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Periti assicurativi 2015-10-06 - Pdf - Stampa

Periti assicurativi e ctu: TAR del Lazio

Sull'accertamento dell’obbligo della cancellazione dei periti assicurativi dal detto Albo dei c.t.u.

 

N

N. 09947/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06870/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6870 del 2010, proposto da:
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Frosinone, in persona del presidente p.t., e da Tizio Mario, rappresentati e difesi dagli avv.ti Loreto Gentile e Antonio Gentile, elettivamente domiciliati in Roma, viale Regina Margherita, 46, presso lo studio dell’avv. Ruggero Frascaroli;

contro

Il Ministero della Giustizia, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Luca Caio, Fabio Sempronio, Francesco Mevio, Piergiorgio Licaone, Antonio Pertintone, Luca Persifone; (nomi di fantasia)

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
il Collegio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in persona del legale rappresentante p.t., il Collegio nazionale degli ingegneri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Guerino Ferri, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cassiodoro, 19, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Torre;

per l'annullamento

delle decisioni assunte, rispettivamente, il 21 aprile 2010 ed il 15 luglio 2009, dal Comitato costituito ex art. 15, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. dal Presidente p.t. della Corte d'Appello di Roma e dal Comitato costituito ex art. 14, comma l, delle stesse disposizioni dal Presidente del Tribunale di Cassino, relativamente al mantenimento della iscrizione all'Albo dei C.T.U. di quest'ultimo Tribunale dei periti assicurativi evocati quali controinteressati, siccome iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti istituito dall'art. I della legge n. 166 del 1992 e per l'accertamento dell'obbligo della cancellazione degli stessi dal detto Albo C.T.U. dei provvedimenti relativi alla revisione dell'albo C.T.U. dei periti assicurativi presso il tribunale di Cassino.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Il ricorrente collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Frosinone ed il signor Tizio Mario in proprio, quale iscritto nel medesimo collegio, hanno impugnato le decisioni assunte, rispettivamente, il 21 aprile 2010 ed il 15 luglio 2009, dal Comitato costituito ex art. 15, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. e dal Comitato costituito ex art. 15, comma 4, delle stesse disposizioni, i quali hanno deliberato di mantenere l’iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Cassino - per i soli incarichi di stima dei danni a cose in caso di incidente stradale o navale - di alcuni periti iscritti nel (solo) ruolo nazionale dei periti assicurativi, ancorché gli stessi non risultassero simultaneamente iscritti anche in un collegio o in un ordine professionale.

Hanno chiesto altresì l’accertamento dell’obbligo della cancellazione dei periti assicurativi dal detto Albo dei c.t.u.


Avverso i provvedimenti gravati hanno dedotto i seguenti motivi di doglianza:

I) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 13, 14, 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e delle norme collegate. Violazione dei principi di diritto vigenti in materia.

Sostengono i ricorrenti che la circostanza che i periti assicurativi non siano iscritti in un collegio o in un ordine professionale - i quali avrebbero, a loro giudizio, sostituito le associazioni professionali menzionate nell’art. 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile - violerebbe la norma medesima, nella parte in cui individua nell’iscrizione ad una associazione professionale un requisito per l’iscrizione all’albo del consulenti tecnici d’ufficio.


II) Violazione dei principi di diritto vigenti in materia di composizione di organi collegiali

Il voto espresso dal comitato presieduto dal Presidente del Tribunale sarebbe viziato anche sotto il profilo procedimentale, attesa la partecipazione alla votazione del rappresentante dell’ISVAP, che a sua volta non sarebbe espressione di un ordine o un collegio professionale.

Il vizio affliggerebbe pure la successiva decisione del comitato adito in sede di reclamo, e presieduto dal Presidente della Corte d’appello, che non avrebbe riconosciuto alla circostanza la valenza invalidante prospettata dai ricorrenti.

III) Illegittimità derivata – accertamento del diritto/obbligo all’annullamento della iscrizione dei periti assicurativi nell’albo dei c.t.u. del Tribunale di Cassino.

Alla illegittimità delle decisioni impugnate conseguirebbe un obbligo di cancellazione dall’albo dei c.t.u. del Tribunale di Cassino dei periti assicurativi non iscritti in alcun ordine o collegio professionale.

