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Recepimento direttiva sulla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore |
Gazzetta Ufficiale N. 120 del 24 Maggio 2004
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RRecepimento della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore, e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del
23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonchè dei loro dispositivi
di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da
ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172
del 24 luglio 2002;
Vista la direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e
degli altri utenti della strada vulnerabili prima ed in caso di urto
con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del
Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
L 321 del 6 dicembre 2003;
Vista la decisione della Commissione europea 2004/90/CE del
23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per
l'applicazione dell'art. 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di
altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con
un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 31 del
4 febbraio 2004;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Il presente decreto si applica alle superfici frontali dei
veicoli a motore, di cui all'art. 2 ed all'allegato II del decreto
del Ministero dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e
successive modificazioni, di categoria M1, di massa massima non
superiore a 2,5 tonnellate e di categoria N1 derivata da M1, di massa
massima non superiore a 2,5 tonnellate.
2. Il presente decreto ha lo scopo di ridurre le lesioni subite dai
pedoni e da altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con
le superfici frontali dei veicoli di cui al comma 1.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 non è consentito, per motivi
concernenti la protezione dei pedoni:
a) rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o
l'omologazione nazionale, oppure
b)vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in
circolazione dei veicoli, se i veicoli sono conformi alle
prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al
presente decreto.
2. A decorrere dal 1° ottobre