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Antitrust 2012-07-11 - Pdf - Stampa

Le assicurazioni risarciscano gli assicurati per il cartello sui prezzi: Cassazione 7045 del 2012

Ringraziamo del cortese invio l'avv. Renato Savoia www.renatosavoia.com ed anche l'avv. Antonio Grumetto - Cassazione III Civile del 09-05-2012, n. 7045 Fonte: RenatoSavoia.com

 

R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UCCELLA Fulvio - Presidente
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere
Dott. SCARANO Luigi A. - rel. Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina L. - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15438-2010 proposto da:
...SPA (OMISSIS), (già ... S.p.A.), in persona della dott.ssa P.E. e del Dott. G.A.; dirigenti e legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso lo studio dell'avvocato ROMA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRIGNANI ALDO giusta delega in atti; - ricorrente -
contro
B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO con studio in 84010 CETARA (SALERNO), Via Grotta n. 10, giusta delega in atti; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 304/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/03/2010; R.G.N. 1463/2008. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2012 dal Consigliere Dott.

LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l'Avvocato ALDO FRIGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza - resa in unico grado - del 16/3/2010 la Corte d'Appello di Salerno, in accoglimento della domanda proposta dal sig. B.G. ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, ha condannato la società Alfa Assicurazioni s.p.a. a pagare al medesimo la somma di Euro 38,01, oltre ad interessi e rivalutazione, per violazione delle norme a tutela della concorrenza, come accertato con provvedimento sanzionatorio del 28.7.2000 n. 8546 dell'A.G.C.M..
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Alfa Assicurazioni s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
 Resiste con controricorso il B..