Il Ministero della giustizia si è costituito con memoria di stile, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Sono intervenuti ad adiuvandum il Collegio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e il Collegio nazionale degli ingegneri.

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

E’ utile una breve ricostruzione delle disposizioni normative in tema di composizione dell’albo dei consulenti tecnici istituito presso i singoli tribunali, previsto dall’art. 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, a norma del quale “Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici”, diviso in categorie.

Il successivo art. 14 stabilisce che “L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell’albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l’albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”

L’art. 15, infine, regolamenta l’iscrizione nell'albo, disponendo che “possono ottenere l'iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali”.

L’articolo stabilisce pure che sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo 14 e che contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato costituito dal primo presidente della corte di appello, dal procuratore generale e da un presidente di sezione.

Ragioni sistematiche impongono il previo esame del secondo motivo di doglianza.

Con tale censura i ricorrenti hanno rappresentato come la decisione di non espungere dall’albo dei c.t.u. di Cassino i periti assicurativi è stata assunta da un collegio illegittimamente composto, attesa la presenza nello stesso di un rappresentante dell’ISVAP.



La partecipazione alla discussione e alla successiva decisione di un soggetto non legittimato inficerebbe, a giudizio dei ricorrenti, l’intero processo decisionale, come già dagli stessi rappresentato in sede di reclamo al comitato presso la corte d’appello.

La decisione di tale ultimo collegio, poi, avrebbe erroneamente ricondotto la questione dedotta a profili attinenti al quorum deliberativo, riconosciuto sussistente pur detraendo dai voti favorevoli quello espresso dal rappresentante dell’ISVAP, mentre invece il vizio rappresentato, attenendo alla costituzione dell’organo collegiale, avrebbe dovuto importare l’annullamento dell’intera decisione.

La prospettazione deve essere condivisa.

Come sopra ricordato, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, l’albo dei c.t.u. è formato da un comitato costituito dal Presidente del tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un professionista designato dall’ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici, ovvero, in caso di periti estimatori, designato dalla camera di commercio.


Nel caso in esame, come si legge negli atti depositati da parte ricorrente, la convocazione era stata estesa ad un rappresentante designato dall’ISVAP, ente che non è rappresentativo degli iscritti, ma mero soggetto a cui era affidata, al momento in cui si riferiscono i fatti di causa, la mera vigilanza sul ruolo dei periti assicurativi.

Sempre dalla lettura del verbale della seduta del 15 giugno, emerge come la delibera gravata sia stata adottata “dopo ampia discussione, nel corso della quale ognuno dei presenti espone e motiva la propria tesi” e che la stessa è stata assunta, “con la sola opinione contraria del rappresentante dei periti industriali”.

Rileva in primo luogo il collegio come il rappresentante dell’ISVAP, anche accedendo alla tesi sostenuta dal comitato e secondo cui l’iscrizione al ruolo dei periti possa essere requisito sufficiente per l’iscrizione all’albo dei c.t.u., non possa essere qualificato come un soggetto designato dal collegio o ordine professionale, e dunque espressione degli iscritti, ma è un rappresentante del soggetto a cui è attribuito il controllo sul suddetto ruolo.


Come prospettato in ricorso, pertanto, la sua presenza, a prescindere dalla qualificazione del collegio quale perfetto o imperfetto, ha determinato l’illegittimità della deliberazione adottata, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nei collegi, sia perfetti che imperfetti, la partecipazione di soggetti estranei, ovvero di persone che non fanno parte della loro composizione quale prevista tassativamente dalla normativa di riferimento, costituisce vizio di composizione degli organi e ne inficia gli atti deliberativi, per la possibilità che tali soggetti siano in grado di influenzare in qualche modo la volontà dei Collegi e dei suoi membri” (cfr. ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II , 24 gennaio 2006, n. 470, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 05 aprile 1996, n. 96).

Del tutto irrilevante, a questo punto, è la valutazione in ordine alla prova di resistenza operata dalla Corte d’appello, atteso che è proprio la presenza del soggetto non legittimato a costituire causa di alterazione del processo logico-valutativo che è alla base della determinazione collegiale, indipendentemente dall'influenza concreta che questa ha esercitato in fase di deliberazione finale.

In conclusione il ricorso va accolto, per assorbente fondatezza del secondo motivo di doglianza.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della valenza procedimentale del vizio che ha determinato l’annullamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
         
         
         
         
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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