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Isvap 2008-05-08 - Pdf - Stampa

Nuove soglie di partecipazione ad imprese da parte delle assicurazioni

Predisposto il Regolamento concernente le partecipazioni anche internazionali assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione - Nella foto l'Europa. Photo credits to svilen001
Fonte: Isvap

 

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    RELAZIONE DI PRESENTAZIONE PER LA PUBBLICA CONSULTAZIONE

    Lo schema di Regolamento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione dà attuazione degli articoli 80, comma 3, 190, comma 1 e 191, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (nel seguito “Codice”), che attribuiscono all’ISVAP il potere di dettare disposizioni in materia di assunzioni di partecipazioni da parte di imprese di assicurazione e di riassicurazione in altre società.


    Il Regolamento attua il dettato del Codice che innova in modo sostanziale la disciplina della partecipazioni rispetto alla normativa previgente. Le principali innovazioni sono di seguito elencate:

     

    •  superando il previgente divieto di cui all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n.20, il Codice ha introdotto la possibilità di acquisire con il patrimonio libero partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché le stesse esercitino attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Tale possibilità, nel caso di controllo, è stata assoggettata ad autorizzazione preventiva da parte dell’ISVAP;

    • il Codice prevede inoltre obblighi di comunicazione preventiva all’ISVAP dell’intenzione di un’impresa di assumere una partecipazione che risulti “consistente” rispetto al patrimonio netto o al totale degli investimenti della partecipante ovvero all’interessenza nella partecipata, demandando all’ISVAP l’individuazione della soglia di consistenza.

    ...

    L’articolo 3 delinea l’ambito di applicazione del Regolamento, individuando quali destinatari delle disposizioni le imprese di assicurazione e di riassicurazione nonché le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia e le imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa che assumono partecipazioni di controllo o consistenti, sia direttamente che indirettamente. L’estensione della disciplina a tali ultime società tiene conto della diversa natura delle stesse ed è finalizzata ad evitare asimmetrie di trattamento rispetto alle imprese di assicurazione.

    L’articolo 4 disciplina i principi generali cui le imprese destinatarie della disciplina si attengono nell'assunzione e nella detenzione di partecipazioni, con particolare riferimento alla necessità che la detenzione di tali partecipazioni non comporti pericolo per la stabilità dell’impresa partecipante, avuto riguardo sia alla natura ed all’andamento dell’attività dell’impresa partecipata sia alla dimensione dell’investimento in relazione all’impresa partecipante.

    ...

     

    L’articolo 7 qualifica consistenti le partecipazioni che, da sole o unitamente ad altre già detenute, risultino superiori al 5% del capitale sociale della società partecipata oppure al 5% del patrimonio netto dell’impresa partecipante. Si sottolinea che la consistenza, nel caso di partecipazioni detenute tramite società controllate, va rilevata tenendo conto dell’interessenza complessiva del partecipante indiretto. Vengono, inoltre, considerate in ogni caso consistenti le partecipazioni che realizzano un legame durevole con la società partecipata o che consentono di esercitare su di essa un’influenza notevole.


    L’articolo 8, nell’individuare le fattispecie da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell’ISVAP, prevede un’esenzione per le partecipazioni di controllo in società assicuratrici e riassicuratrici italiane per le quali si applicano le norme del Titolo VII, Capo I del Codice. L’autorizzazione sussiste anche per le operazioni che comportino l’assunzione di un impegno irrevocabile all’acquisto di partecipazioni (ad esempio, partecipazione ad asta, promozione di OPA o di OPS, superamento della soglia che comporta l’obbligo di OPA). In tale ipotesi, l’ISVAP si pronuncia entro un termine più breve rispetto a quello ordinario.

    ...

     

    Segue il testo del Regolamento concernente le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione attuativo delle disposizioni di cui al Titolo VII, capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

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    2008-05-08 Chi: Spataro Fonte: Isvap Link: http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F4794/Regolamen








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