Danno biologico | 2008-04-01 - Pdf - Stampa |
Bologna: Tabella liquidazione danno biologico tribunale aggiornate 2008 |
Citiamo la tabella segnala dall'avv. Pesaresi al link indicato. Photo: la moneta del futuro ... Photo credits to thanx Fonte: avv. Claudia Pesaresi
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ANNO 2008
TERZA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto:
viene proposta una liquidazione unitaria del danno morale e del danno da lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto (detto anche danno esistenziale), individuando un’ampia forbice idonea a consentire la personalizzazione risarcitoria tenendo conto delle circostanze di fatto del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno con questi ultimi e con il familiare deceduto, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).
Morte di un figlio (per ciascun genitore) da €.100.000 a €.200.000
Morte del coniuge (non separato) o del convivente more uxorio da €.80.000 a €.150.000
Morte del genitore con figlio di età inferiore ai 20 anni (per ciascun figlio) da €.80.000 a €.200.000
Morte del genitore con figlio di età superiore ai 20 anni (per ciascun figlio) da €.50.000 a €.150.000
Morte di un fratello convivente da €.40.000 a €.100.000
Morte di un fratello non convivente da €.20.000 a €.50.000
viene inteso nella concezione pluridimensionale della più recente giurisprudenza (Cass.24451/05, 23918/06, 9510/07), comprensiva anche delle perdite esistenziali e relazionali; viene differenziata la liquidazione delle micropermanenti fino al 9%, per le quali sono adottate le tabelle di cui all’art.139 Codice Assicurazioni Private (pubblicate all’attualità con Decreto del Ministero Sviluppo economico del 12-6-07 in Gazzetta Ufficiale n.141 del 20-6-07), anche per i fatti anteriori alla data del 4-4-01 e anche qualora le lesioni non siano conseguenza di un incidente stradale, dalla liquidazione delle permanenti dal 10%, per le quali sono adottate le tabelle del Tribunale di Milano; per l’eventuale personalizzazione si terrà conto delle particolari concrete circostanze soggettive allegate e provate.
Danno biologico temporaneo assoluto:
analogamente la liquidazione viene differenziata a seconda se la sua stabilizzazione comporti un danno biologico permanente fino al 9% compreso (anche per i fatti anteriori alla data del 4-4-01 e anche qualora le lesioni non siano conseguenza di un incidente stradale) oppure un danno biologico permanente in percentuale maggiore; nel primo caso viene adottata la quantificazione di cui al citato art.139 (all’attualità €.40,72), mentre nel secondo caso la quantificazione del Tribunale di Milano (€.65).