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Danno biologico 2008-12-08 - Pdf - Stampa

Avv. Cacciari: danno biologico-danno morale e danno da diminuzione della capacita' lavorativa

Un approfondimento acuto e metodico - Se ne discute nella lista di civile.it - photo courtesy of v. spataro Fonte: Avv. Susanna Cacciari

 

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From: Avv. Susanna Cacciari

Sent: Friday, December 05, 2008 10:26 AM

Subject: R: [dirittocivile] danno biologico-danno morale e danno da diminuzione della capacita' lavorativa


Gentile Collega,


a mio parere e dopo aver frequentato lo scorso venerdi' e sabato un bellissimo corso di approfondimento con il Dott. Chindemi, gia' giudice a Milano ed ora in Cassazione, la sentenza delle sezioni unite della Cassazione deve essere ben lette ed interpretata per escludere che, come afferma il suo frettoloso liquidatore, non vi sia piu' spazio per il risarcimento del danno morale.


Molto sinteticamente, ancorche' in realta' il ragionamento sia piu' complesso ma non posso tediare tutti (anche se mi piacerebbe fare una bella riunione e parlarne!), senza alcuna pretesa di aver trovato la soluzione, io propongo la seguente lettura:


a) le ss.uu. hanno stabilito che il danno alla persona e' bipolare, danno patrimoniale e danno non patrimoniale


b) il danno non patrimoniale per la corte e' una figura unitaria che ricomprende il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione, il danno morale etc.. Tale figure di danno, che prima venivano variamente e separatamente risarcite quali forme autonome, per la corte sono tutte "sfaccettature" della voce danno non patrimoniale, hanno quindi funzione descrittiva.


c) Nonostante tale premessa tuttavia la corte non esclude affatto che tali danni possano essere risarciti ma subordina la loro risarcibilita' alla ricorrenza dei seguenti presupposti: l'art. 2059 dice che il danno non patrimoniale e' risarcibile solo nei casi previsti dalla legge. Come noto rientrano in questa previsione i danni non patrimoniali derivanti da reato (ex art. 185 c.p.) i danni non patrimoniali che norme di legge riconoscono come risarcibili (es. la legge Pinto) e i danni non patrimoniali che derivano dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti ed inviolabili (secondo la lettura costituzionalmente orientata del 2059 gia' fatta propria dalla sentenza gemelle 8827 e 8828 del 2003 e secondo la coscienza sociale).


d) Tra i danni non patrimoniali risarcibili rientra anche il danno biologico . Rispetto a questo le ss.uu. affermano che il risarcimento del danno biologico e' omnicomprensivo, cio' pero' non significa affatto che il danno morale e quello esistenziale non siano piu' risarcibili.


e) Infatti a mio sommesso parere la definizione di danno biologico cui la corte fa riferimento non e' la definizione di danno biologico che noi siamo abituati ad utilizzare e che identifica la sola invalidita' permanente secondo le tabelle medico legali ma e' la definizione di cui all'art. 138 cod. ass. per la quale il danno biologico e' costituito dalla lesione dell'integrita' psico fisica suscettibile di valutazione medico legale (prima parte) che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato (seconda parte).


f) Le ss.uu a proposito di cio' affermano proprio che quando il giudice utilizza per il risarcimento del danno biologico le tabelle (e fa riferimento allo stato o a quelle delle micro o a quelle dei Tribunali perche' quelle che dovevano essere emanate sempre secondo il disposto del 138 e che dovevano essere redatte tenendo conto dei diversi aspetti del danno biologico secondo a definizione del 138 stesso non sono ancora state emanate) poiche' queste si riferiscono al solo danno derivante dalla lesione dell'integrita' psico fisica e non anche alle conseguenze morali e/o esistenziali che tale lesione esplica sulla vita del danneggiato) egli non potra' piu' utilizzare il criterio automatico (danno morale = una percentuale del biologico) ma dovra' personalizzare il valore delle tabelle onde comunque si giunga al ristoro del danno nella sua interezza (altro principio affermato alle ss.uu). Questo non puo' che voler dire che egli dovra' adattare le tabelle (mi riferisco ora alle lesioni supereroi al 10%) al caso specifico e quindi in buona sostanza farci rientrare il danno morale e poi sul valore omnicomprensivo del biologico cosi' calcolato, potra' ulteriormente operare un aumento del 30% (sempre ex art. 138 cod. ass.);

g) Quello che cambia, quindi, a mio parere non e' tanto l'ammontare dei risarcimenti anche se immagino le compagnie di assicurazioni molto agguerrite sul punto, ma l'onere di allegazione e probatorio. Infatti la sentenza in altro punto, scardinando quanto stabilito secoli fa (1986) dalla giurisprudenza ha cancellato la figura del c.d. danno evento (per cui la lesione dei diritto provoca danno in re ipsa, cioe' per il solo fatto che si verifichi la lesione) ed ha affermato che qualsiasi danno (anche il nostro vecchio pretium doloris) e' danno conseguenza e va quindi allegato (bisognera' quindi dire che il tizio ha sofferto molto, che quel tipo di malattia influisce in certo modo sulla vita etc. etc.) e poi provato (anche con presunzioni).


Questo e' quello che io ho capito della sentenza.


Cordiali saluti


Avv. Susanna Cacciari
Corso di Porta Vittoria, 46
20122 - MILANO -


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2008-12-08 Chi: Avv. Susanna Cacciari Fonte: Avv. Susanna Cacciari








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