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Parcheggio 2013-04-22 - Pdf - Stampa

Sinistro in rampa di accesso a garage di centro commerciale e azione diretta

Cassazione III civile del 3 aprile 2013 n. 8090 Fonte: Cassazione

 

S

Svolgimento del processo

Nel mese di aprile 1998 D.D.E. e L.P.A. , in proprio e quali esercenti la potestà parentale sulla figlia minore M. , convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V., D.R.M. , conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Tempra tg (…), e la Sara Assicurazioni SpA, compagnia assicuratrice r.c.a. del predetto veicolo, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla minore investita dalla predetta auto in data (omissis) , quando aveva due anni e mezzo, in (omissis) , in un luogo, a dire degli attori, accessibile a tutti, stante la presenza di esercizi commerciali. Si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo che non sussisteva ipotesi di azione diretta nei confronti dell'assicuratore, trattandosi di un danno verificatosi in un luogo privato e rappresentando che la minore, al momento dell'investimento, era priva di sorveglianza.

Il Tribunale adito, con sentenza del 29 novembre 2002, rigettava la domanda nei confronti di entrambi i convenuti, sul rilievo che l'azione diretta nei confronti della società assicuratrice era preclusa dal fatto che il dedotto sinistro non si era verificato su un'area pubblica soggetta ad uso pubblico, trattandosi di rampa di accesso a garage situato in un parco privato, e che, in relazione alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del D.R. , non vi era prova del fatto costitutivo; condannava gli attori alle spese.

D.D.E. e L.P.A. , in proprio e nella qualità, proponevano appello assumendo che l'area ove la minore era stata investita era equiparabile ad area pubblica, in considerazione della presenza nei pressi dei garages di esercizi commerciali; sostenevano la fondatezza della domanda in base agli elementi probatori acquisiti, insistevano per l'ammissione del giuramento suppletorio e del giuramento decisorio e chiedevano una nuova ctu per accertare gli ulteriori pregiudizi subiti dalla minore dopo il giudizio di primo grado. Si costituiva la sola compagnia assicuratrice resistendo al gravame La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10 maggio 2006, rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del doppio grado. Avverso la sentenza di secondo grado D.D.E. e L.P.A. , in proprio e nella predetta qualità, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso la Sara Assicurazioni SpA. D.R.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c. -inserito nel codice di rito dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed abrogato dall'art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n. 69 - in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (10 maggio 2006).

2. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione ed erronea applicazione della legge n. 990 del 1969, dei principi fatti propri da norme comunitarie e in particolare dalla direttiva 16 maggio 2000 n. 26, recepita nello Stato italiano con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 190, e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione. In particolare i ricorrenti si dolgono che la Corte di appello abbia ritenuto di dover distinguere ancora tra le ipotesi in cui é possibile e quelle in cui non è possibile l'esercizio dell'azione diretta nei confronti della società assicuratrice per i danni da sinistro stradale, ritenendo i ricorrenti tali restrizioni ormai anacronistiche, alla luce della normativa di cui al d.lgs. n. 190 del 2003 che ha recepito la direttiva 2000/26/CE del 16 maggio 2000.

Pur a voler ritenere la normativa sull'assicurazione obbligatoria applicabile ai soli casi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per queste ultime intendendosi "tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico", assumono i ricorrenti che l'esistenza di esercizi commerciali all'interno dell'area privata del (OMISSIS) in cui si é verificato il sinistro di cui si discute in causa sarebbe determinante per equiparare detta area alla strada ad uso pubblico e per ritenere ammissibile l'azione diretta al risarcimento dei danni nei confronti della compagnia assicurativa. Avrebbero, pertanto, errato i Giudici del merito - ad avviso dei ricorrenti - nel ritenere che il punto in cui si sarebbe verificato il sinistro (discesa dei garages) non costituisce area pubblica o a questa equiparata, discriminando all'interno del detto parco tra zona e zona, senza peraltro motivare sul punto e senza avvalersi neppure dei poteri d'ufficio procedendo ad ispezione dei luoghi ovvero ad una ctu..

2.1. Rileva la Corte che, pur a voler ritenere ammissibili i quesiti articolati in tema di azione diretta, connotati da non particolare specificità, comunque meglio precisati a p. 15 del ricorso, il motivo, in relazione a tale profilo, é infondato. Ed invero, la normativa invocata dai ricorrenti (d.lgs. n. 190 del 2003 che ha recepito la direttiva 2000/26/CE del 16 maggio 2000) é successiva al sinistro di cui si discute in causa, che risale al (omissis) , e, pertanto, non è applicabile al caso di specie.