Motivi della decisione

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Lamenta essere stata erroneamente accolta la domanda di controparte di condanna al pagamento di somma corrispondente al 20% dei premi di polizza versati per la copertura assicurativa della r.c.a., laddove, da un canto, essa ha documentalmente provato l'"impossibilità di ricollegare in modo diretto ed automatico l'eventuale aumento della polizza pagata dal signor B.G. allo "scambio di informazioni" sanzionato dall'Autorita'"; e, per altro verso, difetta nel caso il nesso di causalità tra l'intesa sanzionata e l'aumento dei premi di polizza.
Si duole che il giudice non abbia valutato gli "elementi di prova e le eccezioni offerte dal ricorrente".
Con il 2 motivo denunzia omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto fondata la prova presuntiva in favore di controparte, senza esaminare i dedotti "elementi, tendenti a provare le reali cause di aumento dei premi di polizza, che da soli avrebbero dovuto comportare il rigetto della domanda dell'attore", e in particolare: le truffe ai danni delle assicurazioni; il forte incremento della sinistrosita'; l'incremento (per tipologia e per entita') dei risarcimenti (micropermanenti e progressivo innalzamento dell'entità del danno biologico); l'incidenza delle imposte; l'adeguamento delle riserve sinistri; le ragguardevoli passività che contraddistinguevano all'epoca il settore r.c. auto in Italia; l'inflazione.
Con il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e "dei principi in materia di presunzioni semplici", in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito si sia avvalsa "di una inammissibile presunzione di secondo grado", giacchè quand'anche si ritenga "provato per presunzioni... il solo aumento generalizzato dei premi di polizza", non è invero "ammissibile... che da tale "presunzione" si "presuma che anche il signor B. abbia subito un aumento del premio di polizza perchè ciò potrebbe non essere accaduto per diverse ragioni".
Lamenta che "mancano nell'applicazione della norma in esame e nelle motivazioni addotte dal giudicante quegli elementi minimi che caratterizzano la "prova per presunzioni"", essendo nella specie "la gravita', la precisione e la concordanza delle presunzioni... del tutto assenti".
Con il 4 motivo denunzia omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta non essersi considerate le "idonee prove contrarie rispetto alla mera prova presuntiva utilizzata dal Giudicante per affermare l'esistenza di un danno dall'intesa consistente nello scambio di informazioni in capo al signor B.G.".
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificita', della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.
Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito e la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).
E' cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).
Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.Cass., 25/2/2004, n. 3803).
Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n.20322).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v.Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).
Orbene, i suindicati principi risultano non osservati dall'odierna ricorrente.
Già sotto l'assorbente profilo dell'autosufficienza, va posto in rilievo come la medesima faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'atto di citazione in 1 grado di giudizio; alla comparsa di risposta; agli "elementi di prova offerti dall'assicuratore", alle "difese svolte dalla ricorrente"; al "parere rilasciato dall'ISVAP"; al "provvedimento dell'AGCM, n. 11.891 del 17 aprile 2003 (doc. n. 3)") limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d'interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n.15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n.15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).
A tale stregua la ricorrente non pone invero questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1V2/1995, n. 1161).
Con l'ulteriore precisazione che il principio dell'autosufficienza risulta violato anche quando nel corpo del motivo risultino per converso riportati (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito (es., nel caso, le pagg. 7 ss. e 10 ss. della comparsa di risposta), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimita', con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 16/2/2012, n. 2223;Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicchè il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).
A parte il rilievo che non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355), quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748;Cass., 23/6/1967, n. 1537), quanto al 1 motivo va ulteriormente ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale l'omesso esame di documenti non da invero luogo ad error in procedendo del giudice, come viceversa prospettato dall'odierna ricorrente, ma si risolve in un vizio di motivazione, censurabile solo se esso concerne un punto decisivo della controversia, ossia se l'esame del documento avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata (v. Cass., 26/2/2003, n. 2869; Cass., 28/11/2001, n. 15113;Cass., 25/03/1999, n. 2819).
La differenza fra l'omessa pronunzia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su punto decisivo della controversia di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 in realtà si coglie nel concernere l'omesso esame ex art. 112 c.p.c. direttamente una domanda o un'eccezione introdotta in causa, laddove in caso di omessa motivazione l'attività di esame del giudice che si assume omessa non ha direttamente riguardo alla domanda o all'eccezione, bensì ad una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione, e, quindi, su uno dei fatti cd. principali il della controversia (v. Cass., 30/5/2008, n. 14468;Cass., 14/3/2006, n. 5444).
Il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunziabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, invece postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l'omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico.
Nè può d'altro canto sottacersi che, come questa Corte ha già avuto - anche in fattispecie analoghe - più volte modo di affermare, il vizio di omessa pronuncia causativo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioe', alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere bensì il risarcimento del danno da illecito concorrenziale (v. Cass., 29/8/2011, n. 17698). E che avendo nella specie la ricorrente fatto riferimento a fatti secondari, difetta nel caso l'indefettibile requisito della relativa decisivita', sicchè il 2 motivo risulta inammissibilmente formulato in termini non riconducibili al paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., 20/12/2011, n. 27554; Cass., 29/8/2011, n. 17698).
Osservato che la ricorrente non propone invero denunzia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Cass., 15/4/2011, n. 8725), va per altro verso ribadito che il vizio di motivazione non può essere d'altro canto utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).
Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimita'.
Giusta risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può d'altro canto nemmeno imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione di tutte le tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).
In ordine al 3 motivo deve per altro verso ribadirsi il principio, in fattispecie analoghe del pari ripetutamente affermato, secondo cui l'assicurato che agisca per il risarcimento dei danni ai sensi della L.n. 287 del 1990, art. 33 ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio sia stato indebitamente aumentato per effetto del comportamento collusivo e che la misura dell'aumento (e, dunque, l'entità del danno patito) non sia inferiore al 20%, laddove la compagnia assicuratrice convenuta deve essere ammessa a fornire la prova contraria alla anzidetta presunzione di responsabilità per quanto concerne sia la sussistenza del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno, sia l'entità del pregiudizio stesso.
Siffatta prova contraria non può peraltro avere come nella specie ad oggetto circostanze attinenti alla situazione generale del mercato assicurativo, dovendo viceversa riguardare situazioni e comportamenti specifici di essa impresa di assicurazioni.
Ne', ove abbia partecipato al giudizio dinanzi all'Autorità garante, la compagnia di assicurazioni può invero rimettere in discussione le medesime circostanze di fatto già accertate nel provvedimento sanzionatorio di detta Autorità in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta illecita e l'aumento delle tariffe (v. Cass., 29/8/2011, n. 17684; Cass., 18/8/2011, n. 17362).
Orbene, alla stregua di tutto quanto sopra rilevato ed esposto emerge evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell'odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c.p.c., n. 4, si risolvono nella mera doglianza circa l'asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita', un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
All'inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.


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2012-07-11 Chi: Spataro Fonte: RenatoSavoia.com Link: http://www.renatosavoia.com








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