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Telecontrollo 2015-02-23 - Pdf - Stampa

La legge competitivita' nella parte relativa alle assicurazioni

Testo importante. Tra le novita' la scatola nera prevista e incentivata per legge, senza ancora nessuna consapevolezza sui limiti di una attivita' di telecontrollo.

 

C

CAPO I – Assicurazioni e fondi pensione

Articolo 2.
(Obbligo a contrarre)

1. All’articolo 132 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le
tariffe relative all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro
presentate secondo le condizioni e alle tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria
verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del
contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.
1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di
settore e dell’archivio antifrode istituito presso l’I.V.ASS. di cui all’art, 21 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di
assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».

Articolo 3.
(Trasparenza e risparmi RC veicoli a motore)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo
l’articolo 132, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 132-bis
(Obblighi informativi degli intermediari)

1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria
per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente
ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al
1contratto base previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. A tal fine, gli intermediari forniscono i premi offerti dalle imprese mediante collegamento
internet al preventivatore consultabile sul sito internet dell’I.V.ASS. e del Ministero dello
sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
3. L’I.V.ASS. adotta disposizioni attuative in modo da garantire accesso e risposta on-line,
sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese
per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di
cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato.

Articolo 132-ter
(Sconti obbligatori)

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificarsi in precedenza o
contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione
praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:
a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria
accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta della impresa di assicurazione, o
sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo,
denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i
soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in
particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in
occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione,
meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore a seguito del
riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore ai limiti stabiliti
dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione rinunciano,
in deroga agli articoli contenuti nel libro IV, titolo I, capo V, del codice civile,
alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti senza il consenso dell’assicuratore tenuto al
risarcimento;
e) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione esercitano,
in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un
risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità
concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una
validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
La garanzia di cui al periodo precedente è presupposta per i contratti di
assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.
f) nel caso in cui, ove non trova applicazione la lettera e), i soggetti che presentano
proposte per l’assicurazione si impegnano ad accettare un risarcimento per
equivalente pari a quanto previsto nelle convenzioni di cui al comma 4,
fornendo, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che
procederà alla riparazione, e stabilendo un termine massimo per consentire
all’impresa di assicurazione di verificare la stima dell’ammontare del danno
prima che le riparazioni siano effettuate.
22. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna
delle condizioni di cui al comma 1, l’ammontare dello sconto praticato in caso di
accettazione da parte del contraente.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), la riduzione di premio praticata dalla
compagnia è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione,
funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall’assicurato. Tale riduzione del premio
si applica altresì in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza
di un contratto o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta
fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
4. L’impresa di assicurazione che offre al contraente la facoltà di cui al comma 1, lett. e),
comunica all’I.V.ASS., entro 30 giorni dall’entrata in vigore di una nuova tariffa l’entità
della riduzione del premio prevista. Nella medesima comunicazione, le imprese di
assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale
facoltà a tutti i contraenti, nonché l’adeguatezza della propria rete di riparatori
convenzionati, sia in termini di copertura territoriale che di congruità operativa e
assistenziale.».

Articolo 4.
(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. All’articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio»
sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da
indicare in valore assoluto e in percentuale all’atto dell’offerta di preventivo della stipulazione o di
rinnovo,».

Articolo 5.
(Misure relative all’assegnazione delle classi di merito)

1. All’articolo 134, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche;
a) al comma 4-bis, dopo le parole «non può assegnare al contratto una classe di
merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio
conseguito sul veicolo già assicurato», sono aggiunte le seguenti «e non può
discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della
classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse
caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.»;
b) al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le
variazione peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi
del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all’articolo
132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti
applicati»;
c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente: «4-quater.1 Conseguentemente al
verificarsi di un sinistro, qualora l’assicurato accetti l’installazione di uno dei
dispositivi di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti
incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».
3

Articolo 6.
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)

