LLe peggiori previsioni si stanno avverando (con buona pace di quelli che "il Codice non dice che non si pagano più gli onorari".... ci pensa il regolamento, infatti!)
Ecco l'art.9, e Vi segnalo in particolare il comma 3, della bozza al vaglio del Consiglio di Stato, che dovrebbe emettere il proprio parere, non vincolante, entro il 12 dicembre.
Art. 9
Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
1 L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la miglioire prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione
dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e lìeventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato A)
2) L'offerta di risarcimento del danno folmulata dall'impresa comprende anche il rimborso delle spese di consulenza medico legale sostenute dal danneggiato.
3) Ai fini dell'offerta di risarcimento del danno formulata dall'impresa, non sono considerati danni accessori le spese sostenute dal danneggiato per consulenza professionale diversa da quella medico legale.
Renato Savoia
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