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Cassazione a Sezioni Unite 10311 del 2006 sul valore del Cid

Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 13 ottobre 2005-5 maggio 2006, n. 10311
"Ora se si considera che, come da costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, il modulo CID quando è
sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris
tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, e come tale superabile con prova contraria e che tale prova può
emergere non soltanto da un’altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d’ufficio, ne consegue che la sentenza impugnata si sottrae alle censure in diritto svolte dal ricorrente, perché, nonostante le richiamate contrarie affermazioni, essa
ha finito per applicare di fatto correttamente la norma che si assume violata. Fonte: Cassazione

 

PPresidente Carbone – Relatore Lo Piano Pm Maccarone – conforme – Ricorrente Cocco Svolgimento del processo C. S.e convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Alghero, S. S. e la Spa L. I., assicuratrice per la responsabilità civile dell’auto di quest’ultimo, e ne chiese la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale, la cui responsabilità era da attribuire al S., come dallo stesso riconosciuto con la sottoscrizione del modulo di constatazione del sinistro (c.d. CID). Si costituì in giudizio la compagnia di assicurazione, che chiese il rigetto della domanda, deducendo la inattendibilità di quanto risultante dal CID. Sanna Sebastiano rimase contumace. Il Giudice di pace, ritenuto il concorso di colpa del Sanna, nella misura del 20%, e del Cocco, nella misura dell’80%, condannò il S. e la compagnia di assicurazione, in solido, a pagare al Cocco il 20% dei danni da questi subiti, condannandolo a pagare alla compagnia assicuratrice l’80% delle spese. La sentenza fu appellata, in via principale, dal C., che chiese affermarsi l’esclusiva responsabilità del S., con la conseguente condanna dello stesso e della compagnia di assicurazione all’integrale risarcimento dei danni, e, in via incidentale, dalla compagnia di assicurazioni, che chiese l’integrale rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. S. S. rimase contumace anche nel giudizio d’appello. Il Tribunale di Sassari, in accoglimento dell’appello incidentale, respinse la domanda proposta dal C. nei confronti del S. e della compagnia di assicurazione, sulla base delle seguenti considerazioni: La tesi del C. (secondo cui l’incidente si sarebbe verificato perché l’autoveicolo del S., che egli stava sorpassando, in un tratto di strada rettilineo, aveva, a sua volta, iniziato una manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, intersecando cosi la traiettoria. della propria auto e determinandone l’uscita di strada) non era provata, cosi come non era provato il nesso di causalità tra i danni lamentati dal C. ed il sinistro; la ricostruzione del sinistro, contenuta nel modulo CID, non poteva costituire prova nei confronti della compagnia assicuratrice, perché il detto modulo non risultava essere stato ad essa tempestivamente trasmesso e perché non risultava essersi verificato uno «scontro tra veicoli», requisito richiesto dall’articolo 5 del Dl 857/76;  gli elementi risultanti dal modulo CID  al quale poteva essere attribuita soltanto il valore di prova atipica  apparivano in insanabile contrasto con la documentazione fotografica acquisita agli atti, con le osservazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio e con la circostanza che sull’auto del S. non erano state riscontrate tracce di collisione; del tutto da condividere erano, quindi, le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio, secondo cui i danni riscontrati sull’autoveicolo del C. non erano compatibili con la dinamica del sinistro descritta dalle parti, cosicché, se l’incidente si era effettivamente verificato, non si era svolto, comunque, con le modalità indicate; pertanto, non era da ritenere sussistente la prova del fatto e del nesso di causalità con i danni dei quali il C. aveva chiesto il risarcimento. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso C. S.. La Spa L. I. e S. S. non hanno svolto attività difensiva. La causa, dapprima assegnata alla terza sezione civile, è stata rimessa alle Su essendosi ravvisata una questione di massima di rilevante importanza in relazione ai motivi addotti a sostegno del ricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso si denuncia: Violazione degli articoli 112, 339, 342 Cpc in relazione all’articolo 360 n. 3 Cpc. Si deduce che la sentenza di primo grado, che aveva pronunciato la condanna in solido del S. e della Spa L. A., era stata impugnata solo da quest’ultima, che aveva chiesto la reiezione della domanda contro di lei proposta dal C.; nessuna impugnazione era stata invece proposta da Sanna Sebastiano, con la conseguenza che il


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Chi: Spataro Fonte: Cassazione








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