1. All’articolo 135 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali
testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve essere comunicata entro il
termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, e deve
risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai
sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle
autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei
testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della
prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non
ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste
dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati
indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata
l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili attivate per l’accertamento della responsabilità e
la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle
parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all’I.V.ASS., trasmette un’informativa
alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla
ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause
concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni.
Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia
che sono chiamati a testimoniare.»;

Articolo 7.
(Risarcimento del danno non patrimoniale)

1. L’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Articolo 138
(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge si
provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della
Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità
comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto
leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
4medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione
dell’età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità
e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento
percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla
base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari
all'interesse legale;
e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato
in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun
giorno. L’importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi
gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma
1, lettera b) dell’articolo 139.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti
dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia
causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del
danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2,
può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato, fino al quaranta per cento. L’ammontare complessivo del
risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del
danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata
dall'ISTAT.».
2. Fino al centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge, il decreto del
Presidente della Repubblica di cui all’art. 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è adottato secondo la
disciplina previgente .
3. L’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Articolo 139
(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità)

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri
e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o
inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale
in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in
base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo
coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così
determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero
virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di
età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola
settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove
virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità
5temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura
corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale
che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili
di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per
danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti
dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia
causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del
danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere
aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al venti per cento. L’ammontare complessivo del risarcimento
riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del danno non patrimoniale
conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si
provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità
psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro
delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di
invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di
invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di
invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di
invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di
invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di
invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di
invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di
invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di
invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Articolo 8.
(Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo
l’articolo 145, è inserito il seguente:
«Articolo 145-bis
(Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici)
1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo
elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma dell’articolo
132-ter, comma 1, lettere b) e c), nonché dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso all’entrata in vigore
delle stesse disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti
6civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte
dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
2. L’interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l’attività del
veicolo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche nei casi di sottoscrizione da
parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da
quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori –
provider di telematica assicurativa – i cui dati identificativi sono comunicati all’I.V.ASS. da
parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull’attività del veicolo
sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico
comune indicato nell’articolo 32, comma 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati
alle rispettive Compagnie di Assicurazione.
3. Le modalità per assicurare l’interoperabilità dei meccanismi elettronici, nonché delle
apparecchiature di telecomunicazione ad essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei
dati, in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con
impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo, o di portabilità
tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dal
comma 1-bis dell’articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Gli operatori rispondono del
funzionamento ai fini dell’interoperabilità.
4. Il mancato adeguamento, da parte dell’impresa di assicurazione o dell’operatore di
telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento, comporta l’applicazione da
parte dell’I.V.ASS. di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno
di ritardo.
5. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei
dati ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto
all’impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegate, di utilizzare i dispositivi di
cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto alla finalità di
determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la
posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata
rispetto alla medesima finalità.
6. È fatto divieto per l’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non
funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell’assicurato del divieto
di cui al periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non è
applicata per la durata residua del contratto. L’assicurato che abbia goduto della riduzione di
premio è tenuto alla restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte
salve le eventuali sanzioni penali.».

Articolo 9.
(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

1. All’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La
medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti
dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti
dall’I.V.ASS. con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132-
7ter, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del
danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo
145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in
sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura.».

Articolo 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo
l’articolo 149, è inserito il seguente:

«Articolo 149-bis
(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di
rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione
della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 122 e successive modificazioni, che ha eseguito le riparazioni.
2. Nei casi di cui l’assicurato ha sottoscritto la clausola di cui all’articolo 132-ter, comma 1,
lett. e), il danneggiato diverso dall’assicurato può comunque rifiutare il risarcimento in
forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione,
individuandone una diversa. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento
sono versate alle imprese che hanno svolto l’attività di autoriparazione, previa presentazione
di fattura. In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento sono versate
direttamente al danneggiato diverso dall’assicurato, nei limiti dei costi di riparazione
preventivati dalle imprese in convezione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al
risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore
al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non
può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di
demolizione e immatricolazione di altro veicolo.

