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Continuiamo la pubblicazione di interventi in grado di gettare nuove e interessanti luci sul testo approvato

Stiamo studiando insieme a voi il testo normativo. Continuate a mandare i vostri contributi.
Oggi ci scrive da Cittadella (Padova) lo studio Zaniolo & Zaniolo. Grazie per la capacità di sintesi ed analisi del testo proposto. Fonte: Web

 

DDa una prima lettura del Testo Unico assicurativo, nella parte più discussa in questi giorni, sembra di capire che la speciale procedura di cui all'art. 149 del T.U. relativa all'indennizzo diretto della propria Compagnia NON potrà essere applicata quando il danneggiato è : 1) un pedone 2) un ciclista 3) proprietario, conducente o trasportato di veiclo immatricolato all'estero 4) proprietario di cosa immobile 5) proprietario di cose trasportate che non sia l'assicurato o il trasportato 6) proprietario, conducente o trasportato di veicolo coinvolto in incidente all'estero 7) conducente o trasportato con lesioni comportanti una I.P. superiore al 9% 8) proprietario, conducente o trasportato di veicolo per il quale il risarcimento debba chiedersi al Fondo di garanzia. Tale procedura, comunque, senza il Decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro 90 giorni dall'1.1.2006 (vedasi art. 150 del T.U.) non sarà operativa. Negli altri casi in cui debba aderirsi alla procedura di indennizzo diretto dove sta scritto che cambierà qualcosa sul riconoscimento dell'onorario a seguito di intervento del legale o altro professionista a tutela del danneggiato che, per suo tramite, intraprenderà la "Procedura di risarcimento diretto" di cui all'art. 149 del T.U.? Nulla vieta infatti che il legale o professionista possa continuare a rappresentare, come finora fatto, il suo assistito nella speciale procedura e nulla vieterà (?) che gli venga riconosciuto poi l'onorario come sino ad ora avvenuto (con qualche distinguo di talune rare Compagnie assicurative che non riconoscono neppure oggi tale voce di danno qualora la liquidazione avvenga nei 60 giorni concessi dalla 990/69). Si dirà che lo scopo della nuova legge è anche quello di eliminare questa prassi ma, nella legge stessa nulla è scritto in merito (se non l'obbligo di consegna della fattura all'Impresa da parte del professionista nelle liquidazioni diverse dal risarcimento diretto, ex art. 148 comma 11). Si dirà inoltre che l'art. 150 successivo annuncia un Decreto attuativo del Risarcimento diretto e, in particolare, ""i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori"" forse intendendosi, per "danni accessori" oltre al cosiddetto danno da fermo tecnico, danno da svalutazione ecc..., anche l'onorario versato al professionista che ha seguito la pratica! Vedremo! Intanto, la via indicata con la sentenza 11606 dello scorso 31 maggio 2005 afferma che deve essere riconosciuto l'onorario per la prestazione professionale anche se il risarcimento avviene entro i termini di legge (salvo, come detto, l'estromissione della rifusione dell'onorario, nella procedura di risarcimento diretto, con il Decreto sopra richiamato). E' stato poi precisato (all'art. 148 comma 4 del T.U.) che l'Impresa può chiedere agli organi di Polizia, intervenuti per i rilievi, le modalità dell'incidente e quant'altro, rispettando però i termini di formulazione o diniego dell'offerta (con buona pace della miriade di termini che il privato cittadino si sente propinare dai Carabinieri, Polizia e Vigili...). Vi è poi la novità del risarcimento del danno, da parte del Fondo di Garanzia ai terzi non trasportati, ai trasportati contro la loro volontà o a quelli inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo. Da tenere presente inoltre che vi sarà comunque l'obbligo di inviare la raccomandata a/r sia all'Impresa designata che alla CONSAP (art. 287 comma 1 del T.U.). Inoltre, salvo reintroduzione della norma in qualche decreto attuativo, NON vi sarà più l'obbligo di trasmettere fattura o ricevuta fiscale dei danni risarciti al veicolo o, in alternativa, il documento di rottamazione pena la restituzione della somma liquidata. Saluti. Zaniolo & Zaniolo Cittadella (Padova) , zanioloezaniolo@libero.it


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