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Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.

LEGGE 21 febbraio 2006, n.102
GU n. 64 del 17-3-2006 Fonte: Conoscenze

 

TTESTO Art. 1 (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) Art. 2 (Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime) Art. 3 (Disposizioni processuali) Art. 4 (Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio) Art. 5 (Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali) Testo Indice - Precedente - Successivo - Note ad art. 1 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti: "2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale". Indice - Precedente - Successivo - Note ad art. 2 Art. 2. (Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime) 1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente: "Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni". 2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente: "Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni". Indice - Precedente - Successivo - Note ad art. 3 Art. 3. (Disposizioni processuali) 1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile. Indice - Precedente - Successivo - Note ad art. 4 Art. 4. (Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio) 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta". 2. All'articolo 416 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari". 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni". 4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. 1-ter. Qualora si proceda per talun


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