Store    Linkografia    Segnala    Dizionario   
invio comunicati a info@assicurativo.it telegram mail    

 

Dichiarazioni 2017-06-26 - Pdf - Stampa

Falsa dichiarazione sulla copertura assicurativa

... l'obbligo del privato di dire la verità, posto che il verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile solo quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati ... Fonte: Cassazione

 

S

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Pm presso il Tribunale di Firenze avverso la sentenza di non luogo a procedere del 23.9.2015 del Gup del Tribunale di Firenze nei confronti di Tizio Tizio, nato a Mesagne il 12.9.1971 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Gip presso il Tribunale di Firenze dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Tizio Tizio per i reati di cui agli artt. 495 e 48 e 483 cp perchè il fatto non sussiste.

1.1 Avverso la detta sentenza ricorre il Pm, affidando la sua impugnativa a due motivi di doglianza.

1.2 II ricorso proposto dal Pm deduce, come primo motivo di doglianza, la violazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b ed e cpp, degli artt. 483, 48, 477-479 e 495 cp. Osserva il ricorrente che erroneamente il giudice impugnato aveva ritenuto che la falsa dichiarazione del Misseri non fosse indispensabile per il compimento dell'atto da parte della Pg ; rileva che tale affermazione era errata giacché sulla base delle false dichiarazioni rese dall'imputato era stata elevata solo la contravvenzione prevista dall'art. 180 c.d.s. e pertanto era stato redatto un verbale 1 amministrativo non conforme al vero ; osserva inoltre che, sulla base della falsa dichiarazione resa dall'imputato, la PG non aveva provveduto al fermo amministrativo del veicolo.

1.3 Con il secondo motivo di ricorso il Pm denunzia l'omessa riqualificazione giuridica del fatto come diversa ipotesi prevista dall'art. 494 cp. Osserva il Pm che, al di là delle osservazioni sopra svolte, il giudice avrebbe dovuto riqualificare il fatto come quello punito dall'art. 494 cp, giacché l'imputato si era arrogato una qualità, ossia di essere regolarmente munito di RCA, al fine di procurarsi l'ingiusto vantaggio di evitare il sequestro amministrativo del veicolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

2.1 In ordine al primo profilo di doglianza, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di falsità personali, la nozione di "altra qualità della propria o altrui persona", cui si riferisce la norma dell'art. 495 cod. pen., comprende soltanto le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuare il soggetto e a consentire la sua identificazione ( Cass., Sez. 4, n. 30192 del 18/12/2012 - dep. 12/07/2013, Giusto, Rv. 257737).

In realtà, se è pur vero che per qualità personali devono intendersi, non solo lo stato e l'identità della propria persona, ma anche le altre indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona e servono ad individuare un soggetto e ad identificarlo (cfr. Cass., Sez. 5, 25 settembre 1989, n. 12887, Sacconi), fra queste indicazioni non può certamente rientrare quella di essere in regola con la copertura assicurativa. Orbene, le "altre qualità proprie o dell'altrui persona", cui fa riferimento l'art. 495 cod. pen., sono soltanto quelle che servono a completare lo stato e l'identità della persona ai fini della sua identificazione. Restano, perciò, fuori della tutela penale le richieste dell'autorità su condizioni personali del soggetto non giustificate da esigenze di identificazione, ma rivolte ad altro fine, quale quello di acquisire elementi di accusa a carico dell'indagato ( cfr. Sez. 5, n. 4639 del 16/02/1993, Lakatosz ed altro, Rv. 195015). È stato peraltro anche affermato (Cass., Sez. 5, 22 luglio 2003, n. 30809, Mirenda Rv. 226969), che in tema di falsa dichiarazione o attestazione circa l'identità o qualità proprie della persona, destinata ad essere riportata in un atto pubblico, va esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nei suoi profili materiali, quando il mendacio riguardi una qualità della persona del tutto ininfluente rispetto alle finalità per le quali l'atto pubblico deve essere redatto, di talché non rileva la falsa giustificazione fornita per motivare l'esercizio di una facoltà che la legge riconosce indiscriminatamente all'interessato ( fattispecie nella quale l'agente, nell'esercitare la facoltà di non sottoscrivere un processo verbale relativo alla contestazione di violazioni del codice della strada, aveva dichiarato ai militari procedenti di "non essere in grado di apporre la firma" sull'atto).

2.2 Sulla base delle sovraesposte considerazioni deve pertanto escludersi la configura4ilità del reato in esame nel caso di specie, atteso che l'imputato si è limitato a riferire ai carabinieri una 2 k- circostanza non veritiera in ordine alla condizione di regolarità della copertura assicurativa della sua autovettura, senza che ciò potesse incidere sulle indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona del dichiarante, ovvero alla sua individuazione o identificazione. Ne discende la conformità a legge della decisione adottata dal Gup in ordine alla decisione di non configurabilità del reato in contestazione nel caso di specie.

3. Ma anche l'ulteriore decisione in ordine alla insussistenza della ipotesi delittuosa del falso indotto di cui agli artt. 48 e 483 c.p. risulta del tutto condivisibile, atteso che, come correttamente affermato da questa Corte, deve ritenersi non integrato il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico nella condotta di colui che, fermato per un controllo dalla Polizia alla guida della propria autovettura, dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa ( Cass., Sez. 5, n. 39610 del 27/05/2011 - dep. 03/11/2011, Bellani, Rv. 250835), non sussistendo, in tal caso, l'obbligo del privato di dire la verità, posto che il verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile solo quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati (Sez. 5, Sentenza n. 21402 del 05/02/2008 Ud. (dep. 28/05/2008) Rv. 240080). Ed invero, il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) sussista solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (v. Sez. U, Sentenza n. 6 del 17/02/1999 Ud. (dep. 31/03/1999) Rv. 212782; Conforme Sez. U, Sentenza n. 28 del 15/12/1999 Ud. (dep. 00/00/1999) Rv. 215413).

3.1 Ne consegue che, sulla base dei predetti principi raffinati dalla giurisprudenza di legittimità e qui ampiamente condivisi, deve ritenersi che il verbale del 1.11.2014 redatto dai carabinieri non possa ritenersi ideologicamente falso sol perché contenente la dichiarazione dell'imputato in ordine alla regolarità della sua copertura assicurativa, non presupponendo per la sua adozione il contenuto veritiero della detta dichiarazione e non avendo il menzionato verbale la funzione di provare la verità dei fatti attestati.

4. Il secondo motivo di doglianza è invece inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza.

4.1 Risulta evidente che il riferimento all'art. 494 cp operato dal ricorrente per sollecitare una diversa qualificazione del fatto di reato è del tutto inconferente con la descrizione delle condotte riportate nel capo di imputazione che delineano comportamenti che, lungi dall'integrare le condotte contestate, non possono neanche essere ricondotte alla fattispecie di reato descritta nel sopra richiamato art. 494 cp. 3 Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19.1.2016


Non perdere gli aggiornamenti via Telegram o via email:

Email: (gratis Info privacy)

2017-06-26 Chi: Spataro Fonte: Cassazione








Instant book:




Indice:
Documenti
- Dizionario
- Giurisprudenza
Indennizzo Diretto
- News
- Faq

Rca
- Notizie
- Sentenze
- Norme
Altri
- Convegni
- Newsletter
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl, cc nc sa - Documenti non ufficiali - P.IVA: 04446030969 - About - Map - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - Logo - In