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Fgvs 2013-02-11 - Pdf - Stampa

FGVS: Onere della prova con il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada; Cassazione 15367 del 2011

Cassazione, Sez. 3, Sentenza 13 luglio 2011 n. 15367 Fonte: Cassazione

 

F

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato P. Rosaria conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Barra la Compagnia Generali Assicurazioni per sentirla condannare, nella qualità  di impresa designata per il risarcimento dei sinistri a carico del F.G.V.S., al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente verificatosi il 5.2.2000, allorchè la stessa era stata investita da un motociclo, il cui conducente era rimasto sconosciuto per essersi dato alla fuga. Si costituiva la Compagnia Generali Ass.ni contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Istruita la causa con prove testimoniali e C.T.U., il Giudice di Pace dichiarava inammissibile la domanda perchè il danneggiato non aveva fornito la prova che le indagini dirette all'individuazione del responsabile avevano dato esito negativo e che, quindi l'instaurato procedimento penale era stato definito con decreto di archiviazione per essere rimasto ignoto l'autore del reato. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Pi.. avanti al Tribunale di Napoli che con sentenza n. 289/05 del 9.12/04.12.1.05 rigettava il gravame. Ricorre per Cassazione Pi.. Rosaria con due motivi. Resiste l'intimata con controricorso.

DIRITTO


1. Con il primo motivo la ricorrente, denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969/990, art. 19, lett. A9, degli artt. 2697, 2727 e segg. c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per carente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione alle risultanze delle deposizioni testimoniali costituenti punto decisivo della controversia.

2. Entrambi i riferiti motivi sono insuscettibili di accoglimento.

Va richiamato, in premessa quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità  civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (L. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 19, comma 1, lett. A,) ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità  di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità  giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse (Cass., 8.3.1990, n. 1860).

Deve osservarsi inoltre che il legislatore ha inteso predisporre tutti gli strumenti idonei ad identificare ed a perseguire penalmente colui che pone in essere condotte obiettivamente lesive della sicurezza della circolazione stradale e, svincolando tale attività dalla mera volontà  del danneggiato, ha rimarcato gli aspetti pubblicistici di cui è permeata la materia. Proprio la natura pubblicistica impone al danneggiato una condotta "diligente" mediante formale denuncia oppure mediante esposizione esaustiva dei fatti a chi alla denunzia o referto è tenuto.

Tale adempimento, da considerarsi indispensabile anche in vista delle sanzioni erogabili per il caso di falsa denunzia, non è stato, viceversa, nella specie, ritenuto provato dal Tribunale. E ciò sulla base di una esauriente motivata valutazione delle risultanze istruttorie, non suscettibile, in questa sede, del riesame, nel merito, che la ricorrente sostanzialmente pretende. Dal che appunto la reiezione del ricorso.

3. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011


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2013-02-11 Chi: Spataro Fonte: Cassazione








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