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Sinistri con morte e gravi lesioni: provvisionale |
Da: LEGGE 21 febbraio 2006, n.102 Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali in GU n. 64 del 17-3-2006 Fonte: Conoscenze
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AArt. 5.
(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)
1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a
carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza".