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Antitrust: Rc auto: decreto su risarcimento diretto non leda concorrenza (parere)

"...l'Autorità ha auspicato e poi salutato con favore l'introduzione di una procedura di indennizzo diretto nel mercato dell'assicurazione RCAuto, in quanto stimolo adeguato verso un assetto maggiormente concorrenziale di tale importante mercato assicurativo" Fonte: Agcm

 

PPUBBLICAZIONE bollettino n. 4/2006 SEGNALAZIONE/PARERE mercato (6603) Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (J) INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA destinatari Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro delle Attività Produttive Testo Segnalazione/Parere 1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nell'esercizio dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, intende formulare alcune osservazioni in merito allo schema di Decreto del Presidente della Repubblica relativo alla "Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n, 209". 2. Come emerge dalle segnalazioni sul Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni1 [Cfr. AS301 e AS309, "Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle assicurazioni private", in Boll. nn. 22/2005 e 28/2005.], l'Autorità ha auspicato e poi salutato con favore l'introduzione di una procedura di indennizzo diretto nel mercato dell'assicurazione RCAuto, in quanto stimolo adeguato verso un assetto maggiormente concorrenziale di tale importante mercato assicurativo. Infatti, un sistema di indennizzo diretto permette l'instaurazione di un rapporto diretto tra l'impresa di assicurazione ed il proprio cliente con l'auspicabile conseguente riduzione delle spese legali e di condotte opportunistiche; ciò crea le condizioni per un più ampio confronto competitivo tra gli operatori del settore che dovrebbe consentire un contenimento dei costi dei risarcimenti, con effetti positivi sulla riduzione dei premi di polizza a beneficio dei consumatori. L'Autorità ritiene che l'applicazione integrale di un sistema di indennizzo diretto fondato su regole semplici incentrate sui principi di efficienza e concorrenza delle condotte, possa stimolare un più ampio grado di concorrenza fra le imprese assicurative e soprattutto la riduzione del costo delle polizze. A questo proposito, l'Autorità, nella segnalazione inviata il 28 luglio 2005 ha espresso le proprie perplessità circa un intervento regolatorio di portata eccessivamente ampia, idoneo ad ostacolare l'individuazione del miglior assetto di mercato, nel rispetto dei principi di efficienza, concorrenza e proporzionalità più volte richiamati. 3. In quest'ottica, suscita forti perplessità l'attuale formulazione dell'articolo 13 dello schema di decreto laddove interviene a disciplinare l'organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto. L'articolo in questione infatti prevede la costituzione di uno o più consorzi fra le imprese, cui spetta "l'organizzazione e gestione del sistema del risarcimento diretto", anche con riferimento alla definizione di "regole di cooperazione tecnica" per il funzionamento del sistema, nonché all'individuazione di "parametri tecnici ed economici" per la regolazione dei rapporti economici. 4. In primo luogo, l'Autorità ritiene che, per dar seguito a quanto indicato nell'articolo 150 del Codice, il decreto del Ministero delle Attività Produttive non esiga l'individuazione di un artificioso strumento giuridico per la gestione del sistema del risarcimento diretto, quale un consorzio costituito dalle imprese di assicurazione, considerando che la regolazione e gestione del sistema di risarcimento diretto possono ben realizzarsi con una mera convenzione che fissi i criteri necessari al funzionamento del sistema. Diversamente, la previsione di un'organizzazione stabile ed articolata, quale quella del consorzio, ove normalmente le imprese esprimono anche loro rappresentanti nei vari organi gestionali, individua una sede nella quale è facile condividere ed assumere decisioni comuni, le quali possono orientare e finanche vincolare le imprese consorziate su aspetti non strettamente necessari al funzionamento del risarcimento diretto. Non a caso, consequenzialmente alla scelta del


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