Auto | 2008-06-06 - Pdf - Stampa |
Ebbrezza e circolazione stradale: le nuove norme |
Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008 - Nella foto una rosa caduta, photo credits to csontoslea Fonte: Parlamento
|

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche
c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei»;
2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;
d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ^ ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.»;
e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
...
4. All'articolo 222, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ^ ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la ^ sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».
Link: http://www.parlamento.it/leggi/decreti/08092d.htm
2008-06-06 Chi: Spataro Fonte: Parlamento
Argomenti: Auto Circolazione stradale Droghe Patente Civile |
Consentite le auto a guida autonoma in Italia ? Polizze Cyber Risk e il rischio guerra M and A in the Credit Management Industry Cassazione su terzo vittima e proprietario del veicolo Le polizze sui rischi legate alla cybersecurity White list contro i siti non autorizzati I dark patterns da evitare nello sviluppo di interfacce informatiche. Nomi di spicco nel mondo assicurativo alla nona edizione di ITALY INSURANCE FORUM Responsabilità per investimenti di pedone al buio