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Attestato di rischio 2008-03-04 - Pdf - Stampa

Novità sulla classe di merito in Gazzetta

Provvedimento Isvap n. 2590 dell’8 febbraio 2008, in Gazzetta ufficiale n.45 del 22 febbraio 2008 Fonte: Governo.it

 

&

"L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) con il provvedimento n. 2590 dell’8 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.45 del 22 febbraio 2008, ha modificato ed integrato il Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006, in materia di attestazione sullo stato del rischio dei contratti R.C. auto, in base alla legge 2 aprile 2007, n. 40, inerente all’assicurazione obbligatoria." (Governo)

Segue il testo, in burocratese.

Per avere una versione umanamente leggibile suggeriamo di visitare la sintesi del Governo, al link indicato.

Si tratta di una riforma del declassamento (vecchio bonus malus) a seguito di indennizzo diretto.

L'assicurato infatti puo' non sapere nemmeno che e' stata indennizzata controparte, se la lettera non gli arriva, ma poi trovarsi declassato contro la sua volontà.

Si pone infatti il problema del declassamento nonostante l'assicurato affermi la propria non responsabilità. Che fare ?

Un complesso meccanismo di presunzione di colpa si applica in caso di liquidazione. Se la colpa e' comune non c'e' declassamente, se ci sono piu' conducenti la riduzione e' pro quota superato il 50% ...

Nel provvedimento vi e' tuttavia una decisione unilaterla della compagnia.

L'attestato di rischio poi deve contenere altre informazioni in modo da evitare (o meno ?) che vi siano piu' auto intestate alla stessa persona, e non ai suoi familiari.

Viene invece conservata la classe di merito del singolo che vende un'auto e non ne compera subito una nuova, in caso di ulteriore e successivo acquisto.


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni
Private;
Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7;
Ritenuta la necessita' di modificare il Regolamento n. 4 del
9 agosto 2006 alla luce delle nuove disposizioni in materia di
assicurazione della responsabilita' civile auto di cui alla legge
2 aprile 2007, n. 40;
A d o t t a
il seguente provvedimento:

 

Art. 1.
Modifiche al Regolamento ISVAP n. 4
del 9 agosto 2006
1. All'art. 4, comma 1, sono aggiunte alla fine le seguenti parole:
In caso di richiesta ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del decreto
le imprese trasmettono al contraente, entro quindici giorni dalla
richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli
ultimi cinque anni del contratto di assicurazione".
2. Il comma 4 dell'art. 4 e' abrogato.
3. All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera h), le parole denunciati con seguito e con
distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a
pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con soli danni
alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con danni alle
persone" sono sostituite dalle seguenti: «pagati, anche a titolo
parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con
responsabilita' principale e del numero dei sinistri per i quali non
sia stata accertata la responsabilita' principale che presentano, in
relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di
responsabilita' non principale a carico dell'assicurato, con
indicazione della relativa percentuale»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
«2. Ai sensi del comma 1, lettera h), per responsabilita'
principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due
veicoli, la responsabilita' prevalente attribuita ad uno dei
conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con piu' di due veicoli
coinvolti, l'ipotesi di responsabilita' principale ricorre per il
conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilita'
superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la
responsabilita' sia da attribuirsi in pari misura a carico dei
conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai
veicoli medesimi subira' l'applicazione del malus; tuttavia la
corresponsabilita' paritaria dara' luogo ad annotazione del grado di
responsabilita' nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento
della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia
la responsabilita' del conducente del veicolo assicurato. Ai fini
dell'eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri, la
percentuale di responsabilita' cumulata" che puo' dar luogo
all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai
medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con
l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralita'.
3. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente
applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti
allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle
penalizzazioni contrattuali.
4. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o
diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovra' contenerne
indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli
attestati successivi al primo".».
4. All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di
documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di
sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per
mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione
del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva
validita' per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza
del contratto al quale tale attestato si riferisce.».
b) il comma 4 e' abrogato;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: Nel caso di acquisto di
un veicolo di nuova proprieta' da parte di un soggetto che possa
documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la
demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la
definitiva esportazione all'estero di un veicolo precedentemente
assicurato" sono sostituite dalle seguenti: In caso di documentata
vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione
definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di
un veicolo di proprieta' precedentemente assicurato, qualora il
contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo
di sua proprieta'".

 

Art. 2.
Modifiche all'allegato n. 1
1. All'Allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006,
parte 2. Informazioni sulla disdetta contrattuale", le parole entro
15 giorni dalla scadenza del contratto" sono sostituite dalle
seguenti: almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata
nella polizza."

 

Art. 3.
Modifiche all'allegato n. 2
1. All'Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte «Criteri di individuazione della classe di merito
di conversione universale», punto 1., lettera a), le parole: «di
alcun tipo (pagati, riservati con danni a persona, riservati con
danni a cose)» sono sostituite dalle seguenti: «pagati, anche a
titolo parziale, con responsabilita' principale;
b) alla parte «Criteri di individuazione della classe di merito
di conversione universale», punto 1, lettera b), le parole: «pagati o
riservati con danni a persone sono sostituite dalle seguenti:
«pagati, anche a titolo parziale, con responsabilita' principale»;
c) alla parte «disciplina della classe di merito di conversione
universale - Regole specifiche», lettera h), le parole: «su un
veicolo di nuova acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «su
altro veicolo di proprieta' dello stesso soggetto»;
d) alla parte «Disciplina della classe di merito di conversione
universale - Regole specifiche", lettera, lettera i), le parole: «Nel
caso di acquisto di un veicolo da parte dello stesso proprietario»
sono sostituite dalle seguenti: Nel caso del proprietario di un
veicolo»;
e) alla parte «Disciplina della classe di merito di conversione
universale - Regole specifiche», lettera i), le parole: «di nuova
proprieta» sono soppresse.

 

Art. 4.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet
dell'ISVAP.

 

Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 1,
commi 2 e 3, all'art. 2, comma 1, ed all'art. 3, comma 1, che entrano
in vigore il 31 luglio 2008.

Roma, 8 febbraio 2008

Il Presidente: Giannini

 

 


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2008-03-04 Chi: Spataro Fonte: Governo.it Link: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rc_at








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