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Tribunale di Roma sul danno biologico

Tribunale di Roma – sentenza n. 12868 depositata in data 7.5.2004 – causa r.g. 235595/2001 Fonte: Cittadinolex

 

SSVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17.12.2001 M.R. ha convenuto in giudizio di fronte al Giudice del Lavoro la società A. in persona del legale rappresentante e L.F. chiedendone la condanna solidale in suo favore al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in dipendenza dell’infortunio sul lavoro occorso il 10.3.1992 ammontanti complessivamente a Lit. 953.687.850 nella misura dovuta del 70% del totale ridotti in sede di note conclusive a € 413.498,29 oltre a € 10.844,04 per inabilità temporanea totale, per 90 gg., € 2.323,08 per inabilità temporanea parziale (50%) per 30 gg, al danno morale da liquidarsi in via equitativa e per spese mediche sostenute e documentate pari a € 14.278,772. Ha a tal fine sostenuto di essere dipendente A. e di avere subito lesioni gravissime a seguito dell’infortunio sul lavoro occorso il 10.3.1992 per il quale ha riportato una riduzione della capacità lavorativa quantificata dall’Inail nella misura del 90%. Ha proseguito deducendo che con sentenza n. 4618/99 del 7-13.7.1999 la Corte di Appello di Roma II sezione penale, ha dichiarato L.F. responsabile del fatto agli effetti della responsabilità civile nella misura del 70% e lo ha condannato in solido con il responsabile civile A. al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede; che la sentenza è passata in giudicato a seguito del rigetto della Corte di Cassazione con sentenza n. 12554/2000 del ricorso presentato da L.F. Ha quindi specificato. Ha, infine, sostenuto in dipendenza dell’avvenuto accertamento della responsabilità del datore di lavoro e del suo preposto ai sensi dell’art. 2087 c.c. [1] della risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Fissata l’udienza di discussione si sono costituite le parti convenute che hanno contestato le pretese avanzate dal ricorrente chiedendo l’integrale rigetto della domanda e in subordine la sottrazione dell’importo pari a Lit. 713.386.378 già liquidato dall’Inail, previa in ogni caso la chiamata in causa a garanzia della società di assicurazione Le Assicurazioni di..in persona del legale rappresentante. A seguito della chiamata in causa si è costituita la società Le Assicurazioni di..che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non prevedendo la polizza la copertura assicurativa per l’evento dedotto in giudizio ed in subordine di ridurre l’importo da risarcire della percentuale del 30% in considerazione della franchigia a carico dell’assicurato. La causa istruita con produzione di documenti e C.T.U. è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti, previa acquisizione di note difensive autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre innanzitutto precisare che nel caso in esame è del tutto pacifica la sussistenza dell’infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 10.3.1992 e la consistenza dei danni fisici permanenti subiti, valutati dall’Inail nella riduzione della capacità lavorativa nella misura del 90%. Il ricorrente ha, altresì, dimostrato con la produzione in giudizio delle sentenze della Corte di Appello di Roma n. 4618/99 e della Corte di Cassazione n. 12554/00 l’accertamento definitivo nella produzione dell’infortunio oggetto del presente giudizio di responsabilità civile del capo squadra L.F. e del datore di lavoro A. nella misura del 70%, essendo stato accertato un concorso di colpa del M. pari al 30%. L’accertamento definitivo della responsabilità ex art. 2087 c.c. compiuto in sede penale a seguito della costituzione del M. quale parte civile nel processo penale a carico di L.F. e dei responsabili dell’A. ha carattere definitivo e fa stato a tutti gli effetti nel presente giudizo, promosso esclusivamente per la quantificazione del danno, quale fondamento della responsabilità civile dei convenuti. In proposito risultano essere del tutto irrilevanti le considerazioni svolte dalle parti convenute in merito alla autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale a seguito della c.d. pregiudizialità penale. La suddetta autonomia opera compiutamente solo nel caso in cui l’accertamento dell


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