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Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n.4993/2004

"il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di renitenza, anche rifiutarne il trasportato o sospendere la marcia, ciò a prescindere dall'obbligo a carico di chi deve far uso della detta cintura" Fonte: Cittadinolex

 

SSvolgimento del processo Con citazione del 10 luglio 1993 i coniugi L.E. e C.G. in proprio e, quanto al primo, nella qualità di tutore della figlia L. C., convenivano davanti al Tribunale di Ragusa la Milano Assicurazioni e P.G. per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, morale e biologico, subito a seguito delle lesioni gravissime, con coma irreversibile e con invalidità permanente nella misura del 100%, riportata da C. L., all'epoca di anni 27, nell'incidente stradale occorsole il 10 aprile 1992, nel mentre viaggiava come trasportata dall'auto del P. (assicurata con la Milano Assicurazione per la r.c.), che usciva di strada ed andava a cozzare contro un muro. Si costituivano i convenuti che resistevano alla domanda. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata il 16 febbraio 1996, riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 5% a carico della L., per il mancato uso della cintura di sicurezza, condannava P. al pagamento nei confronti degli attori della complessiva somma di lire 3.158.771.800, oltre rivalutazione ed interessi, nonché la Milano, in solido con il P., fino al limite del massimale di lire 1.500.000.000, oltre rivalutazione ed interessi sulla detta somma. Avverso questa sentenza proponevano appello la Milano ed il P.. Proponevano appello incidentali gli attori. La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 10 maggio 2000, ritenuto il concorso di colpa della L. nella misura del 30% per il mancato uso della cintura di sicurezza, condannava il P. al pagamento, in favore di L.E., nella qualità, della somma complessiva di lire 2.135.908.022, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data dell'incidente ed annualmente rivalutate, fino al passaggio in giudicato della decisione, e detratti gli acconti. Condannava il P. a corrispondere a L.E. la somma di lire 353.663.000 e C.G. la somma di lire 343.163.000 oltre interessi. Condannava la Milano al pagamento, in solido con il P., della somma di lire 1.500.000.000, maggiorata di rivalutazione ed interessi. Riteneva la Corte di merito che a norma dell'art. 172 c.d.s. del 1992, il passeggero trasportato aveva l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza durante la marcia; che a tanto non aveva provveduto la L., che era stato sbalzata fuori dell'auto per alcuni metri andando ad urtare con il capo sull'asfalto; che tale circostanza aveva concorso nella produzione delle gravissime lesioni, con coma irreversibile, nella misura del 50%, come accertato dal c.t.u. ingegnere; che il mancato uso della cintura andava ascritto per il 30% alla trasportata e per il residuo 20% al conducente, che doveva imporre alla L. l'uso della cintura; che, per l'effetto, a carico del P. andava affermata la responsabilità del 50% per colpa nella guida e per il 20% per non aver fatto adottare la cintura alla trasportata. Pertanto la Corte di appello liquidava, con riferimento alla data della decisione, tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 30% della trasportata, il danno biologico, subito da L. C., nella misura di lire 741.201.828; il danno patrimoniale in lire 281.356.194; il danno morale in lire 378.350.000. Quanto all'assistenza infermieristica e fisioterapica, riteneva la Corte di liquidare il danno in lire 735 milioni. Ai coniugi L. venivano liquidate lire 476.000.000 per danni patrimoniali e per ciascuno dei genitori lire 105 milioni per danni morali, oltre lire 10.500.000 a L.E. per la perdita di redditi, per accudire la figlia. Rigettava la domanda dei genitori di risarcimento del proprio danno biologico, perché non provato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il P.G.. Resistono con controricorso gli attori, che hanno anche proposto ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 172 c.d.s. d.lgs. 28 maggio 1992 e degli artt. 1227, 2055 e 2056 c.c.


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