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Corte Costituzionale N. 393 ORDINANZA 13 - 17 dicembre 2004.

Sommario: Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Controversie relative ai contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'art. 1342 cod. civ. (cosiddetti contratti di massa) - Esclusione del giudizio secondo equita', indipendentemente dal valore, e istituzione del grado di appello anche per i contratti di importo inferiore ai millecento euro - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - D.L. 8 febbraio 2003, n. 18 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63), art. 1. - Costituzione, artt. 3 e 24. Fonte: Corte Costituzionale

 

ggazzetta: GU n. 49 del 22-12-2004 Testo: LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO; ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, promossi con ordinanze del 4 novembre 2003 dal giudice di pace di Genzano di Roma e del 26 settembre 2003 dal giudice di pace di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra S. P. e La Fondiaria - SAI S.p.a. e tra B. L. e le assicurazioni Generali S.p.a., iscritte rispettivamente ai numeri 307 e 571 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 17 e 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2004. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Francesco Amirante. Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato, con atto di citazione per l'udienza del 16 maggio 2003, nei confronti della S.p.a. La Fondiaria - SAI per ottenerne la condanna alla ripetizione di una somma versata per un premio relativo ad una polizza per responsabilità civile autoveicoli, risultata in eccedenza in conseguenza della costituzione di un «cartello» tra le imprese del settore già sanzionato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il giudice di pace di Genzano di Roma ha sollevato, con ordinanza del 4 novembre 2003 (r.o. n. 307 del 2004), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 63 (recte: dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita», convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63), nella parte in cui, sostituendo il secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., esclude il giudizio secondo equità per tutte le controversie relative ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., indipendentemente dal loro valore; che il giudice a quo, per quel che riguarda la rilevanza della questione, precisa che dalla sua definizione dipende l'applicabilità o meno, al giudizio in corso, del vecchio testo del secondo comma dell'art. 113 del codice di procedura civile; che il remittente, dall'insieme delle norme che hanno via via disciplinato il giudizio secondo equità ampliandone la sfera di applicazione e dalla sentenza n. 716 del 1999 delle Sezioni unite della Corte di cassazione, desume che la possibilità di ottenere una decisione secondo equità «nelle cause di valore non superiore al vecchio milione di lire» - nelle quali, non a caso, l'art. 82, primo comma, cod. proc. civ., consente alla parte di stare in giudizio personalmente - è una delle particolari configurazioni del diritto di difesa costituzionalmente garantito; che, quanto alla violazione del principio di uguaglianza, la norma impugnata introduce, ad avviso del remittente, una disparita' di trattamento tra i giudizi che si svolgono davanti al giudice di pace, irragionevole in quanto non giustificata dalla specificita' della materia trattata, ma dal tipo di contratto utilizzato, che e' suscettibile di essere applicato da parte del contraente «forte» a qualsiasi tipologia di transazione commerciale, con evidente danno dei contraenti deboli (cioè dei consumatori); che, d'altra parte, la natura di contraenti «forti» rivestita dai grandi gruppi di imprese che gestiscono i contratti di massa - contratti che riguardano, nei casi di maggior rilievo, prestazioni delle quali il singolo cittadino non può assolutamente fare a meno - dà conto della ragione


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Chi: Spataro Fonte: Corte Costituzionale








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