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- 2016-07-25 - Pdf - Stampa

Abrogato il fondo di garanzia e polizza per agenzie di viaggio.

Abrogato quello pubblico dal testo unico sul turismo, resta l'obbligo di stipulare polizze private

 

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I

Il fondo pubblico garantiva nei casi di insolvenza o di fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore.

La garanzia permette di restituire al cliente qunato pagato per l’acquisto del pacchetto turistico e le spese conseguenti al fallimento, ad esempio il rientro immediato.

La scadenza era per dicembre 2015, fu prorogata di sei mesi, al primo di luglio.

Ovviamente non copre chi si organizza da solo il viaggio, perchè è una polizza dell'agenzia.

Cosi', forse, si capisce che il fondo veniva svuotato da richieste di chi in autonomia organizzava viaggi, oggi ancora una volta più soli.

Le attuali polizze sembrano basarsi solo sul fatturato e non sulle destinazioni, ad esempio. L'alternativa era costituire consorzi per trattare condizioni migliori.

Il testo attuale:

Art. 50  Assicurazione

In vigore dal 18 agosto 2015

1.  L'organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.

2.  In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarieche, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1° gennaio 2016. Qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall’amministrazione pubblica competente, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.

3.  Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

4.  L’obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

5.  In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza.

6.  E' fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista.

Art. 51  Fondo nazionale di garanzia

In vigore dal 4 settembre 2013

  Abrogato a decorrere dal 1º gennaio 201

Art. 51  Fondo nazionale di garanzia (TESTO ABROGATO)

In vigore dal 4 settembre 2013

1.  Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

2.  Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, è alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso.

3.  Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4.  Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.

5.  Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

6.  Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.


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