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Risarcimento 2014-01-07 - Pdf - Stampa

D.L. 23.12.2013 n.145: molte novita' e tre mesi per chiedere i danni

Moltissime rilevanti novita' che regolano la richiesta dei danni, l'indicazione dei testimoni, l'obbligo di stipulare la polizza e cosi' via.

"Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore." Fonte: gazzetta

 

I

Iniziamo a sintetizzare brevemente:

  1. i danni vanno chiesti entro tre mesi e risarcimento si prescrive in due anni
  2. il risarcimento non può essere ceduto
  3. i testimoni vanno indicati alla denuncia, dopo nemmeno il giudice li può accettare
  4. la scatola nera (o simili) vale come piena prova
  5. le polizze vanno ridotte, sanzioni fino a 40.000 euro
  6. le compagnie possono imporre la riparazione dell'auto con officine convenzionate
  7. polizze sanitarie e tecnici delle compagnie
  8. le compagnie possono proporre per  l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo  ad  ispezione, prima della stipula del contratto

 

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia",  per  il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi  RC-auto,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo  e   la digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per  la  realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189)

(GU n.300 del 23-12-2013)

Art. 8               Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto    

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e  successive modificazioni, recante il Codice delle  assicurazioni  private,  sono apportate le seguenti modificazioni;


    a) al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera b)  e'  inserita la seguente;
      «c) per i veicoli a motore  adibiti  al  trasporto  di  persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi  dell'articolo  47  del decreto legislativo 30 aprile 1992, recante  il  Nuovo  codice  della strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro  per  sinistro  per  i  danni  alla  persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un  milione  di  euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero  dei danneggiati.»;


    b) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti;


  «1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad  accettare,  secondo le condizioni  di  polizza  e  le  tariffe  che  hanno  l'obbligo  di stabilire  preventivamente   per   ogni   rischio   derivante   dalla circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  le  proposte  per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria   verifica   della   correttezza   dei   dati   risultanti dall'attestato di rischio, nonchè dell'identita'  del  contraente  e dell'intestatario  del  veicolo,  se  persona  diversa.  Le   imprese richiedono ai soggetti che presentano  proposte  per  l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo  ad  ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi  del  secondo  periodo,  le  imprese  praticano  una  riduzione rispetto alle tariffe  stabilite  ai  sensi  del  primo  periodo.  Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi  elettronici  che  registrano l'attività del veicolo, denominati scatola  nera  o  equivalenti,  o ulteriori dispositivi, individuati con decreto  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il  Ministero  dello sviluppo economico del  25  gennaio  2013,  n.  5,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n.  30  del  5  febbraio  2013.  Se  l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i  costi   di   installazione,   disinstallazione,   sostituzione   e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare,  all'atto della stipulazione del contratto,  una  riduzione  significativa  del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo  periodo.  Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con  un  nuovo  assicurato, non è inferiore al sette per  cento  dell'importo  risultante  dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima  compagnia nell'anno precedente divisa per  il  numero  degli  assicurati  nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di  stipula  di un nuovo contratto di assicurazione tra le  stesse  parti,  l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente  comma,  non puo', comunque, essere  inferiore  al  sette  per  cento  del  premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo  l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.


  1 -bis. Quando uno dei veicoli coinvolti  in  un  incidente  risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le  caratteristiche tecniche e funzionali stabilite  a  norma  del  presente  articolo  e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge  24  gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  le  risultanze  del  dispositivo  formano  piena  prova,  nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che  la parte contro  la  quale  sono  state  prodotte  dimostri  il  mancato funzionamento del predetto dispositivo.


