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Polizze vita 2012-05-11 - Pdf - Stampa

Polizze vita: contenuti minimi, regolamento 40 del 3 maggio 2012

REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL’ARTICOLO 28,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N. 1, CONVERTITO CON
LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27. Fonte: isvap

 

A

Art. 1  (Contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita)  

  1.  Il  contratto  di  assicurazione  sulla  vita  di  cui all’articolo  28,  comma  1,  del  decreto  legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 soddisfa i  seguenti contenuti minimi;

a)  forma assicurativa: temporanea per il caso di morte a capitale decrescente  nei casi in cui il rimborso del mutuo immobiliare o del credito al consumo  segua  un  piano  di  ammortamento,  oppure  a  capitale  costante  nei  casi  in  cui  il  rimborso  del  credito  al  consumo  non  segua  un  piano  di  ammortamento predefinito;

b)  prestazioni  assicurative:  pagamento,  al  verificarsi  del  decesso  dell’assicurato prima della scadenza del contratto, di un capitale assicurato  pari o in linea rispetto al debito residuo del mutuo immobiliare o del credito  al  consumo.  Facolta'  dell’impresa  di  corrispondere  le  eventuali  rate  del  mutuo  immobiliare  o  del  credito  al  consumo  in  scadenza  nel  periodo  che  intercorre tra la comunicazione all’impresa del decesso dell’assicurato e la  liquidazione  del  capitale  assicurato,  con  successivo  conguaglio  all’atto  della liquidazione del capitale assicurato;

c)  limitazioni  della  prestazione:  copertura  del  rischio  di  morte  qualunque  ne  sia  la  causa,  senza  limiti  territoriali.  Esclusione  dalla  garanzia  del  solo  decesso causato da dolo del contraente, dell’assicurato o dei beneficiari e,   salvo patto contrario, del decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni  dall'entrata  in  vigore  del  contratto  di  assicurazione,  ovvero  del  decesso   dovuto a rischi catastrofali;

d)  durata del contratto: pari alla durata del mutuo immobiliare o del credito al  consumo;

e)  periodicita'  del  pagamento  del  premio:  pagamento di  un  premio  unico  anticipato  o  di  un  premio  annuo,  con  possibilita'  di  rateazione  ed  indicazione dei relativi costi;

f)  costi  gravanti  sul  premio:  indicazione  dell’ammontare  dei  costi  che  nel  corso  della  durata  contrattuale  sono  sostenuti  dal cliente,  con  evidenza  dell’importo percepito dall’intermediario; 

g)  modalità di verifica dello stato di salute del cliente: indicazione dei casi in  cui è richiesta la visita medica, con i relativi costi a carico dell’impresa e/o  del  cliente,  e  dei  casi  in  cui  l’accertamento  dello  stato  di  salute  dell’assicurato  puo'  avvenire  tramite  compilazione  del  questionario  anamnestico;

h)  periodo  di  “ carenza”:  esclusione  della  carenza  in  caso  di  visita  medica;
negli  altri  casi,  carenza  non  superiore  a  90  giorni  dalla  decorrenza  della  copertura  assicurativa.  Pagamento  integrale  della  prestazione  in  caso  di        3 decesso durante la carenza dovuto ad infortunio, malattia infettiva acuta o  shock anafilattico;

i)  beneficiari  vincolatari:  i  beneficiari  o  i  vincolatari  indicati  dal  cliente.  La  banca  o  l’intermediario  finanziario  possono  essere  designati  come  beneficiari  o  vincolatari  delle  prestazioni  assicurative  solo  qualora  il  contratto  di  assicurazione  non  sia  intermediato  dalla  banca  o  dall’intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti  di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo;

j)  modalita'  di  denuncia  del  decesso:  indicazione  della  modalita'  di  denuncia  del  decesso  dell’assicurato  e  della  documentazione da  consegnare  all’impresa per la liquidazione del capitale;

k)  tempi di liquidazione del capitale assicurato: indicazione dei tempi, con un  massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; 

l)  estinzione  anticipata  del  mutuo  immobiliare  o  del  credito  al  consumo:  nel  caso  di  pagamento  di  un  premio  unico,  indicazione  dell’obbligo  per  l’impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta  estinzione  anticipata  del  mutuo  immobiliare  o  del  credito  al  consumo,  di  restituzione  al  cliente  della  parte  di  premio  pagato  relativo  al  periodo  residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalita'  previste  dal  Regolamento  ISVAP  n.  35/2010.  Su  richiesta  del  cliente,  la  polizza  puo'  proseguire  fino  alla  scadenza  contrattuale  anche  a  favore  di  un nuovo beneficiario eventualmente designato;

m)  trasferimento del mutuo immobiliare: nel caso di pagamento di un premio  unico,  indicazione  dell’obbligo  per  l’impresa,  entro  30  giorni  dal  ricevimento della comunicazione di trasferimento del mutuo immobiliare, di  restituzione  al  cliente  della  parte  di  premio  pagato  relativo  al  periodo  residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalita'  previste  dal  Regolamento  ISVAP  n.  35/2010.  Su  richiesta  del  cliente,  la  polizza  puo'  proseguire  fino  alla  scadenza  contrattuale  anche  a  favore  di  un nuovo beneficiario eventualmente designato;

n)  diritto  di  recesso:  indicazione  della  facolta'  per  il  cliente  di  recedere  dal  contratto di assicurazione entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla  data  in  cui  il  contratto  e'  concluso,  con  diritto  alla  restituzione  del  premio  corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha  avuto effetto e delle spese sostenute per l’emissione del contratto;

o)  comunicazioni  al  cliente  in  corso  di  contratto: indicazione  dell’obbligo  per  l’impresa  di  inviare  al  cliente,  entro  sessanta giorni  dalla  chiusura  di  ogni  anno  solare  ovvero  da  ogni  ricorrenza  annuale,  una comunicazione  che  contiene informazioni sull’ammontare del capitale assicurato, gli eventuali  premi  in  scadenza  ovvero  in  arretrato,  con  un’avvertenza  sugli  effetti  derivanti  dal  mancato  pagamento,  e  il  nominativo  del/dei  beneficiario/beneficiari o del/dei vincolatario/ vincolatari

 2.  I contenuti minimi di cui al comma 1 rappresentano l’offerta contrattuale di base  e  sono  strumentali  al  confronto  tra  i  diversi  preventivi  sottoposti  al  cliente.
Possono  essere  pattuite  tra  le  parti  condizioni  di assicurazione  di  maggior  favore per il cliente.


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2012-05-11 Chi: Spataro Fonte: isvap Link: http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F32450/Esiti_Re








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