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Giudice di Pace di Civitanova Marche Sentenza 5 dicembre 2003 n. 70/2003 (parte II)

Rimborsi RCA: una sentenza con ampia motivazione: numerosissimi gli aspetti trattati.
Ci complimentiamo con il giudice segnalando all'attenzione dei lettori che sempre piu' spesso le sentenze dei giudici di pace sono, e sono riconosciute, autorevoli.

Fonte: Spataro

 

((segue) - 9. Lo scambio delle informazioni

-9.1 In estrema sintesi, l'AUTORITÀ' ha contestato alle compagnie … di aver dato luogo … ad uno scambio di informazioni concernenti prezzi, sconti, incassi costi dei sinistri e di distribuzione che, consentendo di conoscere il comportamento strategico delle concorrenti, facilita l'uniformazione delle condotte commerciali e consente alle compagnie di determinare prezzi commerciali più elevati rispetto a quelli concorrenziali.

Per dimostrare la potenzialità anticompetitiva di tale scambio di informazioni e l'uso di cui tali informazioni si prestano L'AUTORITÀ' si è riferita ad alcune evidenze documentali …

9.2.a) … Osserva il Collegio che … l'assunto della Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, secondo cui lo scambio organizzato di informazioni sensibili tre le imprese (di assicurazione) costituisce di per sé un illecito anticoncorrenziale, appare corretto ed esente dalle censure dedotte dalle ricorrenti.

9.2.b) … Le informazioni, oggetto di scambio, … non rispettavano i limiti del regolamento di esecuzione (3932/1992) (concernendo tra l'altro non i premi puri ma i premi commerciali e consentendo di individuare le singole imprese), e quindi correttamente l'orientamento della Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha desunto l'illiceità "ex sé" dello scambio dei dati altamente sensibili, quali i prezzi praticati da tutti i concorrenti in tempi brevi "" acquisti in modo dettagliato e preciso che consente a ogni impresa di adeguare rapidamente le proprie strategie alla realizzazione di equilibri di prezzo a cui sia associato al massimo il profitto congiunto per l'industria nel suo complesso con grave danno per il funzionamento corretto del mercato e dei consumatori""

- 9.2.c) Sostengono le ricorrenti che lo scambio di informazioni mai potrebbe essere considerato anticoncorrenziale ex sé in un mercato non oligopolistico, potendo anzi avere l'effetto di stimolare la concorrenza.

Osserva il TAR: Se è vero che in un mercato effettivamente concorrenziale la trasparenza fra gli operatori economici è tale da contribuire ad intensificare la concorrenza tra i fornitori, appare altrettanto ragionevole e plausibile che, anche in un mercato non oligopolistico, quando lo scambio organizzato di informazioni sia diretto ad incrementare la trasparenza dei prezzi di vendita tra le imprese e non nei confronti dei consumatori abbia funzione anticoncorrenziale.

La conclusione della Autorità garante per la concorrenza ed il mercato appare trovare giustificazione nella peculiarità dei mercati dell'assicurazione caratterizzati da fenomeni propri dei mercati non concorrenziali, da un anomalo aumento delle tariffe rispetto ai mercati europei da una organizzazione del mercato (agenzie monomandatarie) che non agevola il consumatore nel confronto dei prezzi delle polizze offerte dalle compagnie. La valutazione della Autorità garante per la concorrenza ed il mercato appare quindi motivata, logica e plausibile.

-9.2.f.3) Le ricorrenti contestano la mancanza di parallelismo nel comportamento delle imprese.

Osserva il TAR: con la polizza RCA, l'AUTORITÀ' non ha fondato la dimostrazione della pratica concordata relativa allo scambio di informazioni sul parallelismo del comportamento bensì nella circostanza -comune a tutte le ricorrenti- di adesione ad uno o più osservatori RC Log

Sono quindi infondate le censure dedotte con riguardo alla mancanza di parallelismo nel comportamento delle compagnie.

- 9.2.f.5. Secondo le ricorrenti non sarebbe stata fornita la prova che ognuna di esse (imprese di assicurazione) abbia partecipato consapevolmente allo scambio di informazioni.

Osserva il TAR: Le censure trovano smentita nelle evidenze documentali a cui l'AUTORITÀ' ha fatto riferimento nella delibera impugnata e acquisite in atti /doc. da 50 a 94 fasc.Avv)… I documenti da 63 a 69 attestano l'invio a RC Log di informazioni aggiuntive, quali circolari interne, sconti, ecc da parte rispettivamente di … Cyyy

5.6) La sentenza n. 2199/2002 del Consiglio


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Chi: Spataro Fonte: Spataro








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