Indennizzo diretto | 2008-07-24 - Pdf - Stampa |
Unipol e consumatori firmano per un tavolo di conciliazione sui sinistri |
Un ulteriore strumento di equa valutazione e risoluzione non giudiziale delle eventuali controversie tra Compagnie assicuratrici e danneggiati. Fonte: Unipol - consumatori
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Art.1: Operatività e condizioni di utilizzo della procedura di conciliazione
Oggetto della procedura di conciliazione sono le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA,
la cui richiesta di indennizzo rientri nei parametri di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto
come disciplinata dagli artt. 149 e 150 del Cod. Ass. nonché del DPR 18 Luglio 2006 n° 254. La procedura di
conciliazione si applica inoltre ai sinistri RCA, diversi da quelli di cui all’art 149 Cod. Ass., a condizione che la
richiesta di risarcimento non sia superiore, nel suo complesso, ad Euro 50.000.
Può accedere alla procedura di conciliazione il consumatore:
- − che non si ritenga soddisfatto dell’offerta ricevuta ed intenda quindi avvalersi della presente procedura, tramite un’Associazione di consumatori, al fine di prevenire l’insorgenza di una lite
- − che abbia già presentato reclamo direttamente o tramite un’Associazione dei consumatori
- − aderente alla procedura presso qualsiasi struttura delle Imprese assicurative facenti parte del Gruppo Unipol (Agenzie, Uffici liquidazione danni, Direzione dell’Impresa, Call Center ecc.) e ne abbia ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente oppure non abbia ottenuto alcuna risposta.
- − che, in relazione all’oggetto della conciliazione, non si sia già rivolto alla magistratura e non
- − incarichi altri soggetti a rappresentarlo verso le Imprese del Gruppo Unipol in merito all’oggetto della
- − conciliazione.
- − che, avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo per la controversia oggetto della conciliazione, abbia revocato tale incarico in data anteriore a quella in cui conferisce mandato ad una delle Associazioni aderenti al presente accordo
- − che, avendo già instaurato un giudizio avente ad oggetto la controversia di cui sopra, abbia formalmente abbandonato il medesimo nei tempi e modi previsti dalla legge processuale ed anteriormente al conferimento del mandato all’Associazione aderente. In siffatta ipotesi, l’abbandono del giudizio sarà preceduto da una richiesta di rinvio delle parti, per pendenza di trattative stragiudiziali, alla prima udienza utile.
In questi ultimi due casi, UGF si impegna a riconoscere, in caso di esito positivo della procedura di
conciliazione, le spese documentabili sostenute dal consumatore in ordine alla revoca di precedenti mandati
ovvero di abbandono del giudizio.
Per accedere alla procedura di conciliazione il consumatore si rivolge ad una delle associazioni dei
consumatori aderenti alla procedura, a cui indirizza la richiesta di conciliazione comprensiva di mandato a
transigere utilizzando il modulo di cui all’art. 6.
Le Imprese del Gruppo Unipol si impegnano a dare il massimo risalto all’esistenza del presente accordo e
a favorire il contatto tra i propri clienti/consumatori e le Associazioni aderenti al fine di prevenire l’insorgenza
di controversie di qualunque genere.
Art. 2: Istruzione della richiesta di conciliazione
L’Associazione dei consumatori, ricevuto il “modulo di richiesta di conciliazione”:
- − verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità di cui all’art.1;
- − analizza il caso valutando la documentazione presentata dal consumatore, ed in particolare la risposta dell’Impresa al reclamo;
- − verifica se esistono i presupposti per dare seguito alla richiesta di conciliazione ed in particolare se sullo stesso caso sia già intervenuto un tentativo di conciliazione o sia stata interessata altra associazione.
L’associazione richiede in qualsiasi momento informazioni e ragguagli sul caso in esame presso l’apposita
struttura dell’Impresa, ovvero al consumatore.
Art.3 : Commissione di conciliazione
La commissione di conciliazione è formata da un rappresentante dell’Impresa di assicurazione e da un
rappresentante dell’Associazione dei consumatori che ha ricevuto la domanda di conciliazione.
UGF provvederà all’assistenza tecnica ed organizzativa necessaria al funzionamento della commissione.
