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CID - modulo blu - Lesioni - Domande e risposte

L'Ania distribuisce per la stampa le seguenti Faq Fonte: Ania.it

 

DD. Il modulo blu deve essere compilato integralmente per utilizzare la procedura CID? R. E' utile ed opportuno per una più rapida gestione della pratica che il modulo sia completato in tutte le sue parti; in ogni caso dovranno però essere SEMPRE indicati cognome e nome di entrambi gli assicurati, le targhe dei due veicoli, le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o il disegno dell'incidente, le firme dei due conducenti. D. Chi trattiene le quattro copie del modulo blu di denuncia (constatazione amichevole d'incidente) dopo che è stato compilato e firmato da entrambi gli automobilisti? R. Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie del modulo blu: una per sé e una da consegnare al proprio assicuratore. D. E’ possibile fare delle aggiunte o delle correzioni sulle due copie del modulo blu rimaste in mio possesso? R. No: le quattro copie del modulo devono essere del tutto identiche tra loro. Eventuali aggiunte sono possibili, ma devono essere fatte congiuntamente, in modo che vengano riportate su tutte le quattro copie. D. Dal modulo blu risulta che, a seguito dell'urto, sul veicolo assicurato è rimasto ferito un trasportato: si può applicare la procedura CID? R. Si, la Convenzione è applicabile sia per i danni al veicolo che per quelli subiti dalle persone a bordo, fino ad un importo di 15.000 euro per ciascuna persona. D. Se sul modulo blu non sono indicati feriti ma, successivamente, emergono delle lesioni, la compagnia di assicurazione può comunque risarcire i danni alla persona? R. Si. Non è necessario che eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri risultino indicate sul modulo blu; è sufficiente che vengano poi adeguatamente documentate. D. Nell’incidente sono coinvolti più di due veicoli : è possibile utilizzare la procedura CID? R. No, perché la CID è valida solo per incidenti tra due veicoli. D. Quali sono i tempi di esecuzione della perizia e di pagamento del danno al veicolo? R. Per la perizia il termine è di 10 giorni dal momento in cui il danneggiato mette a disposizione del proprio assicuratore il veicolo per l'accertamento dei danni indicando giorno, luogo ed ora in cui esso è visibile; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall'esecuzione della perizia. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977) : 25 giorni con la CID, anziché 45. D. Quali sono i tempi per l’accertamento e il pagamento dei danni alla persona? R. Per l’accertamento dei danni fisici il termine è di 30 giorni dal momento in cui il danneggiato consegna alla propria compagnia tutta la documentazione relativa al danno subito; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall’accertamento del danno. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977 e successive modifiche): 45 giorni con la CID, anziché 90. D. Quali sono i parametri medico legali ed economici adottati dalla procedura CID nella valutazione dei danni alla persona? R. Vengono applicati i criteri e le tabelle previste dalla legge (vedi documentazione su legislazione RC auto - http://www.ania.it/auto/documentazione/index.asp). D. Fino a quali importi può essere applicata la procedura CID? R. Per i danni ai veicoli non ci sono limiti di valore. Per ciascun ferito il limite è di 15.000 euro. Tale limite comprende anche i danni alle cose trasportate appartenenti alla medesima persona. D. Al momento della denuncia non si sa quanto varranno i danni alla persona: come ci si deve comportare? R. Conviene comunque compilare il modulo blu, firmarlo insieme all’altro conducente e consegnarlo alla propria assicurazione, in modo che possa procedere con la valutazione del danno; va ricordato che il 95% dei danni alla persona viene liquidato con meno di 15.000 euro


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Chi: Spataro Fonte: Ania.it Link: http://www.cid-ania.it/domande_risposte/contenuti.








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