A tanto deve aggiungersi che, se è vero che l'azione diretta spettante al danneggiato da un sinistro stradale, ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'assicuratore del responsabile è ammessa anche per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su area (da equiparare alla strada di uso pubblico), che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni; tuttavia, costituisce oggetto di apprezzamento di fatto, come tale devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, l'accertamento in ordine alla concreta accessibilità dell'area al pubblico, come sopra intesa (Cass. 27 ottobre 2010, n. 20911; v. pure, soprattutto in motivazione, Cass. 29 aprile 2005, n. 9003). Nella specie la Corte di merito ha ritenuto che pacificamente il sinistro si è verificato nella discesa dei garages e ha precisato che la rampa di accesso ad un garage rappresenta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'area, un luogo in cui la circolazione non è consentita ad un numero indeterminato di persone (ovvero da parte del pubblico) sebbene a coloro che devono compiere la manovra d'ingresso o di uscita dal garage e che — come titolari del diritto di ricoverarvi il veicolo — costituiscono un numero determinato di persone e vengono in considerazione uti singoli e non uti cives. Hanno poi aggiunto i Giudici del merito che in tale quadro le circostanze addotte dagli appellanti, attuali ricorrenti, che nel (OMISSIS) in cui erano allocati i garages vi fossero pure dei negozi (il che comunque non legittimava gli eventuali clienti ad impegnare le rampe di accesso dei garages) e che il D.R. non risiedesse nel parco, non risultavano risolutive, potendo il medesimo avere un titolo (anche non proprietario) di accedere al garage e, quindi, ad immettersi sulla rampa di accesso ed hanno evidenziato la difformità tra la situazione dei luoghi di cui alle fotografie, che mostrano locali box situati a livello stradatele l'atto di citazione ove si parla di "discesa nei garages", che presuppone un'allocazione a livello sottostante.

La sentenza impugnata muove da un corretto principio di diritto (Cass. sent. n. 9003/05; n. 9496/00; n. 4603/00; n. 1321/98; n. 1062/96) e si fonda su motivato accertamento di fatto.

2.2. Va a tal punto evidenziato che le doglianze sollevate dai ricorrenti in relazione ai vizi motivazionali sul punto non sono corredate da idonea formulazione del quesito. Nella giurisprudenza di questa Corte é stato, infatti, precisato che, secondo l'art. 366 bis c.p.c., anche nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa, insufficiente o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere rispettato il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all'osservanza del requisito dell'art. 366 bis c.p.c., che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione (Cass., sez. un., 18 luglio 2007, n. 16002; Cass., 27 ottobre 2011, n. 22453; v. pure Cass., 18 novembre 2011, n. 24255). 2.3. Sono peraltro inammissibili i quesiti articolati dai ricorrenti in tema di accertamento tecnico e ispezione e riportati di seguito: "dica l'Ecc. ma Corte “se é vero che i Giudici di merito devono dimostrare con adeguata e logica motivazione, la superfluità di un accertamento tecnico od un'ispezione, circa la ricostruzione della dinamica di un fatto o di un sinistro, tanto più laddove si discostano dagli elementi acquisiti agli atti” e “se è vero che in tema di consulenza tecnica di ufficio, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, é necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”.

Ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., infatti, il quesito inerente ad una censura in diritto - dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale - non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l'errore asseritamene compito dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo. (Cass. 7 marzo 2012, n. 3530). 3. Con il secondo motivo, lamentando violazione ed erronea applicazione dell'art. 2054 c.c. i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici della Corte di merito hanno affermato che il richiamo della presunzione di colpa stabilito dall’art. 2054 c.c. a carico del conducente del veicolo non è elemento significativo giacché postula anche essa la circolazione del veicolo su strada pubblica o strada privata soggetta ad uso pubblico cosicché la prescrizione non si applica ove il danno si è prodotto in area privata". Assumono i ricorrenti che, in assenza di un qualsiasi riferimento all'ambito spaziale, non si comprende per quale motivo la norma in parola non possa essere applicata anche ai sinistri avvenuti in aree private in cui difetta il requisito della destinazione alla pubblica circolazione e ribadiscono che, comunque, l'area in cui si è verificato l'evento dannoso sarebbe da considerare "aperta al pubblico, aperta alla circolazione di persone non determinabili, come tale soggetta anche alla disciplina di cui all'art. 2054 c.c.".

3.1. In relazione alla questione sollevata con il motivo all'esame, questa Corte, richiamando quanto già osservato al p.2.1. in relazione all'area in cui é avvenuto il sinistro, ritiene la censura infondata, in quanto la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di principi affermati da questa Corte in precedenti, sia pur risalenti nel tempo (Cass. 26 luglio 1977 n. 7015; Cass. 2 luglio 1977, n. 2885, v. pure, a contano, Cass., ord., 23 luglio 2009, n. 17279) che, tuttavia, conservano tuttora la loro validità e vanno perciò ribaditi.

4. Con il terzo motivo di gravame, intitolato "Violazione ed erronea applicazione del principio di non contestazione e della rilevanza della contumacia: violazione ed erronea applicazione del principio dell'onere della prova e delle norme relative all'istruzione della causa violazione ed erronea applicazione dell'art. 232 c.p.c.", i ricorrenti lamentano che i giudici della Corte di merito, nell'esaminare la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del D.R. , abbiano confermato la sentenza di primo grado affermando che non poteva applicarsi il principio di non contestazione, operante solo in caso di costituzione in giudizio del predetto, che non poteva dedursi alcun elemento dall'assenza del convenuto all'udienza fissata per l'interrogatorio formale dello stesso e che nessun elemento di prova poteva dedursi dalla ctu che aveva riconosciuto il nesso eziologico tra le lesioni riportate dalla minore e il sinistro, in quanto, per i predetti Giudici, tale nesso provava "il fatto storico in cui si identificava il cosiddetto danno-evento".

