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Indennizzo diretto: testo del Parere del consiglio di Stato

Oggetto: Ministero delle attività produttive. Schema di d.P.R. recante attuazione dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente la disciplina del sistema di risarcimento diretto. Fonte: avv. Savoia

 

IInviato da: avv. Renato Savoia Corso Castelvecchio 27, 37121 - Verona Tel: 045/8030466 Fax: 045/597561 Account Skype: avvocatorenatosavoia

CONSIGLIO DI STATO Sezione consultiva per gli Atti normativi Adunanza del 19 dicembre 2005 N. della Sezione: 5074//2005.

Oggetto: Ministero delle attività produttive. Schema di d.P.R. recante attuazione dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente la disciplina del sistema di risarcimento diretto.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa dal Ministero procedente, Direzione generale per il commercio, le assicurazioni ed i servizi, trasmessa

con nota n. 014776-17-9-3, in data 30 novembre 2005, e la documentazione allegata;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo De Ioanna;

PREMESSO

L’art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto) del “Codice delle assicurazioni” (d.lgs 7.9.2005, n. 205), stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono disciplinati gli elementi costitutivi della disciplina del sistema di risarcimento diretto che si applica solo nelle ipotesi di danno al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente; secondo la definizione che di tale lesione “lieve” fornisce l’art. 139 del Codice; tali elementi costitutivi sono rappresentati da: i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti, anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti per il risarcimento del danno; - le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; - i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; - i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

La vigilanza sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese, è intestata all’ISVAP, secondo la tecnica utilizzata nel Codice delle assicurazioni.

2. Al riguardo va osservato che le disposizioni recanti la procedura di risarcimento diretto (art. 149) e la relativa disciplina (art. 150), risultano inserite nel “Codice delle assicurazioni” sulla base degli elementi e delle indicazioni contenuti nel parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari: non erano presenti nello schema di decreto legislativo sul quale questa Sezione ha previamente espresso il suo parere (Adunanza del 14 febbraio 2005). Tale circostanza pone oggettivamente l’esigenza di un esame puntuale della coerenza delle disposizioni recate da tali nuovi articoli con i criteri direttivi della legge di delega n. 229 del 2003; in particolare, l’art. 4, comma 1, lett. b), tra i principi e criteri direttivi della delega, pone “la tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri”;.

3. Lo schema di d.P.R. in esame, emanato entro i termini previsti dal citato art. 150, provvede a dare attuazione alla cornice normativa secondaria entro cui dovranno operare le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano le modalità con cui il danneggiato deve presentare la richiesta di risarcimento; gli artt. 8, 9 e 10 disciplinano le modalità con cui l’impresa deve corrispondere (positivamente o negativamente) alla richiesta del danneggiato; l’art. 11 chiarisce quali sono i sinistri che non possono es


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