Store    Linkografia    Segnala    Dizionario   
invio comunicati a info@assicurativo.it telegram mail    

 

Legge - Pdf - Stampa

Accesso agli atti delle imprese di assicurazione

Gazzetta Ufficiale N. 69 del 23 Marzo 2004
DECRETO 20 febbraio 2004, n.74 Fonte: G.u.

 

MMINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57. IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche; Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modifiche; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, e in particolare l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 13 agosto 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2003; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 18345 L3b/41 del 26 gennaio 2004; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni, da parte dei contraenti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con le imprese di assicurazione esercenti tale ramo, nonche' da parte degli assicurati e di coloro che sono stati danneggiati a seguito di un sinistro. 2. Salvo quanto disposto per l'accesso ai singoli dati personali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato dal contraente, dall'assicurato e dal danneggiato solo quando siano conclusi i procedimenti di cui al medesimo comma 1, e più precisamente: a) dal momento in cui è comunicata al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento; b) ovvero dal momento in cui sono comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta; c) ovvero in caso di mancata offerta: 1) dopo trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli; 2) dopo sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose; 3) dopo novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso; d) ovvero dopo centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la n


Non perdere gli aggiornamenti via Telegram o via email:

Email: (gratis Info privacy)

Chi: Spataro Fonte: G.u.








Instant book:




Indice:
Documenti
- Dizionario
- Giurisprudenza
Indennizzo Diretto
- News
- Faq

Rca
- Notizie
- Sentenze
- Norme
Altri
- Convegni
- Newsletter
I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl, cc nc sa - Documenti non ufficiali - P.IVA: 04446030969 - About - Map - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - Logo - In