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Furto e noleggio di furgone e responsabilita'

Cassazione III civile Sentenza n.20481 del 29/09/2014 Fonte: casazione

 

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RITENUTO IN FATTO


1. - A seguito del furto dell'autocarro "Nissan Travel 100" noleggiato dalla società Alfa S.p.A. presso laBetaS.p.A., assicurata contro il rischio del furto di detto automezzo dalla compagnia SAI Fondiaria S.p.A., quest'ultima agiva in surrogazione ex art. 1916 cod. civ. nei confronti della Alfa per sentirla condannare, in quanto responsabile del sinistro per non aver adottato tutte le cautele opportune nella custodia del veicolo, al pagamento dell'indennizzo assicurativo corrisposto, pari a lire 52.000.000 (euro 26.855,76), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Nel contraddittorio tra le parti l'adito Tribunale di Udine accoglieva la domanda e condannava la Alfa S.p.A. a corrispondere alla SAI Fondiaria la somma di lire 52.000.000, oltre interessi legali.
2. - Il gravame interposto avverso detta decisione dalla Alfa S.p.A. - incentrato sul motivo per cui, in base allo specifico rischio assicurato, la SAI avrebbe potuto agire nei confronti dei responsabili del furto, ma non già di essa società soltanto terza obbligata per la mancata restituzione del veicolo in custodia - veniva rigettato dalla Corte di appello di Trieste con sentenza resa pubblica 1'11 novembre 2010.
La Corte territoriale riteneva che, ai fini dell'esercizio del diritto di surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato vero i terzi responsabili, il titolo di responsabilità poteva rinvenirsi anche in un contratto, "purché la relativa responsabilità si colleghi all'evento oggetto dell'assicurazione nel senso che la causazione di esso sia imputabile al soggetto chiamato in responsabilità". Pertanto, nella specie, si erano trasferiti nella sfera giuridica della SAI Fondiaria "tutti i diritti 2 nascenti dal contratto di noleggio stipulato dall'assicurato (ATI) con la Alfa compresi quelli non ancora esercitati dal predetto assicurato all'atto della surrogazione, con l'effetto che l'assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione per il risarcimento dei danni dovuti alla sottrazione dell'automezzo Nissan anche quando l'assicurato non abbia richiesto la riconsegna del mezzo potendo tale facoltà essere esercitata dall'assicuratore medesimo". Sicché, essendo la Alfa "tenuta a rispondere, in forza di responsabilità contrattuale, dell'evento concernente il rischio assicurato (perdita del veicolo) nei confronti dell'assicurato stesso", essa società non aveva fornito la prova, della quale era onerata "per esimersi da tale responsabilità", concernente "non solo il dato obiettivo della perdita o furto ma altresì la sua assenza di colpa" e cioè di aver adottato, nella custodia del mezzo, tutte le cautele "atte ad evitare l'evento".
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Alfa S.p.A. sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata SAI Fondiaria S.p.A.

