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Trasportato e risarcimento del danno a ... dentiera

Un interessante caso.

Fonte: Gruppi

 

TTrasportato, a seguito di incidente gli si rompe la dentiera.

La domanda viene posta su un newsgroup.

Unanimi i liquidatori negano di dover liquidare.

Altri aggiungono una documentazione più che completa: "Vedi, per poter ipotizzare , molto alla lontana, di ottenere un parzialissimo risarcimento di un danno del genere, occorre che sia stato precisamente definito dal verbale di pronto soccorso immediatamente successivo al sinistro, che i danni fisici subiti siano compatibili con i segni ricavabili dal veicolo e che esistano tutta una serie di danni paralleli e correlati sul resto della faccia e del corpo, rilevati, certificati e documentati da un medico legale odontoiatra....In mancanza di ciò mai nessuno si porrà dubbi: chiuderà la pratica come non risarcibile... "

Altro, alla stessa fonte:

"La protesi dentaria è considerata parte dell'organismo del nostro interlocutore, quindi paragonabile a danno fisico oppure no? Nel primo caso la compagnia pagherà il danno, che non sarà certamente di 35 milioni ma enormemente meno. Nel seconfo caso la compagnia non pagherà un bel nulla. Legge 990 e successive modificazioni docet. "

Altri: "Infatti potrebbe rientrare nella categoria " oggetti trasportati di terzi", per la quale non è prevista alcuna copertura."

E infine: "Il pronto soccorso ha valore legale se avvenuto entro poche ore dall'incidente, 24 ore sono il periodo massimo consentito legalmente per descrivere " conseguenze" di un incidente, non il danno causato da, nessuno prenderebbe in considerazione un verbale del genere redatto un pò di giorni dopo il sinistro...E non penso che esista un medico tanto incosciente da redigerlo... "

Interessante l'approccio pratico seguito.

Dal codice delle assicurazioni: "CAPO III RISARCIMENTO DEL DANNO Art. 137 (Danno patrimoniale) Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) Art. 141 (Risarcimento del terzo trasportato) Art. 142 (Diritto di surroga dell'assicuratore sociale) "


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