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Legge - Pdf - Stampa

Regolamento approvato ma senza allegato

Mai ? allegato così importante viene tenuto nascosto

 

SSCHEMA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DIRETTO DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 150 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 Articolo 1 Definizioni 1. Al fini del presente regolamento si intende per: a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) «Isvap»: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; c) «Impresa»: la società autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli; d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili; e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro; f) «lesioni»: le lesioni di lieve entità definite all’articolo 139 del codice. 2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell’articolo 1 del codice. Articolo 2 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento. diretto, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell’articolo 150 del codice. Art. 3 Ambito di applicazione 1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. 2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall’articolo 141 del codice. Art. 4 Veicoli immatricolati all’estero 1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono: a) veicoli immatricolati in Italia; b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto al sensi degli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto. Art. 5 Modalità della richiesta di risarcimento 1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 1


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