CONSIDERATO IN DIRITTO


1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1882 e 1916 cod. civ.
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la Alfa "terza responsabile" ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., in quanto costoro possono essere individuati non già nei "terzi obbligati" (come, per l'appunto, essa società noleggiatrice dell'automezzo che aveva in custodia), bensì in «coloro ai quali sia imputabile il "sinistro" di cui all'art. 1882 cod. civ.» e, dunque, nella specie, coloro che avevano commesso il furto, quale unico rischio assicurato dalla SAI. Invero, la società noleggiatrice avrebbe potuto ritenersi terza responsabile ai sensi del citato art. 1916 soltanto oveI 3 -- il rischio assicurato fosse stato quello della "mancata restituzione del veicolo locato per qualsiasi causa" e non già soltanto il furto dell'automezzo.
2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per vizio di extrapetizione.
La Corte di appello, nonostante la SAI Fondiaria avesse allegato, sin dall'atto di citazione, che il rischio assicurato era unicamente il "furto" - ciò che risultava anche dalla polizza assicurativa prodotta in atti ed era circostanza pacifica tra le parti -, avrebbe invece fatto riferimento alla "perdita" dell'automezzo, che è, giuridicamente, concetto diverso dal furto (punito dall'art. 624 cod. pen.), con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., giacché, nell'affermare che il rischio garantito era "quello della perdita del veicolo e non quello del furto", avrebbe "esteso il diritto di surrogazione" della compagnia assicuratrice.
3. - E' logicamente prioritario lo scrutinio del secondo mezzo, in quanto attiene al corretto dispiegarsi del contraddittorio sull'effettivo theme decidendum, sul quale poi insiste il primo mezzo.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, peraltro, si palesa in linea con l'impostazione difensiva che permea la doglianza, deprivandola dello stesso interesse ad impugnare. Difatti, la Corte territoriale, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, ha incentrato la decisione proprio sul diritto di surrogazione della SAI Fondiaria in riferimento allo specifico rischio assicurato del "furto" dell'autocarro Nissan, noleggiato dallaBetaS.p.A. (soggetto assicurato) alla Alfa S.p.A., ritenuta terza responsabile ex art. 1916 cod. civ. relativamente al predetto sinistro e cioè, per l'appunto, al furto dell'autocarro. Ed invero, allorché il giudice del gravame si è riferito alla "perdita 4 del veicolo" lo ha fatto intendendo ciò come evento materiale concernente il rischio assicurato, utilizzando indifferentemente a tal riguardo i termini "perdita", "sottrazione" e "furto".
4. - Venendo ora all'esame del primo mezzo, esso è da reputarsi infondato, per la parte in cui non è inammissibile. 4.1. - Occorre premettere che, in base a quanto emerge dalla sentenza impugnata e dalle stesse deduzioni della ricorrente, non è dato ricostruire l'esatta tipologia del contratto che legava laBetaalla Alfa e, soprattutto, il suo specifico contenuto obbligatorio, essendovi riferimenti al noleggio dell'automezzo oggetto di furto, ma anche al suo utilizzo (in un cantiere) come veicolo locato da parte della Alfa.
In ogni caso, ciò che risulta pacificamente dalla sentenza della Corte territoriale (ma anche dall'atto di impugnazione) è che la Alfa era contrattualmente onerata della custodia dell'autocarro oggetto di furto e che tale obbligo si correlava alla detenzione dello stesso bene ottenuta in base al suo noleggio/locazione. Inoltre, quanto al contratto di assicurazione tra laBetae la SAI Fondiaria, risulta dalla stessa decisione della Corte di appello di Trieste che esso riguardava il rischio del furto dell'autocarro noleggiato/locato a terzi (nella specie alla Alfa) e, dunque, era volto a risarcire il danno sofferto all'assicurato in conseguenza della verificazione di detto sinistro (cfr. art. 1905 cod. civ.).
In questi termini - e sul presupposto, incontestato, della verificazione del furto dell'autocarro avvenuto allorquando era detenuto dalla Alfa - che può procedersi allo scrutinio nel merito della censura, altrimenti inammissibile per difetto di autosufficienza. 4.2. - Alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, la surrogazione prevista dall'art. 1916 cod. civ. concreta una forma di successione a titolo particolare 5 dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del danno; sicché, restando il rapporto oggettivamente quale era in precedenza, l'azione spettante all'assicuratore si identifica con quella che contro il responsabile civile sarebbe spettata all'assicurato, ove l'assicuratore non avesse pagato l'indennità (Cass., 20 febbraio 1973, n. 510; Cass., 24 giugno 1994, n. 6091; Cass., 24 novembre 2005, n. 24806).
