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Cassazione n. 11606 del 2005: dovute le spese stragiudiziali in caso di sinistro

Punto fermo. Fonte: Altalex.it

 

SSUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE SENTENZA 31 maggio 2005 n. 11606  (Pres. Giuliano - Rel. Malzone) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 17.07.01 XX, deducendo che, a seguito del sinistro stradale verificatosi tra l'auto di sua proprietà e quella di XX, assicurata con la XX, avvenuto in Roma in data 02.03.01 e consistito nel tamponamento a tergo della sua autovettura ad opera di quella del XX la XX gli aveva erogato, a titolo risarcitorio, la somma di £. 1.736.000, non comprensiva degli interessi e della svalutazione, omettendo di corrispondergli gli onorari stabiliti per legge all'avvocato cui aveva affidato la relativa pratica, conveniva in giudizio costoro, avanti il giudice di pace di Roma, per ivi sentirli condannare al pagamento delle residue spettanze. I convenuti, costituitisi, contestavano l'avversa pretesa, eccependo, con esclusione della questione relativa alle spese legali, l'intervenuta transazione sulle ulteriori avverse pretese. In particolare contestavano che fosse dovuto il pagamento delle spese legali extraprocessuali, sostenendo che la fattispecie originaria della procedura per il risarcimento del danno prevista dall'art. 22 legge 990/69 aveva subito modificazioni con l'introduzione della disposizione di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57, che, spostando la decorrenza del termine dilatorio dei 60 giorni dalla richiesta generica di risarcimento a quello della comunicazione all'assicuratore del giorno, dell'ora e del luogo disponibili per l'ispezione del veicolo danneggiato, mirava a concedere all'assicuratore uno spatium deliberandi, per procedere al bonario ristoro del danno, al precipuo fine evitargli ulteriori costi, quali, appunto, derivanti dall'esercizio dell'azione giudiziaria per il risarcimento del danno. Il giudice adito, con sentenza n. 11596/02, depositata il 05.04.02, in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti a corrispondere all'attore la somma di euro 300,00 quale rimborso delle spese legali extragiudiziali con interessi legali dalla sentenza al soddisfo, ritenendo le altre pretese coperte dall'accordo transattivo; compensava tra le parti le spese del giudizio. Per la cassazione della decisione ricorre la XX esponendo due motivi, cui resiste con controricorso il XX. Entrambe le parti costituite hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione della legge processuale di cui al disposto dell'art. 22 legge 990/69 e degli artt. 90 e 91 Cod. proc. civ., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, si contesta la legittimità dell'avvenuta liquidazione delle spese sostenute dalla parte per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale e si sostiene che le indicate norme limitano la ripetibilità a carico della parte soccombente alle sole spese determinate dal processo: Dal tenore delle menzionate norme doveva discendere il principio della non risarcibilità automatica delle anzidette spese stragiudiziali, e ciò perché essendo l'intervento di un legale necessario per legge solo nella fase processuale, giusto quanto disposto dagli artt. 83 e segg. Cod. proc. civ., solo per tale fase il legislatore aveva individuato una giustificazione al rimborso della relativa spesa in favore della parte vittoriosa, essendo stata la stessa determinata da un obbligo di legge e non da una mera facoltà come quella del soggetto che scelga di rivolgersi ad un legale per una qualsiasi assistenza stragiudiziale. Tale principio trova anche esplicita conferma del comma 2 dell'art. 1227 Cod. civ. (come richiamato dal1'art. 2056 Cod. civ.) che, nel disciplinare in via generale il concorso causale del creditore nella determinazione del danno, testualmente dispone che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Per tutti i ricordati risvolti tale aspetto della vertenza, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato del tutto


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