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Omicidio stradale 2015-04-28 - Pdf - Stampa

Il testo unificato proposto per l'omicidio stradale

Il testo unificato scelto per procedere alle discussioni Fonte: senato

 

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 859
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore SCILIPOTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013

Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale

Onorevoli Senatori. -- Il fenomeno dell'infortunistica stradale ha ormai raggiunto livelli di pericolosità non più contrastabili con l'attuale quadro normativo, basato su fattispecie di illecito penale caratterizzate quale elemento psicologico dalla colpa, per lo più specifica in quanto correlata alla violazione di norme di comportamento del codice della strada.

Non esiste nell'ordinamento giuridico un'autonoma ed adeguata considerazione del fenomeno stesso, la cui tutela, proprio per la ricordata gravità delle conseguenze, non può essere affidata solamente a ipotesi di reato dogmaticamente «non volontarie», sebbene recentemente aggravate mediante la previsione di singole fattispecie circostanziate. A chi, per lavoro o per sventura, è stato obbligato a confrontarsi con questo fenomeno, è purtroppo evidente tale mancanza di attenzione specifica per omicidio e lesioni stradali, comunque riconducibili agli omonimi reati colposi, ancorché come già detto in forma aggravata.

Con questa proposta si intende colmare quella che viene sentita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo. In tale ottica diventa determinante incidere non soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa. Ecco perché si intende creare un quadro sanzionatorio autonomo, ma comunque basato su fattispecie legislative che in circostanze oggettive ben precise e sintomatiche della volontarietà indiretta del proprio operato ne implichino l'inquadramento in tali termini individuando per la prima volta, in Italia, le fattispecie autonome dell'omicidio e delle lesioni personali stradali.

Negli ultimi anni si è assistito a coraggiosi tentativi di giudici che hanno cominciato ad inquadrare non come non colposo l'omicidio riconducibile all'infortunistica stradale, individuando un diverso, e più grave, atteggiamento psicologico dell'autore che in presenza di ben particolari presupposti oggettivi (stato di ebbrezza, alterazione da sostanze stupefacenti), si sia comunque posto alla guida di un veicolo, con ciò solo accettando il rischio, non tanto di produrre un pericolo potenziale alla sicurezza della circolazione, quanto di provocare la morte di altri, in evidente dispregio al bene giuridico «vita», Anche dalla lettura di tali sentenze trae forza l'esigenza di creare già a livello normativo fattispecie autonome sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, che si contrappongano a quelle meramente colpose, per definizione caratterizzate da un livello di disvalore sociale decisamente minore e per certo nemmeno a livello di immaginario collettivo paragonabile a quello che si va necessariamente a ledere.

Per rendere immediatamente intellegibile l'intento di questa proposta, vanno ancora sottolineati tre aspetti:

da un lato, il fenomeno infortunistica stradale -- che produce, in termini di costi sociali, somme pari al 2,6 per cento del prodotto interno lordo italiano -- ha assunto dimensioni e forme tali da necessitare, a livello di interesse istituzionale e di impatto normativo, un decisivo cambio di impostazione, privilegiando la parola «omicidio» a tutto ciò che residualmente lo caratterizza;

dall'altro, la oggettiva difficoltà di individuare un discrimine netto tra dolo indiretto e colpa con previsione, nel caso di morte o lesioni collegate a scontri stradali, causati da individui sotto effetto di alcol e/o droga, che non può essere rimessa all'iniziativa e alla sensibilità di singoli magistrati coraggiosi;

vengono volutamente tralasciate, per doverosa scelta sistematica, certo non per disinteresse, le possibili conseguenze di distorsioni interpretative della normativa sull'assicurazione di responsabilità civile, con il chiaro intento e monito al legislatore futuro di farne oggetto di tempestiva e successiva modifica adeguatrice per garantire l'importante tutela risarcitoria quale ristoro, se non altro materiale, dei gravissimi danni subiti dalle vittime della strada e dai loro familiari.

Con tali premesse sembra chiaro l’impianto del presente disegno di legge che si compone di sette articoli, suddivisi in tre capi ciascuno dedicato all’ambito normativo di riferimento – codice penale, codice di procedura penale, codice della strada – oggetto delle modifiche proposte.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

Art. 1.

(Introduzione del reato di omicidio stradale)

1. Dopo l'articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 575-bis. - (Omicidio stradale). -- 1. Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, la pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno».

2. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, le parole: «dall’articolo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 575».

Art. 2.

(Introduzione del reato di lesioni personali stradali)

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 582-bis. - (Lesioni personali stradali). -- 1. Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da due mesi a due anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583».

Art. 3.

(Modifica all’articolo 589del codice penale)

1. All’articolo 589 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetti in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 590del codice penale)

1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 186, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 186, comma 2, lettera a), e dell'articolo 186-bis, comma 1» e le parole: «ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

ƒ«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e nel secondo comma».

Capo II

Art. 5.

(Modifica all'articolo 380 del codicedi procedura penale)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

ƒ«m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 575-bis del codice penale».

Capo III

Art. 6.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli»;

b) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore a 18 anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 25º anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori»;

c) all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 1, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

d) all'articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale».

Capo IV

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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2015-04-28 Chi: Spataro Fonte: senato








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