Lxx Emanuele per la perdita di redditi, per accudire la figlia. Rigettava la domanda dei genitori di risarcimento del proprio danno biologico, perché non provato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Pyy Giuseppe. Resistono con controricorso gli attori, che hanno anche proposto ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa


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Chi: Spataro Fonte: Eius Link: http://www.eius.it/giurisprudenza/2004/038.asp








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