I ricorrenti assumono di aver evidenziato in sede di appello non già la non contestazione del D.R. contumace bensì "la non contestazione, o meglio il riconoscimento del fatto storico da parte del soggetto costituito - ossia la SARA Ass.ni S.p.a. - da valutare unitamente alla contumacia dell'altro soggetto convenuto in giudizio e alle altre prove raccolte". Sostengono che la mancata prestazione da parte del D.R. dell'interrogatorio formale, "alla luce del complessivo materiale probatorio comunque acquisito e delle circostanze di fatto pacifiche, attesa l'assenza di testi oculari, oltre alla madre della piccola M. , parte in causa, acquista una certa valenza probatoria". Lamentano che, a tale ultimo riguardo, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e contraddittoria e che la Corte di merito non avrebbe fornito alcuna motivazione a sostegno della ritenuta irrilevanza degli accertamenti eseguiti dal ctu e della non condivisione delle conclusioni dello stesso ausiliare, né avrebbe valutato la richiesta degli attuali ricorrenti di conferire un nuovo incarico ad altro ausiliare. Deducono che i Giudici di secondo grado, senza fornire idonea motivazione, anzi contraddicendosi, avrebbero ritenuto che dalla ctu e dagli elementi accertamenti eseguiti da valutare unitamente alla documentazione sanitaria acquisita non emergessero elementi probatori a sostegno delle pretese risarcitorie.

4.1. Il motivo é in parte infondato e in parte inammissibile.

4.2. Il motivo é inammissibile in relazione alle censure attinenti a pretesi vizi motivazionali, difettando al riguardo il necessario momento di sintesi (c.d. quesito di fatto) e al riguardo si rinvia a quanto già osservato al p.2.2..

4.3. In relazione alle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti con il motivo all'esame, si rileva che, nel giudizio ordinario, la contumacia del convenuto non assume alcun significato probatorio in favore dell'attore, in quanto non equivale a manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte e lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11 luglio 2003, n. 10948; Cass. 12 luglio 2006, n. 15777; 2 marzo 1996, n. 1648).

Una diversa valenza della contumacia era stata riconosciuta, invece, nel solo rito societario, prima che sul punto intervenisse la Corte Costituzionale con la sentenza n. 340 del 12 ottobre 2007, dall’art. 13 del d.lgs. n. 5 del 2003, ormai abrogato, a decorrere dal 4 luglio 2009, dall'art. 54, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69. La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, ritiene che la stessa contumacia possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116, secondo comma, c.p.c.) (v. Cass. 29 marzo 2007, n. 7739; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21251).

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno motivatamente escluso che la contumacia del D.R. potesse dispensare l'altra parte dall'onere probatorio e ritenuto di non poter comunque dedurre altri elementi utili a suffragare la tesi attorea dalle ulteriori risultanze istruttorie analiticamente considerate dalla Corte di merito né potendo applicarsi nel caso all'esame la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., come evidenziato dalla stessa Corte di merito in base a precedenti di questa Corte, e a tale ultimo riguardo si rinvia a quanto già osservato a al p.3.1..

Va inoltre posto in rilievo che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto, potendo la nuova consulenza essere ritenuta superflua anche per implicito (Cass. 24 settembre 2009, n. 20227).

5. Con il quarto motivo, lamentando violazione ed erronea applicazione degli artt. 240 c.p.c. e 2736 c.c. nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sull'ammissibilità del giuramento suppletorio, i ricorrenti censurano la decisione dei Giudici di secondo grado per aver questi ultimi ritenuto corretto l'operato del Tribunale, secondo cui non sussisteva il presupposto della semipiena probatio.

6. Con il quinto motivo, lamentando violazione ed erronea applicazione degli artt. 233 e ss c.p.c. e dell'art. 2739 c.c., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il giuramento decisorio ai sensi dell'art. 2739 c.c., in quanto vertente "su circostanze di fatto che rendono la formula del giuramento tale da porre il D.R. nell'alternativa tra il giurare il falso ovvero riconoscere di aver tenuto un comportamento illecito (investimento della minore)".

7. I motivi, che possono essere trattati unitariamente, sono entrambi infondati. Ed infatti, come affermato dal Corte di appello in relazione al giuramento decisorio - ma il medesimo principio vale anche per il giuramento suppletorio (in relazione al quale la Corte di merito ha escluso, come rilevato già dal primo giudice, la sussistenza del presupposto della semipiena probatio, e tanto correttamente, alla luce di quanto già evidenziato, sì che in tal senso va integrata la motivazione - questa Corte ha affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui "il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 cod. civ., trovando il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio, e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni" (Cass. 4 giugno 2006, n. 12866). 8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.


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2013-04-22 Chi: Spataro Fonte: Cassazione








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