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Giudice di Pace di Civitanova Marche Sentenza 5 dicembre 2003 n. 70/2003

Rimborsi RCA: una sentenza con ampia motivazione: numerosissimi gli aspetti trattati.
Ci complimentiamo con il giudice segnalando all'attenzione dei lettori che sempre piu' spesso le sentenze dei giudici di pace sono, e sono riconosciute, autorevoli.

Fonte: Spataro

 

SSvolgimento del processo

Fatto

1) L’attore, con atto di citazione notificato il 11/2/2003 ha esposto, come segue, le ragioni della sua domanda.

Il sig. Nxxx Giuseppe ha sottoscritto due contratti di assicurazione per RCA ai sensi della Legge 990/1969 con le polizze n. 209.13.007055625 per una autovettura Ford Ka tgAV442VG e n. 209.12.0073171 per una autovettura Ford Mondeo tg MC 388873, presso la Cyyy Ass.-spa -Agenzia di Civitanova Marche (documenti allegati). La Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, a seguito di istruttoria nei confronti di 39 imprese assicuratrici, con suo provvedimento n. 8546 del 28/7/2000, ha sanzionato la Cyyy Ass.-spa per violazione all'art 2 comma 2° L. 289/1990 per aver posto in essere una articolata intesa orizzontale consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti. - Il provvedimento della Autorità garante per la concorrenza ed il mercato veniva confermato dal TAR Lazio con sua sentenza n. 6139 del 5/7/2001del 22/3/2001, e poi dal Consiglio di Stato con sentenza resa il 26/2/2002. Il Cartello ha determinato un costo di polizza superiore alla media europea di circa il 20% dei premi erogati dal 1995 al 2000. - L'attore chiede la restituzione dell'indebito pagato corrispondente al 20% del totale dei premi pagati per gli anni 1995/2000, e liquidabile complessivamente in Euro 810,98 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

2) La convenuta Cyyy Ass. si costituiva con comparsa depositata il 4/4/2003, e proponeva le seguenti eccezioni

I°) In rito. Incertezza sul titolo giuridico della domanda.

L'attore dopo aver sostenuto di aver diritto alla ripetizione dell'indebito (art. 2033 cc) ha poi concluso che sia accertata la responsabilità (art. 2045 cc) della convenuta per la restituzione delle somme indebitamente percepite.

II°) In rito. Controparte ha svolto le proprie difese facendo riferimento alla ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cc; La Cassazione (n.1745/2002), invece, ha ritenuto tutt'al più ammissibile una domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 cc.

III°) In rito. Assoluta necessità del previo accertamento dell'invalidità totale o parziale del titolo contrattuale, ove si faccia valere l'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art.2033 cc; e remissione della causa alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 33 L. 287/90.

L'art. 33 della L. 287/90 ha rimesso alla competenza esclusiva della Corte di Appello non solo le azioni di risarcimento del danno per violazioni della normativa antitrust ma anche le azioni di nullità per le stesse violazioni. Poiché la nullità del contratto e l'asserito indebito pagamento derivano -secondo controparte- dalla violazione dell'art. 2 della L. 287/1990 per esistenza di cartello vietato, la Cyyy Ass.-spa, come è suo diritto ai sensi dell'art. 34 cpc, chiede che sull'imprescindibile questione pregiudiziale, relativa alla (in)esistenza di un'intesa vietata, vi sia una pronuncia con efficacia di giudicato. Di conseguenza l'intera causa va rimessa alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 34 cpc, per incompetenza del G.d.P.

IV°) In rito. Imprescindibile necessità del previo accertamento pregiudiziale, con efficacia di giudicato, della esistenza dell', ove si faccia valere la domanda per risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cc, e conseguente remissione della causa alla Corte d'Appello ai sensi ai sensi dell'art. 34 cpc.

L'accertamento del diritto al risarcimento del danno postula sempre il previo accertamento pregiudiziale di una intesa vietata. Se non c'è intesa vietata, non c'è, per definizione, l'illecito aquiliano in danno del consumatore. L'accertamento dell'intesa vietata è un requisito certamente necessario ma non sufficiente; una volta accertata l'intesa vietata, bisognerà ancora dimostrare che essa ha in concreto arrecato pregiudizio al consumatore.

Nella denegata ipotesi in cui il G.d.P. ritenesse ammissibile la mutatio libelli, la convenuta, come è suo diritto, chi


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