IIL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare,
l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di
informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi
assicurativi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per
il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento
rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2001, n. 158;
Visto l'art. 2, comma 2 dello stesso decreto ministeriale, che
prevede l'emanazione di direttive relative alle modalità di
presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la
scelta degli stessi nonchè ai criteri di erogazione del contributo;
Viste la deliberazione del CNCU n. 12/05 adottata nella seduta del
26 luglio 2005, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto
previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale
24 maggio 2001, n. 274, di destinare la somma di euro 200.000,00 al
cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del
cofinanziamento ammissibile nonchè di fissare in euro 25.000,00 il
limite massimo del contributo erogabile;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n 206, recante il
codice del consumo, ed, in particolare, l'art. 136, comma 2, che
stabilisce che il CNCU «si avvale, per le proprie iniziative, della
struttura e del personale del Ministero delle attività produttive»;
Emana
la seguente direttiva:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) legge: legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati;
b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria. del commercio
e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il
cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento
rivolti agli utenti di servizi assicurativi;
c) CNCU: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di
cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante «codice del consumo»;
d) Associazione: Associazione di tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti, così come definita all'art. 3, lettera
b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
e) Programmi: programmi di informazione e di orientamento
promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti
agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione di veicoli a motore;
f) Direzione generale: Direzione generale per l'armonizzazione
del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attivita'
produttive.
Art. 2.
Modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento
1. La richiesta di cofinanziamento al CNCU deve essere sottoscritta
dal rappresentante legale dell'Associazione e deve pervenire in busta
chiusa al seguente indirizzo:
Ministero delle attività produttive - Direzione generale per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C3
- Politiche nazionali e diritti dei consumatori - via Molise, 2 -
00187 Roma.
2. I plichi contenenti le richieste devono pervenire entro il
trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente direttiva. Per le domande inviate a
mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione.
3. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le
Associazioni intendono realizzare devono contenere una descrizione
generale dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:
a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale
delle fasi di realizzazione;
b) risultati migliorativi attesi e