MMINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo
17, comma 3;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche;
Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modifiche;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in
data 13 agosto 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota n. 18345 L3b/41 del 26 gennaio 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, disciplina le modalità di esercizio del
diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di
constatazione, valutazione e liquidazione dei danni, da parte dei
contraenti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti con le imprese di assicurazione esercenti tale ramo, nonche'
da parte degli assicurati e di coloro che sono stati danneggiati a
seguito di un sinistro.
2. Salvo quanto disposto per l'accesso ai singoli dati personali
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di cui al
comma 1 può essere esercitato dal contraente, dall'assicurato e dal
danneggiato solo quando siano conclusi i procedimenti di cui al
medesimo comma 1, e più precisamente:
a) dal momento in cui è comunicata al danneggiato la misura
della somma offerta per il risarcimento;
b) ovvero dal momento in cui sono comunicati al danneggiato i
motivi per i quali non si ritiene di fare offerta;
c) ovvero in caso di mancata offerta:
1) dopo trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di
denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
2) dopo sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta
di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) dopo novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta
di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il
decesso;
d) ovvero dopo centoventi giorni dalla data di accadimento del
sinistro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante
«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
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