  1-ter.   L'interoperabilita'   dei   meccanismi   elettronici   che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32,  comma  1, del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  e'  garantita  dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  attraverso   un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato  in  concessione, da  costituirsi  presso  le  strutture   tecniche   del   centro   di coordinamento delle informazioni sul  traffico,  sulla  viabilita'  e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n. 495.  A  tal  fine,  a  decorrere  dal  1°  ottobre  2014,   i   dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo  al  suddetto  centro,  che  ne  e'  titolare  e responsabile ai fini  dell'interoperabilita'.  Le  informazioni  sono successivamente trasmesse dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti alle compagnie  di  assicurazioni  competenti  per  ciascun veicolo  assicurato.  I  dati  sono   trattati   dalla   impresa   di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione  e'  titolare  del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo  28  del  citato  decreto legislativo n. 196 del 2003. E' fatto  divieto  per  l'assicurato  di disinstallare, manomettere o  comunque  rendere  non  funzionante  il dispositivo   installato.   In   caso   di   violazione   da    parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione  del premio di cui al presente articolo non e'  applicata  per  la  durata residua  del  contratto.  Con  provvedimento   del   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma, sentito l'IVASS, sono disciplinate le  caratteristiche  tecniche,  le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al presente comma.».


    c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti;
  «3-bis. L'identificazione  di  eventuali  testimoni  sul  luogo  di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di  sinistro prevista dall'articolo 143, nonchè dalla richiesta  di  risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali  delle  autorità di polizia intervenute sul  luogo  dell'incidente,  l'identificazione dei  testimoni   avvenuta   in   un   momento   successivo   comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.


  3-ter.  In  caso  di  giudizio,  il  giudice,  sulla   base   della documentazione  prodotta,  non  ammette  le  testimonianze  che   non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti  comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.


  3-quater.  Nei   processi   attivati   per   l'accertamento   della responsabilità e la quantificazione dei danni, il  giudice  verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore  dell'infortunistica  stradale  e,  ove  riscontri, anche  avvalendosi  dell'archivio  integrato   informatico   di   cui all'articolo  21  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in  piu'  di  tre  cause  negli ultimi  cinque  anni,  trasmette  l'informativa  alla  Procura  della Repubblica competente per gli  ulteriori  accertamenti.  Il  presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita'  di polizia che sono chiamati a testimoniare.».


    d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente;
                            

«Art. 147-bis.                       Risarcimento in forma specifica     

1. In alternativa al  risarcimento  per  equivalente,  e'  facoltà delle ; imprese  di  assicurazione,  in  assenza  di   responsabilità concorsuale, risarcire in forma  specifica  danni  a  cose,  fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una  validita'  non inferiore a due  anni  per  tutte  le  parti  non  soggette  a  usura ordinaria. L'impresa di assicurazione  che  intende  avvalersi  della facoltà di cui al primo  periodo  comunica  all'IVASS  entro  il  20 dicembre di ogni anno e,  per  l'anno  2014,  entro  il  30  gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero  degli  assicurati  nella  stessa  Regione.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare  entro  il 20  gennaio  2014,  sentito  l'IVASS,  sono   individuate   le   aree territoriali nelle quali sono  applicate  riduzioni  del  premio  non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel  secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla  base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno  precedente:  numero dei sinistri  denunciati,  entita'  dei  rimborsi,  numero  dei  casi fraudolenti  riscontrati  dall'autorita'  giudiziaria.  I  dati  sono desumibili  anche  dall'archivio   integrato   informatico   di   cui all'articolo  21  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato  decreto  del Ministro dello sviluppo  economico  si  applicano  le  riduzioni  del cinque  per  cento.  Nei  casi  di  cui  al  presente   articolo   il danneggiato,  anche  se  diverso   dall'assicurato,   puo'   comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica  da  parte  dell'impresa convenzionata con  l'impresa  di  assicurazione,  individuandone  una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non  può comunque superare il costo che  l'impresa  di  assicurazione  avrebbe sostenuto  provvedendo  alla  riparazione  delle   cose   danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata  direttamente  all'impresa che  ha  svolto  l'attivita'  di   autoriparazione,   ovvero   previa presentazione  di  fattura.  Resta  comunque  fermo  il  diritto  del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi  in  cui  il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo  di  risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.


  2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la  comunicazione  prevista  nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo.».


    e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni;


      1) al  comma  1,  al  primo  periodo  la  parola:  «cinque»  è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso.