Il terzo responsabile del danno di cui all'art. 1916 cod. civ. non si identifica in colui il quale è meramente obbligato per una prestazione corrispondente a quella che l'assicuratore ha effettuato in via di indennizzo, ma "indica invece esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) che per contratto, per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato essi debbano rispondere" (Cass., 22 dicembre 1976, n. 4710).
In altri termini, affinché possa operare il diritto di surrogazione di cui al citato art. 1916 cod. civ., "il titolo della responsabilità del terzo non deve derivare necessariamente da un fatto illecito, potendo essere rinvenuto anche in un contratto o in un'altra causa, ma deve pur sempre trattarsi d'una responsabilità che si colleghi all'evento oggetto dell'assicurazione, nel senso che la causazione d'esso o il suo accadimento sia imputabile al soggetto chiamato in responsabilità" (Cass., 3 dicembre 1988, n. 6560). L'applicazione alla fattispecie per cui è causa di tali principi, operata dalla Corte territoriale, risulta corretta. Difatti, concernendo l'assicurazione stipulata dallaBetail sinistro del "furto" dell'automezzo noleggiato/locato alla Alfa ed essendo, quindi, la SAI Fondiaria tenuta risarcire l'ATI per il danno sofferto a seguito dell'avvenuto furto, bene ha fatto il giudice di appello a ravvisare nella stessa Alfa il responsabile civile di tale danno, in quanto soggetto 6 onerato della custodia del veicolo che deteneva, dovendo all'uopo predisporre tutte le cautele necessarie ad evitare che l'evento oggetto di assicurazione - e, dunque, l'impossessamento del bene altrui, sottratto al detentore dello stesso (art. 624 cod. pen.) - si verificasse; inadempimento all'obbligo di custodia che è stato accertato in sede di merito, senza che tale specifica statuizione sia stata fatta bersaglio di doglianze in questa sede. Invero, non è dato dubitare che in caso di contratto di noleggio/locazione di un bene - che postuli la custodia del bene detenuto dal noleggiatore/conduttore (e per la locazione rileva segnatamente la disciplina dettata dagli artt. 1587 e 1588 cod. civ.; tra le altre, cfr. Cass., 2 agosto 2000, n. 10126) - dei danni derivati al noleggiante/locatore dal furto del bene stesso risponde, nella ricorrenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità contrattuale, il noleggiatore/conduttore.
La qualifica di "terzo responsabile" ex art. 1916 cod. civ. in capo alla Alfa, in relazione al danno derivato all'ATI dal sinistro (furto dell'autocarro Nissan) oggetto di assicurazione presso la SAI Fondiaria, deriva, dunque, dal contratto di noleggio/locazione dell'autocarro anzidetto, dovendo la medesima Alfa, contrattualmente obbligata alla custodia del veicolo che deteneva, rispondere civilmente nei confronti del noleggiatore/locatore assicurato per il risarcimento dei danni da quest'ultimo patiti a seguito del furto dell'autocarro. Diritto al risarcimento nel quale si è, pertanto, legittimamente surrogato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., l'assicuratore del noleggiatore/locatore dell'automezzo, nell'ambito dello stesso rischio specificamente assicurato (e non già - come ritenuto dalla ricorrente, anche la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - per il rischio di "mancata restituzione dell'automezzo da parte dell'utilizzatore"). 7 Nella fattispecie può, dunque, essere enunciato il seguente principio di diritto: "E' terzo responsabile ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., in relazione al danno patito dall'assicurato in conseguenza del furto di un autoveicolo oggetto di un contratto di noleggio/locazione, quale sinistro specificamente dedotto in assicurazione, il soggetto noleggiante/conduttore onerato della custodia dell'automezzo detenuto e che è risultato inadempiente a tale obbligo di custodia, per essersi verificato il furto in assenza della predisposizione delle cautele necessario ad evitarlo".
5. - Il ricorso va, dunque, rigettato, senza che occorra disporre in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva dell'intimata compagnia di assicurazioni. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in


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2017-04-17 Chi: Spataro Fonte: casazione








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