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GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI (NA)

Ringraziamo l'avv. Italo Bruno per l'invio del provvedimento il cui commento segue.



In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l’incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sull’entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante, il relativo patto esula dall’ambito dell’arbitrato, rituale o irrituale, e configura un’ipotesi di “perizia contrattuale” che non interferisce sull’azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni Fonte: Italo Bruno

 

SSENT.N.__________

CRON.N.__________

REP. N.__________

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

nella causa iscritta al n° 1117/01 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Opposizione a Decreto Ingiuntivo

T R A

S.p.A. RAS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Napoli alla Via (…) n. (…) presso lo studio degli avv.ti (…) che la rapp.tano e difendono giusta mandato a margine dell’atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo; INGIUNTA-OPPONENTE

E

(…) Sergio, elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo; OPPOSTO-INGIUNGENTE

CONCLUSIONI

Per l’opponente: revocare il decreto ingiuntivo n.439 del 25/9/00 emesso dal Giudice di Pace di Pozzuoli; accogliere l’opposizione e condannare l’opposto al pagamento delle spese del procedimento oltre al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c..

Per l’opposto: rigettare l’opposizione, confermare il decreto ingiuntivo; vittoria di spese diritti ed onorari del procedimento con attribuzione al procuratore anticipatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.p.A. RAS, con atto di citazione notificato a (…) Sergio il 29/11/00, proponeva opposizione avverso il D.I. n.476/00 emesso dal GdP di Pozzuoli in data 25/9/00, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di £.1.000.000 (ora € 516,46) quale somma dovuta in forza di verbale di lodo arbitrale intervenuto tra le parti, in conseguenza del furto parziale dell’auto Alfa 164 tg.(…) di proprietà del (…).

Deduceva l’opponente:

- di non dover nulla all’opposto (…) Sergio in quanto, nel corso delle operazioni di lodo arbitrale e, in particolare nella riunione del 27/9/99, le parti raggiunsero l’accordo che l’autovettura del (…) sarebbe stata riparata a spese della Spa Ras presso l’autocarrozzeria convenzionata con la stessa Società.

Instauratosi il procedimento, si costituiva l’opposto che impugnava estensivamente l’opposizione e, in particolare, deduceva di non aver mai ottenuto il decreto ingiuntivo n.476/00 opposto dalla Spa Ras.

All’udienza dell’8/10/01, il procuratore della Spa Ras precisava che per mero errore materiale, nell’atto di opposizione era stato indicato come numero del D.I. il 476/00, corrispondente al N.R.G. del ricorso, anziché quello esatto 439/00.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, essendo la causa provata per tabulas, sulle rassegnate conclusioni, la stessa veniva assegnata a sentenza e, successivamente, rilevato che non era stato acquisito il fascicolo monitorio, veniva rimessa sul ruolo per l’acquisizione di detto fascicolo e la comparizione personale delle parti a seguito della quale, ritenuta la necessità, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi nonché deferiti interrogatori formali che, non venivano resi.

All’udienza del 6/10/04, la causa veniva, definitivamente, assegnata a sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che se pur l’opponente ha errato nell’indicare il numero del decreto ingiuntivo opposto (476/00 anziché 439/00), la precisazione effettuata all’udienza dell’8/11/00 ha sanato l’errore materiale. Comunque, l’atto di opposizione contiene tutti gli elementi atti ad individuare il decreto ingiuntivo opposto di cui al fascicolo monitorio allegato agli atti.

Nel merito, l’opposizione è fondata e va accolta.

La documentazione posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo non ha valore probatorio per l’emissione del decreto ingiuntivo essendo priva dei requisiti previsti dalla legge.

La legge consente alle parti di definire la risoluzione delle controversie, insorte o che siano per insorgere, a soggetti privati, gli “arbitri”, in luogo di farle decidere agli organi giurisdizionali competenti. La decisione che suggella il “giudizio” (lodo) non ha efficacia della sentenza; questa efficacia dev’esserle conferita dall’autorità giudiziaria con un ap


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Chi: Avv. Italo Bruno Fonte: Italo Bruno








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