      2)  al  comma  2-bis,  il  quinto  periodo  e'  sostituito  dai seguenti;


  «La medesima procedura  si  applica  anche  in  presenza  di  altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico  di cui all'articolo 21  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, definiti  dall'IVASS  con  apposito  provvedimento,  dai  dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o  emersi  in  sede  di perizia  da  cui  risulti  documentata   l'incongruenza   del   danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione  in  giudizio prevista dall'articolo 145 e'  proponibile  solo  dopo  la  ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare  del  termine  di  novanta  giorni   di   sospensione   della procedura.»;


    f) dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente;

 

«Art. 150-ter.
               Divieto di cessione del diritto al risarcimento    

  1. L'impresa di assicurazione  ha  la  facolta'  di  prevedere,  in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo  I,  capo  V, del  codice  civile,  all'atto  della  stipula   del   contratto   di assicurazione e  in  occasione  delle  scadenze  successive,  che  il diritto al risarcimento dei danni derivanti  dalla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti non sia  cedibile  a  terzi  senza  il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente   articolo,   l'impresa   di   assicurazione   applica   una significativa riduzione del premio a  beneficio  dell'assicurato,  in misura comunque non  inferiore  al  quattro  per  cento  dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati  nella  Regione  dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per  il  numero  degli assicurati nella stessa Regione.».


  2. Le imprese di assicurazione  sono  tenute  a  proporre  clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi  medico-sanitari  resi  da  professionisti  individuati  e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano  i  nominativi  sul proprio sito  internet.  Nel  caso  in  cui  l'assicurato  acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura  comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla  somma dei premi  RCA  incassati  nella  Regione  dalla  medesima  compagnia nell'anno precedente divisa per  il  numero  degli  assicurati  nella stessa Regione.


  3. All'articolo 32, comma 3-quater, del  decreto-legge  24  gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.


  4.  Il  mancato  rispetto  da  parte   dell'impresa   assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi  di  cui  al  comma  1, lettere b), d) ed f), ed al comma  2,  comporta  l'applicazione  alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica  del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.


  5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle  facoltà di cui al comma 1, lettere b), d)  ed  f),  hanno  obbligo  di  darne comunicazione  all'assicurato   all'atto   della   stipulazione   del contratto  con  apposita  dichiarazione  da  allegare   al   medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da  parte  dell'IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.


  6. Il  secondo  comma  dell'articolo  2947  del  Codice  civile  è sostituito dal seguente;
    «Per il risarcimento del danno prodotto  dalla  circolazione  dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.  In  ogni caso il danneggiato  decade  dal  diritto  qualora  la  richiesta  di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal  fatto  dannoso, salvo i casi di forza maggiore.».


  7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie  quelle  relative  alla  riduzione  dei  premi  delle  polizze assicurative e  al  rispetto  degli  obblighi  di  pubblicita'  e  di comunicazione  di  cui  ai  commi  4,  5  e  8.  Nella  relazione  al Parlamento, di cui all'articolo 13,  comma  5,  del  decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  2012,  n.  135,  viene  dato   specifico   conto   dell'esito dell'attività svolta.


  8. Al fine del conseguimento della massima  trasparenza,  l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet  l'entita'  della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere  b),  d) ed f), ed al comma 2, secondo forme di  pubblicita'  che  ne  rendano efficace e  chiara  l'applicazione.  L'impresa  comunica  altresi'  i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e  all'IVASS,  ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.


  9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma  8 comporta  l'applicazione  da  parte  dell'IVASS   di   una   sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.


  10.  Gli  introiti  derivanti  dall'applicazione   delle   sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono  destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada,  di cui all'articolo 285 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.209.


  11. L'articolo 14 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.


  12. I massimali di cui al comma 1, lettera a), entrano in vigore  a decorrere dal 1° gennaio 2014.


  13.  All'attuazione  del  presente  articolo   le   amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.


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2014-01-07 Chi: Spataro Fonte: gazzetta








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