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Il testo della convenzione CID

Ci chiedono una informazione spesso cercata on line: solo i primi 5 articoli Fonte: Cid-Ania.it

 

AAl link indicato è il testo "ufficiale" che riportiamo qui per motivi di studio, consigliando di leggere alla fonte il testo ufficiale.

Testo della Convenzione

ART.1 - Obbligo di indennizzare l'assicurato

1. Ogni impresa partecipante, operando quale mandataria di ogni altra impresa partecipante, si impegna, nei confronti di queste ultime, a risarcire, nell'interesse e nel nome di ogni altra impresa partecipante e con le modalità appresso indicate, i propri assicurati R.C.A. secondo il grado di responsabilità nella determinazione del sinistro che sia imputabile a soggetto assicurato R.C.A. presso altra impresa partecipante. Il mandato è gratuito.

2. Le imprese partecipanti, che nella funzione sopraddetta assumono veste di "impresa mandataria" (così di seguito indicata nel testo della presente Convenzione), si danno quindi reciprocamente atto che gli indennizzi, che ciascuna di esse versa ai propri assicurati R.C.A. in esecuzione dell'impegno di cui sopra, si intendono corrisposti in nome e per conto di quella tra esse che di volta in volta presti l'assicurazione, a norma della legge 990/1969 e successive modifiche, a favore del responsabile civile e che, assumendo in tale funzione la veste di "impresa debitrice" (così di seguito indicata nel testo della presente Convenzione), è tenuta al rimborso all'impresa mandataria, nella misura di cui al successivo art. 6, dell'indennizzo da questa versato e di quant'altro previsto dallo stesso art. 6.

3. In dipendenza di quanto precede, le imprese partecipanti si obbligano a rinviare a quella tra esse che di volta in volta risulti dover assumere veste e funzione di "impresa mandataria", a norma della presente Convenzione, chiunque chieda il risarcimento di danni - salvo che la richiesta non sia formulata agli effetti dell'art. 3 del D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977 - per un sinistro come definito nell'art. 2 oppure chi intervenga per conto e nell'interesse dell'avente diritto al risarcimento oppure chi intervenga in quanto surrogato a questi a norma dell'art. 1916 cod.civ.

4. Al ricevimento del modulo di denuncia di sinistro dal proprio assicurato, l'impresa mandataria verificherà immediatamente se le caratteristiche obiettive del sinistro, risultanti dall'anzidetto modulo, ne consentono la gestione a sua cura ed a norma della presente Convenzione. In caso affermativo l'impresa mandataria è tenuta a darne immediata comunicazione allo Schedario Sinistri R.C. dell'ANIA, compilando l'apposita sezione dell'allegata "Scheda di segnalazione".

5. La presente Convenzione non si applica ai sinistri, come definiti all'art. 2, per i quali l'impresa mandataria abbia ricevuto il modulo di denuncia in data posteriore a quella dell'operatività della cessazione o sospensione, a qualsiasi titolo avvenuta, dell'impresa debitrice dallo stato di impresa partecipante.

ART.2 - Condizioni di applicazione 1. La presente Convenzione si applica ai sinistri da circolazione stradale: a) verificatisi ovunque nel mondo; b) conseguenti a collisione tra non più di due veicoli a motore, entrambi identificati e coperti da assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 990/1969 e successive modifiche, prestata da una tra le imprese partecipanti, esclusi comunque i ciclomotori e le macchine agricole; c) che abbiano provocato danni anche ad uno soltanto dei veicoli, con esclusione di qualsiasi danno alla persona, sia pure lievissimo, e di qualsiasi danno alle cose trasportate sul veicolo, agli indumenti ed agli effetti d'uso; d) per i quali i conducenti dei due veicoli venuti a collisione abbiano redatto e congiuntamente sottoscritto il modulo di denuncia di sinistro approvato con D.M. 28 luglio 1977 a norma dell'art. 5 del D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977; e) per i quali l'avente diritto al risarcimento non si avvalga della procedura liquidativa prevista dall'art. 3 del D.L. n. 857 del 23.12.1976, convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977.

Le condizioni suddette devono congiuntamente ricorrere in og


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