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Sinistri, incompetenza territoriale, litisconsorzio necessario, incostituzionalità cpc 38 e 102

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Fonte: Corte Costituzionale

 

CCorte Costituzionale, sentenza N. 41 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Annibale MARINI Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Ugo DE SIERVO “ - Romano VACCARELLA “ - Paolo MADDALENA “ - Alfio FINOCCHIARO “ - Alfonso QUARANTA “ - Franco GALLO “ - Luigi MAZZELLA “ - Gaetano SILVESTRI “ - Sabino CASSESE “ - Maria Rita SAULLE “ - Giuseppe TESAURO “ ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 102 del medesimo codice, promosso con ordinanza del 31 maggio 2004 dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento civile vertente tra Mario Vxx ed altri, e Muy Raffaele di Muy Antonio e Gerardo Czz D'Oro s.n.c. ed altri, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella. Ritenuto in fatto 1.– Nel corso di un giudizio civile il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, con ordinanza del 31 maggio 2004, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 38 del codice di procedura civile, anche in combinato disposto con l'art. 102 del medesimo codice, nella parte in cui, «in ipotesi di litisconsorzio passivo necessario, non consente di accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti». 1.1.– In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che tali Mario Vxx, Monica Vxx e Massimiliano Vxx hanno convenuto in giudizio Antonio Scy, la società Muy Raffaele di Muy Antonio e Gerardo Czz D'Oro s.n.c., Adelina grw, Alfonso grw, la Sara Assicurazioni s.p.a. e la Milano Assicurazioni s.p.a., per sentir dichiarare i primi quattro (Antonio Scy quale conducente e la Muy Raffaele di Muy Antonio e Gerardo Czz D'Oro s.n.c. quale proprietaria di un autoveicolo, Adelina grw quale conducente e Alfonso grw quale proprietario di un altro autoveicolo) responsabili in solido di un incidente stradale occorso nel territorio del Comune di Battipaglia e condannare gli stessi, nonché le rispettive compagnie assicuratrici (Sara Assicurazioni s.p.a. per il veicolo di proprietà della Muy Raffaele di Muy Antonio e Gerardo Czz D'Oro s.n.c. e Milano Assicurazioni s.p.a. per il veicolo di proprietà di Alfonso grw), al risarcimento dei danni in favore degli attori; che i convenuti Muy Raffaele di Muy Antonio e Gerardo Czz D'Oro s.n.c., Adelina grw, Alfonso grw e Milano Assicurazioni s.p.a., ritualmente costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale; che la Sara Assicurazioni s.p.a., anch'essa ritualmente costituitasi, ha dichiarato di non aderire all'eccezione; che Antonio Scy è rimasto contumace. 1.2.– In punto di diritto, il giudice rimettente rileva, preliminarmente, che nella controversia al suo esame si realizza un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra i convenuti Antonio Scy, Muy Raffaele di Muy Antonio e Gerardo Czz D'Oro s.n.c., Adelina grw e Alfonso grw, in quanto obbligati in solido al risarcimento per illecito extracontrattuale, quali responsabili del sinistro (secondo la prospettazione degli attori), e, contemporaneamente, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la Muy Raffaele di Muy Antonio e Gerardo Czz D'Oro s.n.c. e la propria assicuratrice per la responsabilità civile Sara Assicurazioni s.p.a., da un lato, tra Alfonso grw e la propria assicuratrice per la responsabilità civile Milano Assicurazioni s.p.a., dall'altro, in virtù del disposto dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti). Rileva, inoltre, che l'eccezione di incompetenza per territorio è stata tempe


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