UGF garantirà inoltre il coinvolgimento di un proprio rappresentante con conoscenza della lingua tedesca
nella trattazione delle pratiche che coinvolgano consumatori dell’Alto Adige di madre-lingua tedesca.
Art.4 : La procedura di conciliazione
La procedura di conciliazione si intende instaurata nella data in cui all’Impresa perviene la domanda di
conciliazione, redatta in conformità di quanto disposto dell’art. 6, ad essa inviata dall’Associazione dei
consumatori che l’ ha ricevuta ed ha svolto le attività di cui all’art. 2.
Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione di conciliazione
hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell’Impresa e pertinenti al
tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione.
La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 20 giorni dalla
data di ricezione della domanda da parte di UGF o di una Impresa del Gruppo . A tal fine la commissione si
riunisce anche a distanza.
Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, ciascuno sulla base
di un mandato a comporre la controversia, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella
controversia e la posizione dell’Impresa.
Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il sistema di
contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell’inizio delle
riunioni.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione, da
parte dei componenti la commissione, di un verbale di conciliazione avente l’efficacia di un accordo
transattivi.
Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio
assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza preventivo accordo.
Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il
contenuto dell’eventuale verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale.
Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo
a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all’art. 7. L’Associazione dei
consumatori dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato
accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione.
Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso
della procedura devono considerarsi riservate.
Art.5 : Costo del tentativo di conciliazione
Il ricorso a tale procedura non comporta alcun costo per il consumatore.
Per adire la procedura di conciliazione il consumatore potrà effettuare iscrizione ad una delle Associazioni
aderenti all’accordo.
Art.6 : Il contenuto del modulo di richiesta di conciliazione
Io sottoscritto,
(nome)……………………….. …………………………….…
(cognome) …………………………………………………
nato il …………… a ……………………residente in via …………………………………………………………….
Città…………………………………. Provincia……………………………………CAP ………………………………
Recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………………
Polizza n. …………………………………………………….…………………………………………………………..
N. sinistro ………………………………………………………………………………..……………………………….
presso l’Impresa ………………………………….. ……………………………………………………………………
- avendo ricevuto dall’Impresa un’offerta di cui non sono soddisfatto per le seguenti
ragioni………………………………………………………………………………………………………………………
- avendo inoltrato il reclamo in data ………………………(allegare il reclamo inoltrato),
- avendo ricevuto dall’Impresa la risposta allegata, essendo insoddisfatto di tale risposta per le seguenti
ragioni………………………………………………………………………………………………………………………
ovvero,
- avendo revocato il precedente mandato conferito a…………………………………………………………………
ovvero
- avendo abbandonato il giudizio instaurato dinanzi a……………………………………….……………………….
- altro………………………………………………………………………………………………………………
………..
chiedo l’esperimento del tentativo di conciliazione mediante la procedura contemplata dall’accordo UGF
(Imprese del Gruppo Unipol)/Associazioni dei consumatori secondo il regolamento riprodotto a tergo e da
me accettato, al fine di comporre in via transattivi la controversia sopra descritta.
Accetto la composizione della Commissione di conciliazione, formata dal rappresentante dell’Impresa
assicuratrice………………………………………….
E dal rappresentante dell’Associazione dei consumatori …………………………………., signor
…………………………………………………………….., da me designato.
Delego, ai sensi del la decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, la Commissione di conciliazione ad
accedere a tutti i documenti ed a ricevere per mio conto i dati personali anche sensibili, attinenti al tentativo
di conciliazione.
Ai fini dello svolgimento della procedura di conciliazione, eleggo domicilio presso la sede
dell’Associazione………………………….. ed indico di seguito l’indirizzo presso cui desidero ricevere il
verbale di avvenuta conciliazione ovvero l’avviso di mancato
accordo:…………………………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………………………………….
(Luogo e data)……………………………………… Firma ……………………………………………………..
Si allega ulteriore documentazione
A tergo del modulo viene riprodotto il regolamento di conciliazione.
Art.7 : Il contenuto del modulo di mancato accordo
Si dà atto che in data ……………….. la commissione di conciliazione non ha trovato una soluzione
consensuale al caso a essa sottoposto dal signor………………………………………………………..con
richiesta presentata in data ………………….., nei confronti dell’Impresa
assicuratrice………………………………….., avente ad oggetto il sinistro n. …………………. ……