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Pubblicati in gazzetta ufficiale i i criteri per determinare la responsabilità nell'indennizzo diretto ! **

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n.254
Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (GU n. 199 del 28-8-2006) Fonte: Gu

 

ttesto in vigore dal: 1-1-2007

Al link il famosissimo (per essere stato nascosto fino ad oggi) allegato A con dei criteri assai discutibili per varie ragioni: lasceremo ai nostri lettori il piacere di scatenarsi. Ce n'è veramente molto da lamentarsi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005 e del 27 febbraio 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) «Isvap»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; c) «impresa»: la società autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli; d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili; e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro; f) «lesioni»: le lesioni di lieve entità definite all'articolo 139 del codice. 2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell'articolo 1 del codice.

Art. 2. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice.

Art. 3. Ambito di applicazione

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. 2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice.

rt. 4. Veicoli immatricolati all'estero

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono: a) veicoli immatricolati in Italia; b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l'assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.

Art. 5. Modalità della richiesta di risarcimento

1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 2. La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento. 3. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in


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Chi: Spataro Fonte: Gu Link: http://www.gazzettaufficiale.it/guri/cgi-bin/db2ww








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