Store    Linkografia    Segnala    Dizionario   
invio comunicati a info@assicurativo.it telegram mail    

 

Leasing 2010-03-08 - Pdf - Stampa

Gdp di Taranto sul risarcimento del fermo tecnico e sull'iva delle fatture a noleggio lungo termine

Giudice di pace di Taranto sez II del 16.11.2009 - In presenza della sottoscrizione del modulo CAI per come avvenuto, diventa onere della compagnia assicuratrice dimostrare il contrario di quanto dichiarato - Photo courtesy of linder6580 Fonte: Gdp Taranto

 

o

omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'azione.

Anzitutto, in riferimento all’eccezione sollevata dalla parte convenuta costituita che l’autovettura del danneggiato sia non di proprietà del sig. R. Claudio, ma “in noleggio a lungo termine” e della quale non abbia più il possesso, tali circostanze devono ritenersi del tutto irrilevanti per le ragioni che seguono.

A tal fine occorre premettere che la cd. legitimatio ad causam è un istituto che attiene alla verifica della regolarità del contraddittorio tra le parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, consistente nell'accertamento dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari degli effetti dell'eventuale pronuncia giudiziale (in tal senso, Sent. Cass. Civ., Sez. III,Sezione terza, 5 novembre 1997 n. 10843; Cass. Civ., Sez. III, 17 dicembre 1999 n.14232, Cass. Civ., Sez. III, 22 novembre 2000 n. 15080, ove si analizza anche la differenza tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto sostanziale dedotto, nonché Cass. Civ., Sez. III, 28 ottobre 2002 n. 15177).

Secondo i Supremi Giudici, in tema di risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale, il fondamento della legitimatio ad causam, va rinvenuto non tanto nella formale intestazione del veicolo ad un determinato soggetto, quanto piuttosto nella concreta incidenza negativa che il danno abbia determinato sul patrimonio di «… chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile »(Cass.Civ., Sez. III, 23 febbraio 2006 n. 4003).

Il possesso legittimo é dimostrato da ben tre fatture emesse per la riparazione dell’autovettura ed intestate al sig. R. Claudio.

Si osserva, inoltre, che il sinistro per cui è causa si è verificato in data successiva al primo febbraio 2007, per cui è soggetto alla disciplina del risarcimento diretto. II giudizio è stato intrapreso dopo che erano decorsi sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento inviata alla M.S.p.A., assicuratrice del veicolo di proprietà del sig. R. La raccomandata è stata inviata per conoscenza alla A. G. S.p.A., assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto, perché l'art. 5 del regolamento emanato dal Presidente della Repubblica con decreto del 18 luglio 2006 n. 254 prevede che " l'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro.

Nel merito, dall'esame degli atti e dalle risultanze istruttorie emerge per quanto necessario la fondatezza della domanda proposta dalla parte attrice.

In particolare, è sufficientemente provato che l'incidente per cui è causa ebbe a verificarsi per esclusiva colpa e responsabilità del convenuto Sig. M. A., il quale nell'effettuare con l'autovettura Fiat Bravo tg. (…) un’errata, quanto azzardata ed imprudente manovra di retromarcia, in tratto a senso unico, ed in piena curva, è entrato in collisione con l'autovettura Ford Focus tg. (…) di proprietà dello istante e condotta dal Sig. R. Gaetano, il quale percorreva nel senso di marcia consentito Via ...in ....Circostanze di fatto queste che risultano altresì provate dal modulo di denuncia sinistro CAI firmato congiuntamente dai due conducenti.

In presenza della sottoscrizione del modulo CAI per come avvenuto, diventa onere della compagnia assicuratrice dimostrare il contrario di quanto dichiarato che non può essere desunto dalla ricostruzione fatta da un perito di parte, di cui si è chiesta l’audizione, ma è necessaria l’opera di un CTU, per la cui nomina la parte convenuta si è opposta. Anche il comportamento processuale delle parti, e l'interrogatorio formale deferito al convenuto M. Antonio (il quale sebbene ritualmente citato, non ha mai contestato la domanda attrice e non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale allo stesso deferito, confermando così i capitoli di prova, ai sensi dell'art. 232 c.p.c) costituiscono ulteriori elementi probatori. A fronte di questi fatti, nel corso del presente giudizio, la convenuta M. Ass.ni s.p.a. non ha provato il suo assunto sull’avvenuta diversa dinamica del sinistro così come rappresentata dalla parte attrice, anzi all’udienza del 22.10.2009, a fronte della richiesta esplicita di questo GDP di espletare gli ulteriori mezziistruttori già richiesti, i procuratori delle parti hanno concordemente rinunciato anche alle prove testimoniali, insistendo per la immediata decisione..

