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Indennizzo diretto 2011-02-04 - Pdf - Stampa

Improponibile l'azione senza la richiesta di risarcimento all'impresa assicuratrice del veicolo responsabile

Dichiarata l'improponibilità della domanda per mancato invio della richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile del sinistro Fonte: dott. Luigi Vingiani

 

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S

Si rimette una recente sentenza con cui è stata dichiarata l'improponibilità della domanda per mancato invio della richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile del sinistro affermando il seguente principio di di diritto "nella procedura dell’indennizzo diretto di cui all’art. 149  ( e di cui all'art.141) del D.L.vo 209/05, anche all’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile dev’essere concesso il c.d. spatium deliberandi di sessanta o novanta giorni al fine di poter verificare, con il suo assicurato, le modalità di accadimento del sinistro e vagliare la richiesta di risarcimento in uno all’impresa di assicurazione del danneggiato e, eventualmente, intervenire nel giudizio estromettendo l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato".
 
dott. Luigi Vingiani

 


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
EBOLI

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. «RG» riservata all’udienza del «disc»
TRA
«attore», rapp.ti e difesi, giusta mandato a margine dell’atto di citazione dall’Avv. «avv_Attore» presso il cui studio elettivamente domicilia in «studio»;
ATTORI
E
«compagnia» in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.  «avv_compagnia» ed elettivamente domiciliato in «studio_2», giusta procura in calce alla copia dell’atto di citazione notificato;
CONVENUTA
Nonché

«convenuto»
«domicilio»

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparsa depositata.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione debitamente notificato in data «notifica», «attore», proponendo domanda di indennizzo diretto,  convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di EBOLI, «convenuto» e  la «compagnia», in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni a cose e per le lesioni riportati  nell’incidente occorso il giorno «giorno» in «luogo», causato dal veicolo «veicolo_Conv»  tg. «targa_Conv» dedotto di proprietà di «convenuto»     allorchè procedeva a bordo del veicolo «veicolo_Attore» tg. «targa_Attore»  assicurato con la «compagnia».-
In particolare deduceva parte attorea che la responsabilità del sinistro era da ricondursi totalmente alla imprudente condotta di guida del convenuto.
All’udienza di prima comparizione non si costituiva, la «compagnia», .
Acquisita la documentazione come prodotta, previa la precisazione delle conclusioni e la discussione come in atti  la causa  all’udienza del  «disc» veniva riservata a sentenza dall’odierno giudicante .
Parte attrice ha inteso avvalersi della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del D.L.vo 209/05.
Tale procedura:
opera unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;
riguarda solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente
nel caso di lesioni, si applica al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139.
   Ai sensi dell’art.141 del D.L.vo 209/05 la procedura di “risarcimento diretto” si applica anche ai terzi trasportati i quali possono agire direttamente nei confronti dell’assicurazione del proprio vettore ed anche per lesioni gravi  “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
Secondo orientamento costituzionalmente orientato e, oramai consolidato della giurisprudenza( v. Corte Costituzionale, ordinanza n. 205 del 13 giugno 2008 e sentenza n.180 del 19.6.2009 ) la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del D.L.vo 209/05 , costituisce un’alternativa alla disciplina “ordinaria” di cui all’art. 144 del Codice delle assicurazioni.
Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
In definitiva, ritiene il giudicante che nella procedura dell’indennizzo diretto di cui all’art. 149  ( e 141) del D.L.vo 209/05, anche all’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile dev’essere concesso il c.d. spatium deliberandi di sessanta o novanta giorni al fine di poter verificare, con il suo assicurato, le modalità di accadimento del sinistro e vagliare la richiesta di risarcimento in uno all’impresa di assicurazione del danneggiato e, eventualmente, intervenire nel giudizio estromettendo l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
Ciò posto si osserva che parte attorea  non ha provato di aver inviato la richiesta di risarcimento anche all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto.
Pertanto la domanda, così come proposta, va dichiarata improponibile   poiché dalla documentazione prodotta ed in carenza di altra prova , non risulta  provata ai sensi del Codice delle assicurazioni la preventiva richiesta di risarcimento danni all’assicuratore del veicolo presuntivamente coinvolto nel sinistro de quo.
E’ appena il caso di osservare che nella fattispecie e non è stata prodotta alcuna documentazione relativa alla proprietà del veicolo investitore. 
Per le ragioni della decisione , sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.



P.Q.M.
Il Giudice di Pace di EBOLI, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da «attore» nei confronti di «convenuto» e di «compagnia»   con atto di citazione notificato «notifica», così provvede:
1. Dichiara la improponibilità  della domanda per violazione dell’art.149 del D.L.vo 209/05 .
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in EBOLI lì  04/02/2011                Il Giudice di Pace
Avv. Luigi Vingiani


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2011-02-04 Chi: Spataro Fonte: dott. Luigi Vingiani

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