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Cassazione Civile, sentenza n. 13918 del 28 giugno 2005

Polizza sanitaria - stipulare la polizza tacendo di una grave malattia - reticenza dell’assicurato stipulante circa le condizioni di salute - perdita dell'indennizzo (Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 16 maggio-28 giugno 2005, n. 13918) Fonte: www.foroeuropeo.it

 

CCassazione – Sezione terza civile – sentenza 16 maggio-28 giugno 2005, n. 13918

Fatto e svolgimento del processo

Daniela e Francesco Axxxxx hanno preteso (e pretendono) dalla società Assítalia, con la quale Francesco Axxxxx ha stipulato una polizza sanitaria, per se e per i componenti della famiglia, l’indennizzo per le spese di un intervento chirurgico al quale Daniela Axxxxx, figlia di Francesco, è stata sottoposta.

La società Assitalìa ha negato il diritto al pagamento dell’indennizzo sostenendo che l’Axxxxx ha stipulato la polizza tacendo la grave malattia di cui era affetta la figlia Daniela e gli accertamenti strumentali già eseguiti sulla predetta beneficiaria del1’assicurazione alla data di sottoscrizione della polizza.

Il tribunale pur riconoscendo che le circostanze dì fatto taciute dallo stipulante non erano tali da giustificare l’annullamento della polizza ed il rifiuto, quindi di pagamento dell’indennizzo , ha respinto la domanda per carenza di prova delle spese che gli Axxxxx hanno dedotto di avere sostenuto per l’intervento.

La sentenza, impugnata sia dagli Axxxxx sia, con appello incidentale, dalla società Assitalia, è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di appello di Roma la quale, accertato l’errore in cui è incorso il Tribunale nel considerare carente la prova delle spese dell’ intervento chirurgico, che, invece, risulta provato documentalmente, ha, tuttavia, ritenuto, accogliendo l’appello incidentale, che la domanda debba essere comunque respinta dato il fondamento della eccezione della società Assítalia che fa leva sull’asserita reticenza dell’assicurato stipulante circa le condizioni di salute e le patologie della figlia Daniela che proprio qualche mese prima (aprile 1992) della sottoscrizione della polizza (dicembre 1992) aveva eseguito un esame impedenzometrico dal quale era risultata una polarità invertita di per se indicativa di una patologia, trattandosi di “segnale di interesse neurologico” della possibile presenza di un meringioma, tanto da indurre la paziente ad eseguire ulteriori esami nel successivo mese di maggio.

Questa sentenza è stata impugnata dagli Axxx con ricorso per cassazione.

La società Assitalia resiste con controricorso eccependo, anzitutto, la nullità assoluta della notifica del ricorso perchè eseguita nella sede della società piuttosto che presso il difensore, e la conseguente inammissibilità dell’impugnazione, dato che la predetta nullità può considerarsi sanata per la costituzione dell’intimata, solo con effetti ex nunc e, perciò, dopo la scadenza del termine di impugnazione.

E’ stata depositata memoria nell’interesse degli Axxx.

l. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, opposta dalla controricorrente sulla base di asserita nullità della relativa notificazione è del tutto priva di fondamento. E’ vero che la notificazione del ricorso degli Axxx è nulla perchè eseguita nella sede della società Assitalia piuttosto che presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata nel domicilio eletto per il giudizio, così come, in forza della disposizione dell’articolo 330 Cpc, sarebbe stato necessario nel caso in esame, in cui la notificazione, avuto riguardo al periodo di sospensione feriale dei termini processuali, risulta eseguita prima della scadenza del termine lungo di impugnazione e deve, perciò, considerarsi compiuta entro l’anno dalla data di pubblicazione della sentenza. (sentenza 6023/01).

Ma i vizi attinenti al luogo di notificazione ed alla persona presso la quale l’impugnazione deve essere notificata (a norma dell’articolo 330 Cpc) non importano inesistenza della notificazione ma solo nullità i sanabile ex tunc, a norma dell’articolo 156 commi primo e terzo Cpc, attraverso la costituzione in giudizio della parte ovvero, ove la parte non si sia costituita, attraverso la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’articolo 291 Cpc.

La costituzione in giudizio della società Assitalia ha dunque sanato il predetto vizio con effetto retroattivo alla data della notificazione irregolarmente eseguita. 2. C


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Chi: Spataro Fonte: www.foroeuropeo.it Link: http://www.foroeuropeo.it/sen/cas/05/13918.htm








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