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L'OUA a Berlusconi

"l’avvocatura italiana non può che contrastare la prevista e da taluni auspicata negazione della liquidazione dell’intervento legale già in fase stragiudiziale, che costituisce invece opera di assistenza che, grazie all’apporto degli avvocati - la cui esperienza e qualificazione professionali sono garanzia di serietà ed onestà - lungi dal poter essere qualificato come inutile o peggio strumentale, è funzionale" Fonte: oua

 

IIl Presidente Prot. n. 18/06 Ill.mo Onorevole Dott. Silvio BERLUSCONI Presidente Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi – Piazza Colonna, 370 00187     ROMA   e per conoscenza   Ill.mo Onorevole Dott. Gianfranco FINI Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi – Piazza Colonna, 370 00187     ROMA   Ill.mo Onorevole Dott. Gianni LETTA Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi – Piazza Colonna , 370 00187    ROMA   Ill.mo Onorevole Dott. Paolo BONAIUTI Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi – Piazza Colonna , 370 00187    ROMA   Ill.mo Signore On. Dott. Claudio SCAJOLA Ministro delle Attività Produttive Via Molise n. 2 00187  ROMA Ill.mo Signore On. Roberto COTA Sottosegretario alle Attività Produttive Via Molise n. 2 00187  ROMA      Illustre Presidente,                                        faccio seguito con la presente alla mia precedente comunicazione, di pari oggetto, inviata in data 27 luglio scorso, avendo appreso dei contenuti del parere, emanato dal Consiglio di Stato al termine della seduta del 19 dicembre scorso, in merito al regolamento di attuazione dell’art. 150 (risarcimento diretto) del Codice delle Assicurazioni in vigore dal 1 gennaio del corrente anno, richiesto dal Ministero delle Attività Produttive, nella responsabilità dell’On. Claudio Scaiola, in esito ai lavori della Commissione seguita direttamente dal Sottosegretario On. Roberto COTA. Naturalmente intendo riferirmi in particolare alla parte di detta normativa che attraverso la previsione dell’indennizzo diretto da parte della compagnia assicuratrice del danneggiato, salva la rivalsa di questa avverso la compagnia del danneggiante, tende ad escludere la ripetibilità delle spese di assistenza legale stragiudiziale.                   Come già ebbi modo di evidenziare alla Sua attenzione, a contrario delle iniziative in questione, ed a tutela degli interessi dei cittadini danneggiati ed a salvaguardia della pienezza del loro diritto di difesa, l’avvocatura italiana non può che contrastare la prevista e da taluni auspicata negazione della liquidazione dell’intervento legale già in fase stragiudiziale, che costituisce invece opera di assistenza che, grazie all’apporto degli avvocati - la cui esperienza e qualificazione professionali sono garanzia di serietà ed onestà - lungi dal poter essere qualificato come inutile o peggio strumentale, è funzionale da un lato al conseguimento della soddisfazione piena e puntuale dei diritti delle parti lese e dall’altro anche alla legittima aspettativa delle imprese assicuratrici di non vedere dilatato il proprio obbligo risarcitorio oltre i limiti del danno corrispettivo.                    Tutto ciò è in linea con i principi cui l’Avvocatura si richiama, appare anche una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, e precisamente la sentenza emessa dalla Sezione terza civile –sentenza 28 aprile-31 maggio 2005, n. 11606, che stabilisce, con ineccepibile motivazione, che il cittadino-danneggiato è portatore del diritto, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un professionista per ottenere il risarcimento del danno dubito e che l'onorario di quest'ultimo è comunque dovuto dall'assicuratore. Laddove la contrastata normativa venisse approvata ed introdotta nell’ordinamento, si produrrebbe una ingiustificata e grave lesione dei diritti delle Vittime della Strada, a vantaggio dei già non modesti profitti delle compagnie e nella illusoria prospettiva di improbabili riduzioni tariffarie, la cui assoluta genericità ed indeterminatezza è oggi stata censurata anche dalla Corte dei Conti.         Sono certa che non potrà che convenire sul fatto che è del tutto inaccettabile che ancora una volta a pagare siano i cittadini, indotti dalla apparente efficienza del risarcimento diretto, ad accettare senza alcuna discussione le somme, ancorché insufficienti, che verranno loro offerte. Se da un lato è per noi motivo di soddis


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