Tagliando | 2013-09-23 - Pdf - Stampa |
Contrassegno assicurativo elettronico e controlli automatici anche all'autovelox e ztl |
Con la dematerializzazione dei contrassegni iniziano controlli sistematici. Fonte: IVASS
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su studi di legal design e analisi testuali e statistiche
- Il testo che segue è dalla relazione Ivass del gliugno 2013:
- Dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione
- Interesse, il controllo delle coperture r.c. auto in via telematica e in tempo reale
- Dell’attestato di rischio,
- Informatici.
- Regolamento, elaborato di concerto tra l’IVASS,
- A, i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a tr
Scopo: evitare frodi assicurative.
Quindi ? Si dematerializza il contrassegno elettronico dotandolo di un microchip, presumibilmente rfid, in grado di comunicare a distanza gli estremi della polizza.
1) Le notizie di stampa sono numerose ma senza citare le fonti.
Si dice che il contrassegno dovrà essere tenuto in macchina ed esposto sul parabrezza.
Potrà essere monitorato naturalmente ai varchi e telepass, oltre che dalle forze dell'ordine. Il contrassegno, non la scatola nera.
Il microchip conterrà i dati del mezzo, data di validità e scadenza della polizza e potrebbe essere dato uno strumento di lettura insieme alla scheda, ma questo credo solo alle forze dell'ordine. Non è chiaro.
Multe da 800 a 3400 euro, sospensione patente un anno e confisca istantanea del mezzo con divieto di guidarlo.
L'Ania ha realizzato una interessante rassegna per approfondire i contrassegni e la scatola nera: 09 settembre 2013 - Il Sole 24 Ore - Guide Scatola nera, obbligo in stand by
2) Le notizie ufficiali sono poche in rete.
Il testo che segue è dalla relazione Ivass del gliugno 2013:
"In ottica antifrode l’articolo 31 del decreto liberalizzazioni ha previsto la progressiva
dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione e la loro sostituzione con sistemi elettronici e
telematici, secondo modalità da definirsi con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico e
del Ministero delle infrastrutture e Trasporti, sentito l’ISVAP (ora IVASS).
"Lo schema di regolamento prevede l’istituzione di una banca dati pubblica presso il Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti che garantirà a regime, alle forze dell’ordine e a chiunque ne abbia
interesse, il controllo delle coperture r.c. auto in via telematica e in tempo reale. Nel mese di aprile
2013 l’IVASS ha fornito ai Ministeri competenti il previsto parere.
"Con analogo intento l’art. 32 del decreto Liberalizzazioni ha previsto la dematerializzazione
dell’attestato di rischio, da realizzarsi tramite l’alimentazione, obbligatoria per le imprese, di una banca
dati elettronica. A seguito del processo di dematerializzazione, la consegna dell'attestato di rischio
dall’impresa all’assicurato dovrà avvenire per via telematica e, in caso di passaggio dell’assicurato da
una società all’altra, le informazioni contenute nell'attestato di rischio saranno acquisite direttamente
dalla nuova compagnia in via telematica attraverso la nuova banca dati.
"L’Istituto sta lavorando all’attuazione della norma, attraverso l’adozione di un Regolamento, che
valuti i diversi profili, incluso il tema della consegna telematica a soggetti non muniti di strumenti
informatici.
"La disposizione dell’articolo 32 del decreto Liberalizzazioni disciplina l’ipotesi dell’installazione
della “scatola nera” o di dispositivi similari in grado di registrare l’attività del veicolo prevedendo, nel
caso di consenso dell’assicurato, che le imprese debbano applicare una riduzione significativa sul
premio r.c. auto sopportando i costi di installazione, disinstallazione e manutenzione del dispositivo.
Il fine è quello di garantire agli assicurati significativi sconti sul premio e, al sistema nel suo
complesso, effetti positivi in termini di riduzione dei costi dei risarcimenti e di contrasto alle frodi,
grazie al controllo sulla dinamica dei sinistri che la scatola nera è in grado di realizzare. Lo schema di
Regolamento, elaborato di concerto tra l’IVASS, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Garante per
la protezione dei dati personali, è stato sottoposto alla procedura di pubblica consultazione, che si è
chiusa il 30 aprile 2013 (documento di consultazione n. 1 del 2013); esso definisce le modalità draccolta, gestione e utilizzo, in particolare a fini tariffari e per la determinazione della responsabilità in
occasione dei sinistri, dei dati raccolti dalle scatole nere.
"Sulla questione della “scatola nera” l’8 aprile 2013 è intervenuta la sentenza del Tar Lazio n.
3530/2013 che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da ANIA e dalle imprese di
assicurazione avverso la comunicazione dell’aprile 2012 con cui l’ISVAP aveva reso nota la propria
interpretazione sul carattere obbligatorio dell’offerta di polizze con scatola nera da parte delle imprese."
Nell’ambito del contrasto alla contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, l’art. 31 prevede che, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, siano definite le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada (comma 1).
A quest’ultimo proposito, il comma 3 precisa che la violazione dell’obbligo di assicurazione è rilevabile, previa informativa agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione ex art. 45, comma 6, del codice della strad a, i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato e altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito anche il Garante, si dovranno definire le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, stabilendo, al contempo, le relative modalità di attuazione.
La violazione è documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi in grado di accertare i fatti costituenti illecito amministrativo, i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, nel rispetto della esigenza di tutela della riservatezza.
Di rilievo è, infine, l’art. 32 (“Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni”) il quale, in particolare: ...