La contumacia del convenuto M.Antonio, comporta, inoltre, la formazione di ulteriori elementi di valutazione ex art. 116 del c.p.c..

Nessun dubbio, quindi, in ordine alla responsabilità di quest’ultimo conducente, per cui risulta superata la presunzione di colpa di entrambi i conducenti, prevista dall'art. 2054 c.c.

A tal riguardo la Suprema Corte nella sentenza, 4 aprile 1996, n. 3131 (conforme Cassazione civile, sez. III, 16 settembre 1996, n. 8287), ha affermato che: “ Il principio della presunzione ex art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario ed opera solo nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause dell'evento dannoso”, avendosi come corollario il superamento della presunzione ex art. 2054 c.c., attesa la sua specifica funzione sussidiaria, per cui viene riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente M. A. nella produzione del sinistro..

Pertanto, ai sensi del D.LGS 209/2005, la convenuta M.A. S.p.A., quale assicuratrice dell'autovettura di proprietà del sig. R. Claudio, dev'essere condannata in solido al sig. M. a risarcire i danni prodotti.

In ordine al "quantum debeatur", le fatture depositate, quali: fattura n. 38 del 30/05/2008 emessa dalla carrozzeria L. C. s.r.l. di ...; fattura n. l96/l3 del 02/05/2008 emessa dall'officina F. A. S.p.a. di ..., fattura n. 499 del 02.05.2008, per una somma complessiva di € 6.200,96, comprensiva di IVA, determinano il costo delle sostituzioni e dei lavori di riparazione necessari per il ripristino dell'autovettura di proprietà dell'attore.

Non si può riconoscere il c.d. danno da fermo tecnico, poiché mancano idonee prove al riguardo, mentre dovuto é l'importo relativo all'IVA, in presenza di fatture, atteso che si tratta di un obbligo fiscale. Infatti, la S.C. (Cass.Civ., Sez.III, 14.1097, n.10023) ha ritenuto che "poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata - perché l'autoriparatore, per legqe ( DPR. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.

In ogni caso, in presenza di dette fatture, la somma spettante al sig. R. dovrà essere rivalutata con gli indici ISTAT dalla data delle fatture a quella della sentenza e da questa fino al soddisfo deve essere maggiorata degli interessi.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi dell’art. 91 c.p.c. per come modificato dal comma 17 dell’art. 45 della legge 18.06.2009 nr. 69 entrato in vigore a partire dal 04.07.2009.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da R. Claudio contro la soc. M.Ass.ni, ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così

DECIDE



1) dichiara la responsabilità esclusiva di M. Antonio per laproduzione dei danni da circolazione stradale;

2) condanna la compagnia assicuratrice per la RCA, M.Ass.ni in persona del suo legale rappr. pro-tempore in solido a M. Antonio al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 6.200,96 a titolo del risarcimento dei danni materiali, oltre l’adeguamento ISTAT dalla data delle fatture alla data della sentenza, nonché agli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo;

3) condanna la stessa convenuta al pagamento delle spese ecompetenze della presente procedura e che si liquidano in Euro 3.306,10, di cui € 1.142,00 per diritti, € 191,60 per spese ed € 1.972,50 per onorario, a parte il rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo in favore dell’avvocato difensore distrattario.

4) sentenza esecutiva, come per legge.

Così deciso a Taranto il 16.11.2009


Non perdere gli aggiornamenti via Telegram o via email:

Email: (gratis Info privacy)

2010-03-08 Chi: Spataro Fonte: Gdp Taranto Link: http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php








Instant book:




Indice:
Documenti
- Dizionario
- Giurisprudenza
Indennizzo Diretto
- News
- Faq

Rca
- Notizie
- Sentenze
- Norme
Altri
- Convegni
- Newsletter
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl, cc nc sa - Documenti non ufficiali - P.IVA: 04446030969 - About - Map - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - Logo - In