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Legge - Pdf - Stampa

Soldi alle associazioni dei consumatori per l'attività di informazione sulle assicurazioni

Gazzetta Ufficiale N. 17 del 21 Gennaio 2006
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIRETTIVA 4 novembre 2005
Cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2005. Fonte: G.U.

 

IIL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2001, n. 158; Visto l'art. 2, comma 2 dello stesso decreto ministeriale, che prevede l'emanazione di direttive relative alle modalità di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonchè ai criteri di erogazione del contributo; Viste la deliberazione del CNCU n. 12/05 adottata nella seduta del 26 luglio 2005, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 274, di destinare la somma di euro 200.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile nonchè di fissare in euro 25.000,00 il limite massimo del contributo erogabile; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n 206, recante il codice del consumo, ed, in particolare, l'art. 136, comma 2, che stabilisce che il CNCU «si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive»; Emana la seguente direttiva: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva si intende per: a) legge: legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati; b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria. del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi; c) CNCU: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «codice del consumo»; d) Associazione: Associazione di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come definita all'art. 3, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; e) Programmi: programmi di informazione e di orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore; f) Direzione generale: Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attivita' produttive. Art. 2. Modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento 1. La richiesta di cofinanziamento al CNCU deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione e deve pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori - via Molise, 2 - 00187 Roma. 2. I plichi contenenti le richieste devono pervenire entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione. 3. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le Associazioni intendono realizzare devono contenere una descrizione generale dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi: a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione; b) risultati migliorativi attesi e


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