Articolo 11.
(Allineamento della durata delle polizze a copertura dei rischi accessori alla durata della

polizza a copertura del rischio principale)
1. All’articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell’assicurato, anche alle
assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero altro contratto stipulato
contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.».

Articolo 12.
(Ultrattività della copertura RC professionale)

1. All’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni
8caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di
cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le
richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti
generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.».

Articolo 13.
(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)

1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in
legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 3 e 4, sono abrogati.
2. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 128, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati
nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del Codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, un importo minimo di copertura pari a 10 milioni di euro
per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle
vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose,
indipendentemente dal numero dei danneggiati »;
b) al comma 4, dell’articolo 285, le parole: «la misura del contributo» sono
sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del
contributo»;
c) ai commi 1 e 2, dell’articolo 287, le parole «all’impresa designata ed alla
CONSAP» sono sostituite dalle parole «all’impresa designata, inviandone copia
contestuale alla CONSAP»;
d) al comma 4, dell’articolo 303, le parole: «la misura del contributo, nel limite
massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle
seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel
limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;
e) il comma 2 dell’articolo 135 è sostituito dal seguente:
«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio della
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati
riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa
designata ai sensi dell’articolo 286, secondo le modalità stabilite con
regolamento adottato dall’I.V.ASS.. Al medesimo adempimento sono
tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro ammesse ad
operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di
stabilimento ed abilitate all’esercizio della assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel
territorio della Repubblica.»;
g) l’articolo 316 è sostituito dal seguente:
«1. L’omissione, l’incompletezza, l’erroneità o la tardività delle
comunicazioni di cui all’articolo 135, comma 2, accertata semestralmente
e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all’articolo
326, comma 1, del decreto, decorrente dal sessantesimo giorno successivo
alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un’unica sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.»;
93. I massimali di cui all’articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2016, e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2017.
4. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012 , n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 21, comma 3, dopo le parole «decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436»,
sono aggiunte le seguenti: «con il casellario giudiziario istituito presso il
Ministero della giustizia dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e riordinato
con decreto del Presidente della repubblica 14 novembre 2002, n. 313»;
b) all’articolo 21, comma 3, dopo le parole «in fase di liquidazione dei sinistri»,
sono aggiunte le seguenti: «nonché la facoltà di consultazione dell’archivio in
fase di assunzione del rischio al fine di verificare l’autenticità delle informazioni
fornite dal contraente.»;
5. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;
b) all’articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) all’articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. L’I.V.ASS.
definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle
compensazioni dovute. L’I.V.ASS. procede alla revisione del criterio di cui al
periodo precedente nel termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di
efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei
costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.».

Articolo 14.
(Poteri dell’I.V.ASS. sulle norme introdotte)

1. L’I.V.ASS. esercita poteri di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute
nel presente Capo, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di
assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta
contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto
specificamente dell’esito dell’attività svolta in relazione alle disposizioni del primo periodo del
presente comma.
2. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente Capo sono destinati, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e
riassegnazione al competente stato di previsione della spesa, ad incrementare il Fondo di garanzia
per le vittime della strada, di cui all’articolo 285 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
3. L’I.V.ASS., d’intesa con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le
variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore nei ventiquattro mesi successivi all’entrata
in vigore della presente legge.
4. All’attuazione del presente Capo le amministrazioni competenti provvedono nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
10

Articolo 15.
(Portabilità dei fondi pensione)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di
cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20 del presente
decreto legislativo, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio
della contribuzione definita, possono prevedere l’adesione collettiva o
individuale anche di soggetti aderenti ad una o piu categorie di cui all'articolo 2,
comma 1 del presente decreto legislativo.»;
b) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione
dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo
superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta
dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai
requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.».
c) all’articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da
quelle di cui ai commi 2 e 3, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme
collettive che in quelle individuali e su tali somme, si applica una ritenuta a
titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11,
comma 6.».
d) all’art. 14, comma 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di
esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il
lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del
TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro.».


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2015-02-23 Chi: Spataro








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