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Legge - Pdf - Stampa

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

Atto Senato n. 3337 XIV legislatura
9 Febbraio 2006: approvato definitivamente, non ancora pubblicato

Nelle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali relative al rito del lavoro Fonte: Senato.it

 

AArt. 1. (Modifiche all’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) Art. 2. (Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime) Art. 3. (Disposizioni processuali) Art. 4. (Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio) Art. 5. (Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali) Art. 6. (Obblighi del condannato) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2005, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati CARBONI (521); MISURACA e AMATO (866); LUCIDI (1857); FOTI e BUTTI (4125) (V. Stampati Camera nn. 521, 866, 1857 e 4125) Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 marzo 2005 Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali ———– DISEGNO DI LEGGE Art. 1.(Modifiche all’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. Il comma 2 dell’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti: «2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale». Art. 2.(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime) 1. Il secondo comma dell’articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni». 2. Il terzo comma dell’articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni». Art. 3.(Disposizioni processuali) 1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile. Art. 4.(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio) 1. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 406 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta». 2. All’articolo 416 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari». 3. Dopo il comma 3 dell’articolo 429 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni». 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve


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